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Il distacco di lavoratori non comunitari assunti da imprese EU

L’art. 27 comma 1-bis del T.U. 286/1998 regola l’ingresso in Italia di lavoratori non comunitari distaccati da imprese comunitarie per prestazioni oggetto di un contratto di appalto di servizi.

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L’art. 27 comma 1-bis del T.U. 286/1998 regola l’ingresso in Italia di lavoratori non comunitari distaccati da imprese comunitarie per prestazioni oggetto di un contratto di appalto di servizi. Il distacco di lavoratori non comunitari in Italia assunti da imprese aventi sede in uno stato dell’Unione Europea è consentito al di fuori delle quote stabilite ogni anno dal Decreto Flussi. Inoltre, al contrario della maggior parte delle altre casistiche, tali lavoratori non necessitano dell’ottenimento di un visto di lavoro.

Chi può presentare domanda

L’art. 27 comma 1-bis del T.U. nr 286/1998 definisce la corretta procedura da seguire nel caso di aziende italiane che debbano accogliere in distacco lavoratori non comunitari regolarmente retribuiti da datori di lavoro (persone fisiche o giuridiche) residenti o aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea. In tale fattispecie, l’azienda appaltante italiana dovrà notificare l’ingresso dei lavoratori attraverso una procedura telematica semplificata.

Tale distacco viene sempre inteso nell’ambito di un contratto di appalto stipulato da un’azienda italiana appaltante e un’impresa appaltatrice con sede nel territorio dell’Unione Europea, la quale è tenuta a svolgere tali lavori in autonomia d’impresa, ovvero con utilizzo della propria manodopera.

L’attuale quadro normativo consente l’ottenimento del permesso di lavoro anche in caso di subappalto tra più aziende: in questo caso il committente che ha affidato i lavori in appalto alla ditta appaltante è tenuto a fornire alla stessa una dichiarazione con la quale autorizza a subappaltare i lavori alla ditta estera appaltatrice.

I lavoratori non comunitari per i quali può essere presentata la domanda devono essere dipendenti regolarmente retribuiti dalla ditta appaltatrice, temporaneamente distaccati in Italia per la realizzazione delle prestazioni di servizi oggetto del contratto di appalto. In particolare, i lavoratori devono risultare già dipendenti della ditta estera appaltatrice in data antecedente a quella di presentazione della domanda e in ogni caso con rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore alla durata del distacco in Italia.

Come presentare la domanda

Comunicazione alle organizzazioni sindacali

Come primo step, l’azienda appaltante dovrà rendere nota l’intenzione di avvalersi di personale non comunitario attraverso una formale comunicazione agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore.

Invio della comunicazione preventiva di ingresso dei lavoratori

Come secondo step, l’azienda appaltante (o un professionista delegato) dovrà trasmettere attraverso il portale dedicato del Ministero dell’Interno una formale comunicazione del contratto in base al quale la prestazione di servizi avrà luogo. Tale comunicazione consiste nella compilazione dell’apposito Modello M2.

La compilazione del modello M2 richiede l’inserimento di informazioni dettagliate sulla società italiana appaltante e sul contratto di appalto, quali:

  1. Copia del documento di identità del datore di lavoro/rappresentante legale o di persona delegata tramite procura notarile. Si noti che qualora il datore di lavoro è cittadino straniero regolarmente residente in Italia, occorrerà presentare una copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  2. Copia della comunicazione di cui al punto 2.1
  3. Copia del contratto di appalto o subappalto contente: l’oggetto dell’appalto, il luogo di esecuzione dei lavori, la durata del contratto e i lavoratori da utilizzare, il corrispettivo pattuito per l’esecuzione dei lavori, nominativo individuato dall’azienda appaltante quale responsabile della sicurezza
  4. Copia del D.U.V.R.I. per l’unità operativa/cantiere presso il quale saranno impiegati i lavoratori
  5. Nell’ipotesi di subappalto: copia dell’autorizzazione al subappalto rilasciata dal Committente principale;
  6. Certificato di idoneità alloggiativa: il certificato di idoneità alloggiativa deve essere richiesto al Comune in cui si trova l’alloggio e presentato all’ufficio immigrazione. Se invece il datore di lavoro preferisce che il lavoratore alloggi in una struttura pubblica, come un albergo o un residence, è sufficiente una lettera di alloggio.

E’ inoltre necessario presentare informazioni e documentazione dell’azienda appaltatrice, quali:

  1. Documentazione attestante l’iscrizione della società straniera al corrispondente tribunale/camera di commercio estera;
  2. Copia del bilancio dell’azienda estera;
  3. Copia del passaporto del legale rappresentante dell’azienda estera e dei lavoratori da trasferire in Italia;
  4. Lettera di distacco della società distaccante sottoscritta per accettazione dai lavoratori;
  5. Attestati di copertura previdenziali di cui al punto 3.2

Qualora parte della documentazione venga redatta all’estero, incluso il contratto di appalto o di subappalto e la lettera di distacco, tale documentazione dovrà essere legalizzata per uso in Italia e tradotto in lingua italiana.

Ingresso dei lavoratori in Italia

A seguito dell’invio della comunicazione preventiva di ingresso, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia senza necessità di visto, se provenienti da un paese comunitario che fa parte dell’area Schengen.

Tipologia di permesso di lavoro

Durata massima del distacco

Il permesso di soggiorno per appalto può essere richiesto per il periodo strettamente necessario alla prestazione del servizio oggetto del contratto di appalto e in ogni caso per un periodo non superiore a 2 anni.

E’ tuttavia possibile, in relazione al medesimo contratto di appalto, richiedere una proroga della durata iniziale del nulla osta, giustificata da un prolungamento della durata dei lavori necessari al compimento dell’opera, tenendo in ogni caso presente che tale proroga potrà essere concessa nel limite massimo di 4 anni.

Ulteriori adempimenti

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 136/2016, durante il trasferimento in Italia, al lavoratore straniero dovrà essere garantito lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal CNNL di categoria applicato dalla società richiedente.

Inoltre, occorrerà verificare l’esistenza o meno di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale tra l’Italia e il paese di provenienza del lavoratore e dunque la necessità di richiedere l’attestato di copertura previdenziale. In assenza di convenzione, la ditta appaltatrice dovrà applicare la normativa italiana in materia contributiva e assicurativa.

Adempimenti all’ingresso in Italia

Richiesta del permesso di soggiorno

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero dovrà recarsi allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente, per la relativa registrazione e la successiva richiesta del permesso di soggiorno.

Appuntamento per le impronte digitali e rilascio del permesso di soggiorno

Ai fini dell’effettivo rilascio del permesso di soggiorno, occorre anche considerare che, a fronte dell’invio del primo kit postale subito dopo la firma del Contratto di Soggiorno, l’appuntamento per le impronte digitali è fissato qualche mese dopo. Il lavoratore dovrà necessariamente presentarsi di persona a questo appuntamento. Da quel momento saranno necessari almeno altri 30/40 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno vero e proprio.

Durata e rinnovo del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno verrà rilasciato per una durata pari al periodo di distacco, rinnovabile in caso di proroga del nulla osta. Al termine delle prestazioni oggetto del contratto di appalto o in caso di interruzione anticipata del contratto stesso, il lavoratore straniero ha l’obbligo di rientrare nel paese di provenienza.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di appalto non può essere utilizzato dal lavoratore straniero per svolgere attività lavorativa diversa rispetto a quella autorizzata, né per la realizzazione di un’opera diversa, altro servizio o da committente diverso rispetto a quanto originariamente previsto in sede di presentazione dell’istanza. Inoltre, il permesso di soggiorno non può essere convertito in permesso per lavoro subordinato pertanto non è possibile l’assunzione del lavoratore in Italia al termine del periodo di distacco.

Riferimenti Normativi

Art. 27 co. 1 lettera i) del D. Dgs. 286/1998

Fonte

Art. 40 D.P.R. 394/1999

Fonte

D.Lgs. 136/2016

Fonte

Ministero dell’interno, Manuale Utente, Sistema inoltro telematico istanze – Sportello Unico Immigrazione pubblicato a maggio 2022

Fonte

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