Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2023, è entrato in vigore il decreto flussi 2023, che prevede l’ammissione in Italia di 452 mila lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
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Le domande, valutate in ordine di arrivo, dovranno essere corredate di tutta la documentazione prevista.
Entrata in vigore del decreto flussi 2023
Lo scorso 12 luglio, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome aveva espresso parere positivo, con alcune raccomandazioni, sullo schema di DPCM contenente la programmazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025, precedentemente approvato in esame preliminare dal governo il 6 luglio 2023.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 è ufficialmente entrato in vigore.
Criteri per la determinazione dei flussi di ingresso
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023, la determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio italiano nel triennio 2023-2025, per lavoro subordinato, stagionale e per lavoro autonomo, sia nell’ambito delle quote che al di fuori delle stesse, avviene in base ad alcuni criteri comuni, fra cui:
- La progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione coerente con la capacità di accoglienza dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;
- Estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;
- Potenziamento degli strumenti di formazione dei paesi di origine dei lavoratori stranieri;
- Incentivazione delle modalità di collaborazione con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia;
- Incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale.
Vi sono poi alcuni criteri specifici, fra cui:
- La previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di stati che, anche in collaborazione con lo stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti dai traffici migratori irregolari;
- Assegnazione dei lavoratori agricoli richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti delle quote assegnate al settore agricolo dagli ulteriori decreti sui flussi, ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
- Riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria (come, ad esempio, colf e badanti).
Ricordiamo che la normativa italiana prevede anche accesso al lavoro fuori quota, per alcune categorie di lavoratori. Per approfondimenti, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato sui visti di lavoro in Italia.
Quote complessive con il decreto flussi 2023
Il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale autorizza 452 mila ingressi nell’arco di tre anni, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini stranieri residenti all’estero.
Tali quote complessive sono così distribuite nel triennio:
- 136.000 unità per l’anno 2023;
- 151.000 unità per l’anno 2024;
- 165.000 unità per l’anno 2025.
Quote per lavoro stagionale
Nell’ambito delle quote complessive, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero i cittadini dei provenienti da paesi che applicano accordi di cooperazione con l’Italia, entro le seguenti quote:
- 82.550 unità per l’anno 2023;
- 89.050 unità per l’anno 2024;
- 93.550 unità per l’anno 2025.
Quote per lavoro subordinato non stagionale e autonomo e conversioni
Nell’ambito delle quote complessive, sono ammessi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote:
- 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
- 61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
- 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
Nell’ambito delle quote sopra indicate, alcune unità sono attribuite, in via preferenziale, ad alcune categorie di cittadini.
Fra questi, per l’anno 2023:
- 2.000 unità ai cittadini provenienti da Stati che promuovono campagne mediatiche contro il traffico migratorio irregolare;
- 25.000 ai cittadini provenienti da paesi che applicano accordi di cooperazione con l’Italia – Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru’, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
- 12.000 unità ai cittadini provenienti da paesi che applicheranno accordi di cooperazione con l’Italia nel corso del triennio 2023-2025;
- 100 unità ai lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
- 200 unità agli apolidi o rifugiati, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
- 9.500 unità ai lavoratori subordinati non stagionali nell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
Sempre nell’ambito delle quote sopra indicate, il DPCM definisce la possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo. Fra queste, per l’anno 2023:
- 4.000 unità per conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
- 100 unità per conversione di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato UE in lavoro subordinato;
- 50 unità per conversione di Permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato UE in lavoro autonomo.
Per quanto riguarda l’ingresso per lavoro autonomo, infine, è consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l’ingresso in Italia nell’ambito delle quote sopra indicate, di n.500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenta dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenta dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Termini per la presentazione delle domande del decreto flussi 2023
AGGIORNAMENTO 2024: la scadenza per la presentazione della domanda è stata posticipata a marzo 2024. Maggiori dettagli qui per i nuovi click days per fare domanda.
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per l’anno 2023 sono:
- Per gli ingressi per lavoro non stagionale di lavoratori provenienti da paesi con cui l’Italia ha accordi di cooperazione – quali Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: dalle ore 9:00 del 2 dicembre 2023 (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
- Per il resto degli ingressi per lavoro non stagionale: dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023 (sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
- Per gli ingressi per lavoro stagionale: dalle ore 9:00 del 12 dicembre (settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
Per quanto riguarda gli anni successivi, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorreranno, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Laddove, trascorsi novanta giorni dai termini di presentazione delle domande, le autorità rilevino un numero significativo di quote non utilizzate tra quelle previste, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali potranno valutare di effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità.
Infine, lo il DPCM informa che ulteriori disposizioni attuative relative all’applicazione dello stesso saranno definite, in un ottica di semplificazione, attraverso un apposita circolare congiunta del Ministero dell’Interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che verrà comunicata sui siti web dei Ministeri sopracitati.
Tale circolare dovrà anche fornire indicazioni circa la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, di aver espletato la verifica presso il Centro per l’Impiego competente.