L’articolo 27 ter del Testo Unico per l’Immigrazione stabilisce le regole applicabili a coloro che intendano fare ingresso in Italia da Paesi extra-UE per motivi di ricerca scientifica. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il visto coloro che entrino in Italia per conseguire:
- diploma di scuola di specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- master universitario;
- corso di perfezionamento (indipendentemente dall’eventuale svolgimento di attività di ricerca).
Per queste categorie è necessario richiedere un visto per studio.
Chi può richiedere il visto per ricerca scientifica?
Il visto per ricerca scientifica viene rilasciato ai cittadini di Paesi extra-UE che detengano o un titolo di dottorato, o un titolo di studio superiore che, nel Paese di ottenimento, consenta di accedere a programmi di dottorato.
Questo visto è concesso al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi. Inoltre necessita della sponsorizzazione di un istituto di ricerca iscritto nell’elenco tenuto dal Miur degli enti autorizzati.
Non possono richiedere questo visto alcune classi di stranieri che detengano un permesso Carta Blu o ICT per tirocinio fra cui:
- familiari di cittadini EU;
- detentori di permesso per soggiornante di lungo periodo;
- detentori di permesso per lavoro (autonomo o subordinato).
I requisiti dell’istituto di ricerca
Come anticipato, solo alcuni enti possono sponsorizzare la richiesta di visto per ricerca. Per essere iscritti nella lista tenuta dal Miur, gli istituti privati devono disporre di sufficienti risorse economiche.
Inoltre, gli enti che sponsorizzino un visto per ricerca devono anche farsi carico di eventuali spese legate allo status di illegalità in Italia del lavoratore per i sei mesi successivi al termine della convenzione con il ricercatore, a meno che questo non ottenga un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L’istituto di ricerca deve, quindi, siglare con il ricercatore una convenzione di accoglienza, nella quale vengano definiti:
- L’approvazione da parte degli organi amministrativi dell’istituto;
- Il rapporto giuridico fra le parti;
- La durata stimata della ricerca;
- I titoli di studio del ricercatore, corredati di copia certificata;
- Conferma delle risorse economiche dell’istituto;
- Le condizioni di lavoro e le risorse mensili a disposizione del ricercatore, che devono essere pari al doppio dell’assegno sociale. Tale importo deve essere garantito dall’Istituto al ricercatore, a prescindere da eventuali altri sostegni finanziari che possano essere forniti da altri Enti europei o internazionali di ricerca;
- Le spese per il viaggio di ritorno del ricercatore;
- L’obbligo di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale del ricercatore e dei suoi familiari, o eventuale polizza assicurativa privata;
- L’oggetto della ricerca.
Come richiedere il visto per ricerca scientifica?
Il primo step per ottenere un visto per ricercatore prevede la richiesta di un nulla osta alla Prefettura competente territorialmente. Il nulla osta deve essere richiesto anche in caso il ricercatore sia già in Italia con un altro titolo di soggiorno. In questo caso, sarà esentato dalla richiesta di visto presso rappresentanza consolare.
Sarà necessario allegare alla domanda l’attestato di iscrizione alla lista di enti autorizzati alla sponsorizzazione, oltre che copia della convenzione di accoglienza. La Prefettura rilascerà un parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Successivamente invierà il nulla osta alla rappresentanza diplomatica all’estero indicata in domanda. Il nulla osta ha validità semestrale.
A seguito di ottenimento del visto, il ricercatore dovrà notificare la Prefettura del suo ingresso in Italia entro 8 giorni dal suo arrivo. Sarà premura della Prefettura fissare un appuntamento per perfezionare la pratica di immigrazione del ricercatore. A seguito di questo appuntamento, il ricercatore potrà inviare richiesta di permesso di soggiorno presso un ufficio postale.
Per quanto tempo è valido il permesso di soggiorno per ricerca scientifica?
Il permesso viene rilasciato dalla Questura competente per la durata del programma di ricerca che può essere definito a tempo determinato (massimo 2 anni) o a tempo indeterminato.
Il ricercatore può svolgere le attività di ricerca sia sotto forma di lavoro subordinato, che autonomo, oltre che con borsa di addestramento alla ricerca. Inoltre, i richiedenti possono essere anche assegnisti di ricerca o beneficiari di borsa di studio post dottorato. È possibile richiedere un rinnovo del permesso in caso di estensione del progetto di ricerca, presentando il rinnovo della convenzione di accoglienza.
Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica può essere convertito in altri tipi di permesso?
È possibile convertire il permesso di soggiorno per ricerca scientifica solo al termine del progetto di ricerca, presentando documentazione che certifichi la conclusione della ricerca oggetto della convenzione. Alla scadenza del permesso, il ricercatore può richiedere, tramite kit postale, un permesso per attesa occupazione, o lavoro autonomo, qualora si avvii un’attività coerente con l’oggetto della ricerca.
I detentori di permesso di soggiorno per ricerca scientifica possono insegnare?
Sì, è concesso svolgere attività di insegnamento relative all’oggetto della loro ricerca ai detentori di permesso di soggiorno per ricerca scientifica sia italiano sia rilasciato da un altro membro dell’Unione, compatibilmente con i regolamenti dell’istituto di ricerca che sponsorizza il visto.
I ricercatori possono portare in Italia i propri familiari?
Sì, i ricercatori possono presentare richiesta di ricongiungimento familiare al seguito, a prescindere dalla durata dal permesso. Il ricercatore dovrà presentare disponibilità di un reddito minimo annuo, pari all’assegno sociale. Tuttavia, saranno esentati dalla necessità di presentare un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari.
La mobilità in Unione Europea di un detentore di permesso di soggiorno per ricerca scientifica
Gli stranieri che abbiano un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Paese UE possono soggiornare in Italia per un massimo di 180 giorni ogni 360, insieme ai loro familiari titolari di valido titolo di soggiorno del primo Paese UE, al fine di completare la ricerca iniziata.
Per permanenze di questo tipo, non è necessario richiedere un permesso di soggiorno. Sarà invece necessario presentare una comunicazione dell’Istituto di ricerca che accoglie il ricercatore alla Prefettura competente. Una volta presentata la comunicazione, il ricercatore potrà immediatamente fare ingresso in Italia.
In alternativa, la comunicazione deve essere resa entro 8 giorni dall’ingresso in Italia del lavoratore. La Prefettura avrà, poi, 30 giorni per esprimere il proprio parere. Qualora venga dato parere negativo, il ricercatore e i suoi familiari dovrà immediatamente lasciare il Paese.
Per periodi superiori a 180 giorni, i detentori di un permesso di soggiorno per ricerca di un Paese UE dovranno richiedere un nulla osta dalla Prefettura competente. Sarà, comunque, possibile per loro avviare l’attività di ricerca nelle more del rilascio del nulla osta, qualora non abbiano già trascorso 180 giorni in Italia, nel corso di 360 giorni, e detengano un titolo di soggiorno valido del primo stato membro.
Tali stranieri sono esentati dalla richiesta del visto, ma dovranno richiedere un permesso di soggiorno italiano, con dicitura mobilità-ricercatore.
In caso si proroghi oltre i 180 giorni il soggiorno iniziale del ricercatore, sarà necessario inviare una richiesta di nulla osta almeno 30 giorni prima del termine dei 180 giorni.