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Chiarimenti sull’impiego di lavoratori stranieri attraverso agenzie di somministrazione

Il governo italiano fornisce indicazioni operative sull’invio delle domande di nulla osta al lavoro da parte di agenzie di somministrazione per ingresso e impiego di lavoratori non comunitari residenti all’estero.

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Il governo italiano ha di recente fornito importanti indicazioni operative circa l’invio delle domande di nulla osta al lavoro, da parte di agenzie di somministrazione, ai fini dell’ingresso e dell’impiego di lavoratori non comunitari residenti all’estero.

Le agenzie di somministrazione possono impiegare cittadini non comunitari residenti all’estero?

Sì. Le agenzie di somministrazione di lavoro, previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, regolarmente iscritte all’Albo informativo delle Agenzie per il lavoro (APL) disciplinate dallo stesso articolo 4, con sede legale o dipendenza (sede operativa) nel territorio dello stato italianopossono presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori non comunitari residenti all’estero, ai fini dell’instaurazione in Italia di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, tra la medesima agenzia e il predetto personale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Testo Unico Immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione.

Nuova circolare esplicativa

Con la circolare del 10 agosto 2023 il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce alcuni chiarimenti operativi riguardo alle richieste di nulla osta al lavoro ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 27 (ove compatibili) e 27 quater del Testo Unico Immigrazione e articoli 30-bis, 34 e 40 (ove compatibili) del Regolamento di Attuazione.

Tali richieste possono essere presentate agli Sportelli Unici Immigrazione locali da parte di agenzie di somministrazione di lavoro ed Associazioni nazionali rappresentative.

Caratterizzazione del rapporto di lavoro

La circolare esplicativa ricorda innanzitutto gli aspetti caratterizzanti del rapporto tra agenzia di somministrazionelavoratore ed utilizzatore, come delineati dal decreto legislativo n. 81/2025.

In sostanza, tra l’agenzia di somministrazione ed il lavoratore viene stipulato un contratto di lavoro subordinato con instaurazione del relativo rapporto. A tale rapporto si applica il CCNL di somministrazione delle agenzie per il lavoro – opportunamente integrato dal CCNL applicato dal soggetto utilizzatore – in attuazione del principio di non discriminazione di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, in virtù del quale i lavoratori somministrati, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle riconosciute ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

Sulla base del contratto commerciale di somministrazione stipulato tra l’agenzia e l’utilizzatore, l’agenzia mette a disposizione dell’utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti che sono inviati in missione e svolgono la propria attività presso l’utilizzatore, come previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 81/2015.

Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro subordinato con le agenzie di somministrazione può essere a tempo indeterminato o determinato.

Come definito dall’articolo 34 del decreto legislativo 81/2015 (e successive modifiche), in caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di assunzione a tempo determinato, invece, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III del decreto legislativo 81/2015 (ovvero la disciplina dei contratti a termine), con esclusione delle sole disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24 relativamente a:

  • Periodo di intervallo tra due contratti a termine
  • Numero complessivo di contratti a tempo determinato (limite del 20%)
  • Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

Procedura di invio delle domande di nulla osta

Per i casi sopra descritti, pertanto, le agenzie di somministrazione vengono considerate datori di lavoro e possono quindi presentare istanze di nulla osta al lavoro per l’ingresso di cittadini non comunitari, ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 27, comma 1, lettera r), 27, comma 1, lettera r-bis, 27-quater del Testo Unico Immigrazione.

Tali istanze si compilano attraverso le consuete procedure di inoltro telematico, attraverso l’apposito portale messo a disposizione del Ministero dell’Interno. Per l’accesso al portale, è necessario essere in possesso di apposita identità digitale (SPID) e utilizzare la modulistica adeguata al caso specifico, che andrà correttamente compilata in tutti i suoi campi.

Il datore di lavoro ha la facoltà di delegare un professionista per l’invio delle istanze di nulla osta al lavoro e i consulenti dello Studio Arletti & Partners rimangono a disposizione per supportare in tutta la pratica.

Requisiti necessari per l’invio delle domande

Tra i requisiti necessari per una corretta presentazione dell’istanza di nulla osta al lavoro, occorrerà riportare i seguenti dati del datore di lavoro:

  • Sede legale e dipendenza (sede operativa) nel territorio dello stato italiano, codice fiscale/partita iva, matricola INPS, codice INAIL
  • Iscrizione all’Albo informativo nazionale delle Agenzie di somministrazione di lavoro presso ANPAL
  • Proposta contrattuale con indicazione del CCNL delle agenzie di somministrazione applicato (mansioni, inquadramento, livello, tipologia contrattuale, durata del contratto, orario di lavoro settimanale)
  • Retribuzione mensile lorda (non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato)
  • Luogo di lavoro
  • Autocertificazione della capacità reddituale
  • Prova del regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto degli obblighi previsti dal CCNL delle agenzie di somministrazione
  • Impegno a comunicare l’instaurazione ed ogni variazione concernente il rapporto di lavoro con le modalità previste per le comunicazioni obbligatorie da inviare ai servizi competenti (modello Unificato Somm.) ai sensi del Decreto Interministeriale del 30.10.2007
  • Impegno alla trasmissione del modulo Unificato Somm anche allo Sportello Unico per l’Immigrazione
  • Impegno alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, di cui all’articolo 5-bis del Testo Unico Immigrazione, contenente: a) indicazione della sistemazione alloggiativa del lavoratore che deve rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero essere fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria; b) impegno al pagamento delle spese del viaggio di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza nel caso di espulsione coattiva

Disposizioni per l’ingresso in quota

La nuova circolare chiarisce poi che, nella specifica ipotesi di assunzione dall’estero di personale non comunitario, rientrante nelle quote determinate dal D.P.C.M. di programmazione dei flussi di ingresso (ex art. 1, co. 1, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), l’Agenzia di somministrazione dovrà produrre il contratto di somministrazione di lavoro dei lavoratori assunti, relativo a ciascuna istanza presentata, verso utilizzatori rientranti nei settori produttivi come individuati dal c.d. Decreto flussi medesimo.

Si fa inoltre presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede annualmente al monitoraggio dei dati sui rapporti di lavoro in somministrazione con personale non comunitario, contenute nel “Modulo Unificato Somm”, utilizzando i dati del Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie. Nella rilevazione sono considerate, oltre l’inizio del rapporto di lavoro in somministrazione, anche le “missioni” che descrivono la destinazione dei rapporti di lavoro in somministrazione da parte delle aziende utilizzatrici.

Viene, quindi, considerato, come luogo di lavoro, la sede della ditta utilizzatrice, come attivazione l’inizio della missione presso la ditta utilizzatrice, come settore economico quello della ditta utilizzatrice.

Sempre nell’ambito delle richiesta di ingresso in quota, si applicano inoltre le disposizioni previste dagli articoli 22 e 24 bis, del d.lgs n. 286/1998, come modificate dall’art. 2 del decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, che prevedono percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale non comunitario, anche mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della legge n.12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nella verifica dei presupposti richiesti dal d.lgs. n. 286/1998 e dal d.P.R. n. 394/1999, alla luce delle linee guida relative all’asseverazione che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato con circolare n. 3/2022 del 5.07.2022, come richiamate dalla successiva circolare prot. 2066 del 21.03.2023.

Procedura semplificata per alcuni datori di lavoro

La presentazione dell’asseverazione – in fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione – non è richiesta in caso di istanze presentate dalle organizzazioni datoriali ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, che abbiano sottoscritto un apposito Protocollo di Intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale si impegnano a garantire il rispetto da parte dei propri associati dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste in ambito decreto flussi in relazione alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari.

Tale Protocollo, sottoscritto il 3 agosto 2022 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con alcune organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevede la possibilità di successive adesioni anche di altre organizzazioni datoriali.

Nell’ipotesi di sottoscrizione del citato Protocollo, trova applicazione l’art. 27, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998 secondo il quale, “il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato”.

Tale procedura semplificata prevede, quindi, una mera comunicazione allo Sportello Unico per l’immigrazione della proposta di contratto di lavoro con il rilascio del parere della sola Questura.

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Riferimenti Normativi

Circolare del 10 agosto 2023

Fonte

Decreto Legislativo 81/2015

Fonte

Decreto Legislativo 286/1998

Fonte

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