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Permesso di Lavoro per stranieri con contratto di Appalto

Questo permesso di lavoro consente il trasferimento in Italia di lavoratori non comunitari per prestazioni oggetto di un contratto di appalto di servizi (art.27 co. 1 lett. I) del T.U. nr 286/1998).

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Il permesso per appalto è un tipo di permesso di lavoro rilasciato al di fuori delle quote stabilite ogni anno dal Decreto Flussi e indirizzato a lavoratori non comunitari invitati in Italia per prestare servizi nell’ambito di un contratto di appalto tra un soggetto appaltante e un soggetto appaltatore.

Chi può presentare domanda

Ai sensi dell’Art 27 comma 1 lettera i) del TU nr 286/1998, possono presentare la domanda di permesso di lavoro per appalto le aziende con sede in Italia che devono accogliere lavoratori non comunitari in virtù di un contratto di appalto stipulato con un’impresa estera. In particolare, la domanda deve essere presentata dall’azienda appaltante (o da un professionista delegato) che affida lavori in appalto ad un’impresa appaltatrice residente o avente sede all’estero, la quale è tenuta a svolgere tali lavori in autonomia d’impresa, ovvero con utilizzo della propria manodopera.

L’attuale quadro normativo consente l’ottenimento del permesso di lavoro anche in caso di subappalto tra più aziende: in questo caso il committente che ha affidato i lavori in appalto alla ditta appaltante è tenuto a fornire alla stessa una dichiarazione con la quale autorizza a subappaltare i lavori alla ditta estera appaltatrice.

I lavoratori non comunitari per i quali può essere presentata la domanda devono essere dipendenti regolarmente retribuiti dalla ditta appaltatrice, temporaneamente distaccati in Italia per la realizzazione delle prestazioni di servizi oggetto del contratto di appalto.

In particolare, i lavoratori devono risultare già dipendenti della ditta estera appaltatrice in data antecedente a quella di presentazione della domanda e in ogni caso con rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore alla durata del distacco in Italia.

Come presentare la domanda per il permesso per appalto

Comunicazione alle organizzazioni sindacali

Come primo step, l’azienda appaltante dovrà rendere nota l’intenzione di avvalersi di personale non comunitario attraverso una formale comunicazione agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore.

Invio della domanda di nulla osta

Come secondo step l’azienda appaltante (o un professionista delegato) dovrà trasmettere la domanda di nulla osta attraverso il portale dedicato del Ministero dell’Interno, compilando l’apposito Modello M.

La compilazione del modello M richiede l’inserimento di informazioni dettagliate sulla società italiana appaltante e sul contratto di appalto, quali:

  1. Copia del documento di identità del datore di lavoro/rappresentante legale o di persona delegata tramite procura notarile. Si noti che qualora il datore di lavoro è cittadino straniero regolarmente residente in Italia, occorrerà presentare una copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  2. Copia della comunicazione di cui al punto 2.1
  3. Copia del contratto di appalto o subappalto contente: l’oggetto dell’appalto, il luogo di esecuzione dei lavori, la durata del contratto e i lavoratori da utilizzare, il corrispettivo pattuito per l’esecuzione dei lavori, nominativo individuato dall’azienda appaltante quale responsabile della sicurezza
  4. Copia del D.U.V.R.I. per l’unità operativa/cantiere presso il quale saranno impiegati i lavoratori
  5. Nell’ipotesi di subappalto: copia dell’autorizzazione al subappalto rilasciata dal Committente principale;
  6. Certificato di idoneità alloggiativa: il certificato di idoneità alloggiativa deve essere richiesto al Comune in cui si trova l’alloggio e presentato all’ufficio immigrazione. Se invece il datore di lavoro preferisce che il lavoratore alloggi in una struttura pubblica, come un albergo o un residence, è sufficiente una lettera di alloggio.

E’ inoltre necessario presentare informazioni e documentazione dell’azienda appaltatrice, quali:

  1. Documentazione attestante l’iscrizione della società straniera al corrispondente tribunale/camera di commercio estera;
  2. Copia del bilancio dell’azienda estera;
  3. Copia del passaporto del legale rappresentante dell’azienda estera e dei lavoratori da trasferire in Italia;
  4. Lettera di distacco della società distaccante sottoscritta per accettazione dai lavoratori;
  5. Attestati di copertura previdenziali di cui al punto 3.2

Qualora parte della documentazione venga redatta all’estero, incluso il contratto di appalto o di sub appalto e la lettera di distacco, tale documentazione dovrà essere legalizzata per uso in Italia e tradotto in lingua italiana.

Le autorità rilasciano il permesso di lavoro

A seguito dell’approvazione della domanda, le autorità rilasceranno il relativo nulla osta al lavoro e contestualmente trasmetteranno il provvedimento di accoglimento dell’istanza alla rappresentanza diplomatico/consolare estera presso la quale il lavoratore dovrà recarsi per richiedere il visto di ingresso in Italia.

Tipologia di permesso di lavoro

Durata massima del distacco

Il permesso di lavoro per appalto può essere richiesto per il periodo strettamente necessario alla prestazione del servizio oggetto del contratto di appalto e in ogni caso per un periodo non superiore a 2 anni.

E’ tuttavia possibile, in relazione al medesimo contratto di appalto, richiedere una proroga della durata iniziale del nulla osta, giustificata da un prolungamento della durata dei lavori necessari al completamento dell’opera, tenendo in ogni caso presente che tale proroga potrà essere concessa nel limite massimo di 4 anni.

Ulteriori adempimenti

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 136/2016, durante il trasferimento in Italia, al lavoratore straniero dovrà essere garantito lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal CNNL di categoria applicato dalla società richiedente.

Inoltre, occorrerà verificare l’esistenza o meno di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale tra l’Italia e il paese di provenienza del lavoratore e dunque la necessità di richiedere l’attestato di copertura previdenziale. In assenza di convenzione, la ditta appaltatrice dovrà applicare la normativa italiana in materia contributiva e assicurativa.

Adempimenti all’ingresso in Italia

Richiesta del permesso di soggiorno

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero dovrà recarsi allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno.

Appuntamento per le impronte digitali e rilascio del permesso di soggiorno

Ai fini dell’effettivo rilascio del permesso di soggiorno, occorre anche considerare che, a fronte dell’invio del primo kit postale subito dopo la firma del Contratto di Soggiorno, l’appuntamento per le impronte digitali è fissato qualche mese dopo.

Il lavoratore dovrà necessariamente presentarsi di persona a questo appuntamento. Da quel momento saranno necessari almeno altri 30/40 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno vero e proprio.

Durata e rinnovo del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno verrà rilasciato per una durata pari al periodo di distacco, rinnovabile in caso di proroga del nulla osta. Al termine delle prestazioni oggetto del contratto di appalto o in caso di interruzione anticipata del contratto stesso, il lavoratore straniero ha l’obbligo di rientrare nel paese di provenienza.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di appalto non può essere utilizzato dal lavoratore straniero per svolgere attività lavorativa diversa rispetto a quella autorizzata, né per la realizzazione di un’opera diversa, altro servizio o da committente diverso rispetto a quanto originariamente previsto in sede di presentazione dell’istanza.

Inoltre, il permesso di soggiorno non può essere convertito in permesso per lavoro subordinato pertanto non è possibile l’assunzione del lavoratore in Italia al termine del periodo di distacco.

Il caso di lavoratori non comunitari distaccati da imprese comunitarie (Modello M2)

Nel caso in cui i lavoratori da distaccare siano dipendenti regolarmente retribuiti da soggetti aventi sede in uno stato dell’Unione Europea, non è necessario richiedere il nulla osta per il loro trasferimento in Italia, risultando sufficiente che il committente comunichi allo Sportello Unico per l’immigrazione il contratto in base al quale la prestazione di servizi avrà luogo.

Tale comunicazione deve essere inoltrata dall’azienda appaltante (o da un professionista delegato) attraverso il portale dedicato del Ministero dell’Interno, compilando l’apposito Modello M2. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro articolo dedicato.

Riferimenti Normativi

D. Dgs. 286/1998

Fonte

D.P.R. 394/1999

Fonte

D.Lgs. 136/2016

Fonte

Ministero dell’interno, Manuale Utente, Sistema inoltro telematico istanze – Sportello Unico Immigrazione pubblicato a maggio 2022

Fonte

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