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Il Visto per Trasferimento Intra Societario in Italia

Il visto per trasferimento intra societario si applica ai gruppi societari che trasferiscono temporaneamente i loro cittadini extracomunitari, dipendenti di una società del gruppo, alla loro filiale italiana.

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Il Visto per Trasferimento Intra Societario permette alle aziende italiane che fanno parte di gruppi multinazionali con filiali o sedi legali all’estero di avvalersi della forza lavoro impiegata dalle loro filiali o sedi legali estere, invece di assumere lavoratori locali. In questi casi, le aziende sono in grado di fare ciò trasferendo temporaneamente il lavoratore straniero in Italia attraverso un procedimento di distacco dei lavoratori.

Significato del distacco di lavoratori extracomunitari attraverso il Visto Intra Societario

La nozione di distacco è stabilita dal Decreto Legislativo italiano n. 276/2003. Si riferisce ai casi in cui un datore di lavoro, per soddisfare il proprio interesse aziendale, assegna temporaneamente un lavoratore a un altro soggetto all’estero. Questo per l’esecuzione di una specifica attività lavorativa.

Pertanto, il processo di distacco dei lavoratori comporta la cooperazione tra 3 parti:

  • Datore di lavoro (o azienda di invio);
  • Lavoratore impiegato dall’azienda di invio;
  • Azienda italiana ospitante.

Categorie di Visti per Trasferimento Intra Societario

I cittadini extracomunitari devono ottenere un permesso di lavoro (Nulla Osta) per poter svolgere attività lavorative in Italia. Il rilascio di tali permessi di lavoro è regolato da un sistema di quote annuali. Di conseguenza, esiste un limite numerico di “Nulla Osta” che un datore di lavoro può ottenere per ogni categoria di lavoratori stranieri. Inoltre, è necessario rispettare i periodi specifici dell’anno per presentare domanda.

Fortunatamente, alcune categorie di lavoratori sono escluse dal sistema delle quote e la loro ammissione non è soggetta a un limite fisso. Questo è il caso dei lavoratori trasferiti tra società, ovvero i lavoratori temporaneamente assegnati alla filiale italiana di un’entità giuridica straniera.

La legge italiana sull’immigrazione prevede due categorie principali di permessi di lavoro intra societari:

  1. Permesso nazionale di lavoro intra societario (art. 27 c.1 lett. (a) della Legge italiana sull’immigrazione)
  2. Permesso di lavoro ICT DELL’UE (art. 27 quinquies e art. 27 sexies della legge italiana sull’immigrazione).

Con queste due opzioni, i lavoratori non diventano dipendenti locali dell’azienda ospitante. Infatti, mantengono un rapporto di lavoro con il datore di lavoro del Paese d’origine.

Condizioni di ammissibilità per i Visti Intra Societari

I lavoratori che saranno temporaneamente distaccati e che possono ottenere un visto per trasferimento intra societario sono:

  • Dirigenti;
  • Lavoratori altamente specializzati (vale a dire dipendenti in possesso del know-how obbligatorio e specialistico richiesto per l’area di business, le tecniche e la gestione dell’azienda ospitante);
  • Tirocinanti (ovvero dipendenti in possesso di un titolo di studio, che si trasferiscono in Italia per la loro carriera professionale o per l’acquisizione di metodi e tecniche aziendali).

Inoltre, il permesso di lavoro ICT DELL’UE è applicabile anche a quei lavoratori che sono già in possesso di un permesso di lavoro ICT per un altro Paese europeo e che vengono successivamente trasferiti in Italia.

Al contrario, tale permesso non è applicabile agli studenti che intendono svolgere stage di breve durata all’interno del proprio corso di studi o ai lavoratori che si trasferiscono in Italia per fornire servizi alle aziende. Per queste categorie di lavoratori sono disponibili diverse categorie di visti e permessi di lavoro.

Requisiti per la richiesta del visto Intra societario

Affinché il processo di immigrazione vada a buon fine, è necessario che sia l’azienda che il lavoratore rispettino specifici requisiti e forniscano specifici documenti.

Requisiti obbligatori per l’azienda

  • In primo luogo, deve esistere un collegamento comprovato tra l’azienda ospitante e l’azienda straniera di provenienza;
  • In secondo luogo, deve esistere un accordo di distacco tra l’azienda ospitante e il lavoratore;
  • In terzo luogo, l’attività lavorativa in Italia deve avvenire nel rispetto delle disposizioni locali come se il lavoratore fosse regolarmente assunto nell’azienda ospitante, vale a dire:
    • Massimo e minimo monte ore lavorativo permesso;
    • Durata minima delle ferie retribuite;
    • Salario minimo garantito;
    • Sanità e sicurezza sul posto di lavoro;
    • Pagamento dei contributi dovuti per previdenza sociale.
    • Assenza di discriminazione in base al sesso.

Requisiti obbligatori per il lavoratore extracomunitario

Il lavoratore deve essere stato impiegato all’estero presso la stessa azienda e/o nello stesso settore per almeno 6 mesi consecutivi prima del trasferimento (3 nel caso del permesso di lavoro ICT DELL’UE);

Inoltre, il lavoratore deve possedere le qualifiche, l’esperienza professionale e il titolo di studio adatti a ricoprire il ruolo. Se il titolo di studio è stato rilasciato in un Paese straniero, deve essere correttamente legalizzato per essere utilizzato in Italia. Per maggiori informazioni su questo aspetto, scopri come funziona la legalizzazione dei documenti.

Quanto può durare legalmente il distacco del lavoratore?

Con il permesso nazionale di lavoro intra-societario, il lavoratore può essere distaccato per un massimo di 5 anni (proroghe incluse), dopodiché l’azienda ospitante può assumerlo localmente. Nel caso del permesso di lavoro ITC dell’UE, invece, il distacco può durare fino a 3 anni (1 anno in caso di tirocinanti), dopodiché il lavoratore deve tornare nel Paese d’origine.

Conseguenze per il mancato rispetto dei requisiti

La legge italiana sull’immigrazione prevede gravi conseguenze in caso di inadempienza. In particolare, se le autorità accertano che l’azienda o il lavoratore non rispettano le disposizioni di legge, possono negare o revocare l’autorizzazione al permesso di lavoro. Ciò può accadere, ad esempio, se le autorità accertano che l’azienda ospitante è stata costituita al solo scopo di favorire l’immigrazione di lavoratori in Italia.

Inoltre, l’art. 27-quinquies della legge italiana sull’immigrazione prevede l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 22, c. 12 della stessa legge. Ovvero reclusione da 6 mesi a 3 anni e ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Queste possono essere aumentate come previsto dallo stesso articolo in caso di circostanze aggravanti.

Chiarimenti INL sui requisiti dell’azienda

Con la nota no. 12233 del 27 novembre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito una serie di aspetti riguardo la corretta applicazione dell’Articolo 27 quinquies del Decreto Legislativo no. 286/1998 che regola i trasferimenti intra-societari.

Nello specifico, l’Art.27 impone all’azienda ospitante di impegnarsi ad adempiere agli obblighi in merito a previdenza sociale e welfare come stabiliti dalla Legge Italiana. Di conseguenza, ogni verifica riguardante la congruenza economica verrà svolta nei confronti dell’entità ospitante (Azienda Italiana). INL ha chiarito inoltre che nel caso in cui l’ente ospitante sia una filiale di un’azienda madre straniera, sarà possibile determinare in termini generali la loro capacità economica, in modo tale che l’azienda madre possa coprire qualsiasi mancanza economica della filiale.

Stabilito questo, la verifica sull’adeguatezza economica dell’ente ospitante resta comunque necessaria. L’indagine mira infatti ad escludere che l’entità ospitante sia stata costituita con il principale scopo di facilitare l’ingresso di forza lavoro o che non svolge alcuna attività economica.

Pertanto, seguite le verifiche sopramenzionate e anche come indicato dalla Circolare no. 517 del 9 febbraio 2017, la possibilità di rifiuto o revoca dell’autorizzazione non è esclusa.

Procedura di richiesta del visto per trasferimento intra-societario in Italia

La procedura generale per ottenere il permesso di lavoro e il corrispondente permesso di soggiorno è la seguente:

  • Richiesta di permesso di lavoro: è l’azienda italiana o un suo terzo autorizzato a presentare la domanda. I tempi di elaborazione variano a seconda della provincia italiana, ma in generale non superano i 2 mesi;
  • Ottenimento del visto di lavoro: dopo il rilascio del permesso di lavoro, il lavoratore deve richiedere il visto di lavoro presso la rappresentanza diplomatica del suo Paese di origine. I tempi di elaborazione variano a seconda dei Consolati e delle Ambasciate, ma in generale sono di 15 giorni;
  • Ingresso in Italia e registrazioni locali: entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore deve comunicare il suo ingresso all’Ufficio Immigrazione locale. Il lavoratore si presenterà ad un appuntamento per firmare il relativo contratto di soggiorno (ove previsto) e presentare la domanda di permesso di soggiorno;
  • Ottenimento del permesso di soggiorno: Lo straniero dovrà presentarsi personalmente ad altri due appuntamenti. Il primo è finalizzato al rilascio dei dati biometrici, mentre il secondo al ritiro del permesso di soggiorno definitivo. I tempi di elaborazione per l’ottenimento del permesso di soggiorno definitivo sono di 2-6 mesi.

Riferimenti Normativi

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