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Visto di lavoro per artisti: come richiederlo

Requisiti e procedure per ottenere il visto per artisti in Italia.

Indice dei Contenuti

Consulenza Online per Richiesta Visto Italiano

I cittadini non comunitari che intendono fare ingresso in Italia per svolgere attività artistica dovranno munirsi di un adeguato titolo di soggiorno che consenta tale attività lavorativa.

Nello specifico, il visto per artisti consente agli stranieri di entrare in Italia, per un soggiorno di breve o lunga durata, ai fini di esercitare la propria attività artistica. La procedura di richiesta del visto per artisti è definita dalla legge di immigrazione italiana e richiede il possesso di alcuni requisiti fondamentali.

Ingresso di artisti stranieri

La procedura corretta da seguire per l’ingresso di artisti stranieri in Italia varia in base alla nazionalità dell’artista, alla tipologia di rapporto di lavoro – lavoro subordinato o autonomo – e alla durata del soggiorno.

Artisti comunitari

I cittadini con passaporto dell’UE, SEE o Svizzera che intendono svolgere attività artistica in Italia non necessitano di particolari autorizzazioni al lavoro, indipendentemente dalla tipologia di attività lavorativa.

Infatti, in base alle normative europee in vigore, l’iscrizione anagrafica costituisce formalmente un permesso di soggiorno per questi cittadini e dà loro il diritto di soggiornare legalmente in Italia. L’iscrizione anagrafica è obbligatoria qualora superino i 90 giorni di soggiorno in Italia e, per una corretta procedura, vi invitiamo a consultare il nostro articolo sui documenti necessari ai fini dell’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari.

Detto ciò, per condurre un’attività imprenditoriale in Italia, è necessario aprire apposita partita IVA al fine del versamento delle imposte dirette ed indirette, come per qualsiasi cittadino italiano.

Artisti non-EU: Ingresso per lavoro subordinato

Per quanto concerne i cittadini non comunitari, invece, è necessario richiedere apposita autorizzazione al lavoro e visto di ingresso.

Il D.Lgs n. 286/98 – cosiddetto “Testo Unico Immigrazione” (TUI) – mette a disposizione un canale speciale, al di fuori del Decreto Flussi, per tutta una serie di lavoratori impiegati nel settore dello spettacolo – i cosiddetti “Casi Particolari”. In particolare, l’art. 27 del TUI prevede che possono fare ingresso per motivi di lavoro in qualsiasi periodo dell’anno e al di fuori delle quote previste dall’annuale programmazione dei flussi, le seguenti categorie di cittadini:

  • Lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero (Art 27, c. 1, lett. L)
  • Personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto (Art 27, c. 1, lett. M)
  • Ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento (Art 27, c. 1, lett. N)
  • Artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (Art 27, c. 1, lett. O).

Per tali categorie di lavoratori subordinati, il datore di lavoro può richiedere il Nulla Osta all’ingresso in qualsiasi momento.

Artisti non-EU: Ingresso per lavoro autonomo

Agli artisti che intendono svolgere attività di lavoro autonomo, invece, viene concesso il visto esclusivamente nell’ambito delle quote di ingresso stabilite dal Decreto Flussi per il triennio di riferimento.

Per il triennio 2023-2025, il Decreto Flussi consente l’ingresso per lavoro autonomo solamente agli artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza.

Nulla Osta al lavoro per artisti

I lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 27, comma 1, lettere l), m), n), o) del TUI possono quindi essere assunti in qualsiasi periodo dell’anno, al di fuori delle quote, ma previo rilascio del Nulla Osta al lavoro.

La procedura di richiesta del Nulla Osta al lavoro per le categorie di lavoratori rientranti nei casi particolari è definita dall’articolo 40 del DPR 394/99.

Richiesta da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve innanzitutto inviare la richiesta di Nulla Osta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro.

Alla domanda va allegato anche il certificato attestante la qualifica professionale o di mestiere, che deve essere rilasciato da una scuola statale o da un ente pubblico o altro istituto autorizzato secondo la legge vigente nello stato in cui tale qualifica è stata ottenuta. Tale certificato dovrà essere debitamente legalizzato per uso in Italia secondo le procedure di legalizzazione attualmente in vigore.

Solo per i lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, la certificazione di mestiere può essere rilasciata anche dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore straniero è occupato, purché tradotta in italiano e legalizzata nel paese in cui si trova il circo o lo spettacolo viaggiante. La qualifica di tali lavoratori può essere certificata anche dall’Associazione Italiana Ente Nazionale Circhi.

Il Nulla Osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è quindi rilasciato al lavoratore straniero, il quale sarà ammesso a svolgere la sua attività nel territorio nazionale solo se munito del visto di ingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana sulla base del predetto Nulla Osta (con eccezione per i soggiorni di breve durata).

Requisiti di ingresso per lavoro autonomo

I requisiti e le condizioni di ingresso per lavoro autonomo (soggiorni di lunga durata) degli artisti nel settore dello spettacolo sono quelle definite dal Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011, ovvero:

  • Copia del contratto di lavoro autonomo, con firma autenticata dal gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell’impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
  • Copia, nel caso di soggiorni di lunga durata, di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, nella quale si indichi che in virtu’ del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato. Per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, la dichiarazione è rilasciata dall’ANPAL;
  • Nulla Osta provvisorio ai fini dell’ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente;
  • disponibilità di un’idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l’esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.

Per i visti d’ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, invece, sarà sufficiente l’esibizione di copia dell’atto contrattuale.

Si rileva inoltre che, come stabilito dalla Circolare 54/2000 della Direzione Generale per l’Impiego, in considerazione della specificità e della professionalità riconosciuta al lavoro artistico autonomo, il compenso da corrispondere a tali lavoratori deve essere superiore a quello previsto dai contratti nazionali di categoria dei lavoratori subordinati con qualifiche simili, considerando tutti i giorni compresi nel periodo di permanenza in Italia.

Procedura particolare per soggiorni brevi

La legge italiana prevede poi due procedure particolari per gli artisti, lavoratori subordinati o autonomi, che intendono soggiornare per meno di 90 giorni.

Lavoratori autonomi: soggiorno inferiore ai 90 giorni

Ai sensi dell’articolo 40, comma 15, del DPR 394/99, agli artisti che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, vengono rilasciati i visti di ingresso al di fuori delle quote, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.

Tali lavoratori non possono inoltre ottenere la conversone del permesso di soggiorno per motivi diversi, in linea con quanto stabilito dalla circolare 54/2000 della Direzione Generale per l’Impiego.

Lavoratori subordinati: soggiorno inferiore ai 90 giorni

Alla regola del necessario rilascio del Nulla Osta al lavoro anteriormente all’ingresso del lavoratore subordinato straniero nel territorio nazionale, sono previste due deroghe ai sensi dell’art 27, comma 2 del TUI, per i casi in cui si tratti:

  • di personale artistico; 
  • di personale non artistico da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi.

Tali lavoratori non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione.

Visto e permesso di soggiorno per artisti

Una volta ricevuto il Nulla Osta, il lavoratore dovrà recarsi presso la rappresentanza diplomatica italiana presente nel suo stato di provenienza per richiedere il visto di ingresso. L’ingresso in Italia dovrà avvenire nell’arco di validità del visto emesso.

Una volta entrato in Italia, il lavoratore dovrà presentarsi allo Sportello Unico Immigrazione, entro 8 giorni dal suo ingresso, per sottoscrivere il contratto di soggiorno e contestualmente richiedere il permesso di soggiorno.

Durata del permesso di soggiorno

Ai sensi dell’articolo 40, comma 14, del DPR 394/99, il Nulla Osta e il relativo permesso di soggiorno vengono rilasciati per un periodo iniziale non superiore ai 12 mesi, salvo proroga.

Nel caso di ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento, la proroga può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

I lavoratori entrati in Italia per svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono in ogni caso, salvo conversione del titolo, cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione.

Procedura di proroga del Nulla Osta

Ai sensi dell’art. 40, comma 13 del D.P.R. n. 394/99, è consentito al datore di lavoro richiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tale richiesta deve essere presentata prima della scadenza del periodo di lavoro, così da assicurare la continuità del rapporto stesso.

La competenza al rilascio delle proroghe è attribuita alle Direzioni Provinciali del lavoro e si intende per “proroga” la richiesta di un prolungamento della originaria autorizzazione al lavoro in favore del lavoratore straniero ai fini della prosecuzione, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro presso la medesima sede di lavoro e senza interruzione, del rapporto di lavoro in corso.

La proroga dell’autorizzazione al lavoro può essere rilasciata anche in favore del personale non artistico utilizzato “per periodi non superiori a tre mesi” ai sensi dell’art. 27, 2° comma del T.U. n. 286/98, a condizione che i periodi di lavoro autorizzati non superino complessivamente i tre mesi. La proroga può essere concessa per ulteriori periodi, non superiori a sei mesi, fino alla conclusione della realizzazione dello spettacolo per il quale era stato richiesto il lavoratore straniero.

Conversione del permesso per lavoro autonomo

Come precisato dalla circolare 54/2000 della Direzione Generale per l’Impiego, nessuna preclusione è posta al passaggio del lavoratore nel settore dello spettacolo che intenda prestare attività di lavoro autonomo quando sia stata già rilasciata in suo favore regolare autorizzazione al lavoro per altro settore, avendo quindi utilizzato le quote di cui all’art. 3 del T.U. n. 286/98.

Per quanto concerne l’esercizio di attività di lavoro subordinato, invece, a specificazione di quanto previsto sull’argomento dall’art. 14 lett. b) del Regolamento di attuazione DPR n. 394/99, il lavoratore, che abbia svolto o che svolga attività lavorativa autonoma nel settore dello spettacolo ed intenda svolgervi attività lavorativa subordinata, è soggetto all’ordinaria disciplina in materia di autorizzazione al lavoro subordinato nel settore dello spettacolo e, quindi, al rispetto di tutte le procedure per l’ingresso e l’impiego in Italia di lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo.

Infine, ai sensi dell’articolo 6, domma 1-bis del TUI, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato artistico di cui all’articolo 27, comma 1, lettera m, n, o, sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tale articolo non si applica ai lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti, il cui permesso di soggiorno continua a non poter essere convertito.

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