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Nuovo permesso di lavoro in Italia

Il governo italiano ha introdotto una nuova opportunità per l’ingresso di lavoratori non comunitari: si tratta dell’ingresso “fuori quota” per gli stranieri che hanno già maturato esperienza lavorativa in aziende italiane all’estero.

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Il governo italiano ha introdotto una nuova opportunità per l’ingresso di lavoratori non comunitari: si tratta dell’ingresso “fuori quota” per gli stranieri che hanno già maturato esperienza lavorativa in aziende italiane all’estero.

Nuova categoria di Nulla Osta per lavoro in Italia

Il Testo Unico Immigrazione prevede, al di fuori degli ingressi per lavoro disciplinati dal meccanismo delle quote, anche una serie di categorie di ingresso fuori quota.

L’articolo 24, comma 5-bis, lettera a del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2023 ha modificato il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) inserendo, all’articolo 27 comma 1, la lettera i-bis, che autorizza una nuova categoria di ingresso per i:

i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell’arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall’ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano.

La disposizione introduce quindi una nuova categoria di soggetti che possono fare ingresso per lavoro e soggiornare in Italia al di fuori delle quote, attraverso il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro (Nulla Osta).Tale categoria non è dunque limitata al contingente annuale di quote assegnate a specifiche categorie professionali e settori produttivi e offre maggiore respiro ai datori di lavoro italiano, i quali avranno la possibilità di impiegare più facilmente personale già precedentemente reclutato dalla propria impreso ovvero da società estere da essa partecipate.

Procedura semplificata per alcuni datori di lavoro

L’articolo 24, comma 5-bis lettera b del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni ha inoltre modificato l’articolo 27 comma 1-ter, che prevede una procedura semplificata per alcuni datori di lavoro:

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e i-bis), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l’immigrazione della prefettura – ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.

Si specifica però come tale procedura semplificata sia applicabile solo ai datori di lavoro che abbiano sottoscritto con il Ministero dell’Interno – sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – un apposito protocollo di intesa.

Ottenimento del permesso di soggiorno

Gli stranieri titolari di Nulla Osta al lavoro ai sensi dell’articolo 27 comma 1 lettera i-bis potranno ottenere il relativo visto di lavoro presso la rappresentanza diplomatica (Consolato o Ambasciata) nel proprio paese di origine o di stabile residenza. Una volta ottenuto l’apposito visto, potranno fare ingresso in Italia.

Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero dovrà recarsi presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro o a suo delegato, per la firma dei documenti necessari e, contestualmente, richiedere il permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno dovrà essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare. In alcuni casi, la richiesta si inoltra attraverso gli uffici postali abilitati.

Per ottenere il permesso di soggiorno è necessario presentare:

  • Il modulo di richiesta;
  • Un passaporto valido, o altro documento di viaggio equivalente, con il relativo visto d’ingresso, se richiesto;
  • Una fotocopia del documento stesso;
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • La documentazione necessaria per il tipo di permesso di soggiorno richiesto;
  • Una marca da bollo da 16,00 euro.

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso. Per maggiori informazioni, dai un’occhiata al nostro approfondimento dedicato all’ottenimento e/o il rinnovo del permesso di soggiorno.

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Riferimenti Normativi

Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75

Fonte

Legge 10 agosto 2023, n. 112

Fonte

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Fonte

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