Una domanda frequente per i titolari di permesso di soggiorno per studio è la possibilità di prolungare la loro permanenza in Italia per motivi di lavoro, autonomo o subordinato. Fino al 2023, la cosiddetta conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro era possibile solo all’interno delle quote definite dal Decreto Flussi. Con l’entrata in vigore del DL Cutro, queste richieste sono uscite dall’ambito flussi. Pertanto, è possibile inviare domande di conversione in qualsiasi momento dell’anno, senza limiti di numero.
Per maggiori informazioni leggi il nostro articolo sulle tipologie di permesso di soggiorno in Italia.
Si può lavorare con un permesso di soggiorno per studio?
Il titolare di un permesso di soggiorno per studio può lavorare per massimo 20 ore settimanali, entro un limite di 1040 ore lavorative l’anno. La conversione è per coloro che intendano rimanere in Italia a termine del percorso di studi.
Si può avviare la conversione prima di aver terminato il percorso di studi?
La domanda di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro può essere inviata prima della conclusione del percorso di studi solo in alcuni casi, ovvero:
- Il permesso è stato rilasciato per frequentare un corso di studio universitario (corsi di laurea, master o dottorato di ricerca), oppure
- Lo straniero era già in Italia al compimento dei 18 anni.
Per tutti gli altri casi (corsi di formazione, tirocini formativi, ecc.), è possibile inviare la richiesta di conversione solo a termine del percorso.
Che tipi di attività lavorativa si possono svolgere con la conversione?
Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito sia in permesso per lavoro subordinato che per lavoro autonomo.
Come convertire permesso di soggiorno per studio in permesso di lavoro?
È possibile convertire il permesso di soggiorno per Studio attraverso una richiesta indirizzata telematicamente alla Prefettura competente per il luogo di lavoro.
Lavoro subordinato
Per richiedere la conversione in permesso per lavoro subordinato, è necessario avere a disposizione una proposta di lavoro da parte di un’azienda italiana, che indichi i termini del contratto di assunzione, incluso il CCNL che sarà applicato, e le ore lavorative settimanali, che devono essere più di 20.
Lavoro autonomo
In questo caso, è necessario presentare documentazione circa l’attività lavorativa che si andrà a svolgere e la disponibilità finanziaria per esercitarla, ovvero un reddito maggiore alla spesa sanitaria (€8.500,00 circa). Coloro che eserciteranno un’attività come imprenditore, commerciante o artigiano, dovranno allegare l’iscrizione alla camera di commercio.
Quale modello telematico bisogna utilizzare per richiedere la conversione?
Esistono quattro modelli telematici differenti per richiedere la conversione da studio a lavoro del permesso, che variano in base al tipo di attività che andrà volta e alla residenza del richiedente al compimento dei diciotto anni:
- Modello VA: conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- Modello Z: conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- Modello V2: conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato per stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che si sono laureati in Italia;
- Modello Z2: conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo per stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che si sono laureati in Italia.
È possibile presentare la richiesta di conversione con permesso di soggiorno scaduto?
Generalmente, la conversione è possibile solo se il permesso di soggiorno che si chiede di convertire risulti in corso di validità. Tuttavia, il Consiglio di Stato si è espresso a riguardo, dicendo che è possibile applicare per la conversione con un permesso scaduto qualora si alleghi un contratto di lavoro valido, sottoscritto prima della scadenza del permesso di studio.