Supporto da A&P

Ingresso di personale extracomunitario in Italia: procedura semplificata

Con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le recenti modifiche alla procedura di verifica per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari.

Indice dei Contenuti

Italy Covid

Operiamo in
Italia e nel mondo

Siamo
Relocation Experts

Qualità
ISO 9001

L’art. 44 del D.L. n. 73/2022, in vigore dal 22 giugno, ha introdotto una procedura semplificata per le verifiche di cui all’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, ovvero per le verifiche demandate allo Sportello unico per l’immigrazione della regolarità, completezza e idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per il rilascio del nulla osta all’impiego di personale extracomunitario.

Cosa prevede la semplificazione?

La semplificazione prevede, in relazione agli ingressi previsti per gli anni 2021 e 2022, una diversa modalità delle verifiche del rispetto delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e della congruità del numero di domande presentate, per lo stesso periodo, dal medesimo datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Tali verifiche, al fine di semplificare le procedure, sono infatti demandate, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte di questo Ispettorato in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate:

  • ai professionisti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro nonché a quelli iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per queste ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro;
  • alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Un’ulteriore semplificazione introdotta dall’Art. 44 è prevista dal comma 5, che esclude la presentazione dell’asseverazione con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo d’intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto da parte dei propri iscritti degli adempimenti di cui al comma 1.

L’eventuale sottoscrizione dei protocolli in questione consentirà quindi il rilascio dei nulla osta esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni datoriali, che sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche in questione.

Criteri da osservare per le verifiche

Le verifiche delle domande di immigrazione in questione devono tenere conto dei seguenti criteri:

  • capacità finanziaria, da intendersi come la capacità dell’impresa di sostenere tutti i costi di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere nel tempo una struttura patrimoniale equilibrata che consenta di operare in modo equilibrato;
  • l’equilibrio economico-finanziario, ossia la capacità dell’impresa di far fronte con il proprio reddito alle obbligazioni di pagamento precedentemente assunte e agli investimenti che si rendono necessari, nonché di operare in condizioni che consentano almeno di reintegrare il patrimonio consumato nel corso della gestione;
  • fatturato, che è la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso la vendita di beni e/o la prestazione di servizi per i quali è stata emessa fattura;
  • numero di dipendenti, da intendersi come unità di dipendenti medi impiegati, almeno negli ultimi due anni, con contratto di lavoro subordinato;
  • tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al suo carattere continuativo o stagionale.

Verifiche da effettuare

In relazione a questi elementi, si precisa che le relative verifiche devono essere effettuate in correlazione tra loro e, per un maggior dettaglio, si ritiene di poter ricorrere alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 sui “requisiti reddituali del datore di lavoro” interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. 34/2020 (conv. da L. 77/20202).

In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore da assumere, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio.

In ogni caso, l’adeguatezza della capacità economica dovrà essere valutata con riferimento al numero di domande presentate dallo stesso datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dallo stesso Ministero.

Con specifico riguardo al settore agricolo, potranno essere presi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, tenendo conto del fatturato al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP, ed eventualmente considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.

Documenti che verranno ottenuti

Gli elementi di cui sopra, inoltre, costituiscono il patrimonio informativo minimo su cui effettuare le valutazioni richieste. Rispetto a tali elementi, ai fini di una maggiore consapevolezza di giudizio, si ritiene che il professionista e l’organizzazione datoriale debbano acquisire anche:

  • il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che potrà fornire elementi di conoscenza circa l’inesistenza di debiti con gli enti previdenziali;
  • una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’azienda, relativa alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e di non aver subito condanne, anche non definitive, per reati contro la sicurezza e la dignità dei lavoratori;
  • una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del responsabile della gestione del personale, circa l’inesistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punibili con la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in materia di impiego di manodopera irregolare;
  • una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’azienda, circa le esigenze alla base della richiesta di nulla osta e l’eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o contratti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nulla osta richiesti rispetto all’anno precedente;
  • una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’azienda, di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione ad altri professionisti o associazioni o, se sono state presentate, l’indicazione del numero di lavoratori coinvolti e del loro esito.

Rilascio dell’asseverazione

In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione degli elementi di cui ai punti precedenti, viene rilasciata un’asseverazione che il datore di lavoro dovrà produrre unitamente alla domanda di assunzione del lavoratore straniero o, per le domande già presentate per l’anno 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

L’asseverazione, sotto la responsabilità, anche penale, del dichiarante, deve presentare la documentazione verificata ed essere argomentata in modo dettagliato. Tuttavia, il professionista e l’ente che rilascia l’asseverazione sono tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Applicazione delle semplificazioni

Il legislatore prevede inoltre che tali disposizioni non si applichino con riferimento alle domande per l’anno 2021 in relazione alle quali siano già state effettuate verifiche da parte dell’Ispettorato competente. Per le altre domande già presentate relative all’anno 2021, l’asseverazione dovrà essere presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Queste istanze saranno comunque conteggiate ai fini del numero totale di pratiche in-quota.

Resta comunque ferma, per entrambi gli anni 2021 e 2022, l’esclusione secondo cui la disposizione relativa alla verifica dell’idoneità in relazione alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che intenda assumere un lavoratore straniero assegnato alle sue cure.

Controlli su requisiti e procedure

Infine, la disposizione in esame evidenzia la possibilità per l’Ispettorato, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di effettuare verifiche sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall’articolo 44, in merito alle quali si rimanda alle indicazioni che potranno essere fornite dalla competente Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro.

Qui è disponibile il modello di asseverazione utilizzabile ai fini della procedura in questione.

Riferimenti Normativi

Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73

Fonte

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Fonte

Decreto legge n. 12/2002

Fonte

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

Fonte

Decreto presidenziale n. 445/2000

Fonte

Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998

Fonte

Decreto 27 maggio 2020

Fonte

Codice di procedura penale

Fonte

Ottieni un preventivo gratuito

Non perderti gli ultimi aggiornamenti

Ricevi aggiornamenti gratuiti dai nostri Esperti su immigrazione, diritto del lavoro, tassazione e altro ancora.