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Nullaosta in Italia: il Decreto Flussi semplifica la procedura di rilascio

Il decreto semplifica le tempistiche e i requisiti di controllo per il rilascio del Nullaosta.

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Il Nullaosta italiano è una dichiarazione scritta che consente ai datori di lavoro di richiedere un visto di lavoro in Italia per i cittadini extracomunitari. Le autorità italiane per l’immigrazione sono incaricate di rilasciare il nullaosta. Le nuove modifiche al Decreto sui Flussi Migratori ne semplificano il rilascio, fissando un limite di tempo e consentendo di ottenerlo prima dei controlli completi.

Quali sono i tempi di rilascio del Nullaosta in Italia

Il Nullaosta per lavoro subordinato in Italia viene rilasciato entro 30 giorni.

Questo termine è valido dal 22 giugno 2022, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022, e valido per le domande presentate in relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021.

Per il Decreto flussi migratori 2022, il termine di 30 giorni per il rilascio del nullaosta decorre dalla data di ricezione della domanda.

Ulteriori circostanze per il rilascio del nullaosta

Le autorità devono rilasciare il nullaosta anche se non acquisiscono elementi ostativi entro 30 giorni (art. 22 e 24 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

In caso di successivo accertamento dei suddetti elementi ostativi, l’Autorità provvederà a revocare il nullaosta e il visto.

Richiedere il visto italiano una volta ottenuto il nullaosta

Dopo il rilascio del nullaosta, il lavoratore può richiedere il visto d’ingresso.

I lavoratori devono richiedere il visto presso la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese estero di origine o di residenza. Di norma le autorità rilasciano il visto entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

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Quando previsto, dopo il rilascio del nullaosta e del visto d’ingresso, e quando previsto, l’ufficio immigrazione (sportello unico per l’immigrazione) convocherà il datore di lavoro e lo straniero per la firma del contratto di soggiorno.

In attesa della firma, il datore di lavoro deve adempiere agli impegni previsti dall’articolo 5-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Norme applicabili agli stranieri già presenti sul territorio italiano

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai cittadini stranieri con una domanda già in corso, diretta a instaurare un rapporto di lavoro subordinato in Italia. Ciò rientra nell’ambito del procedimento relativo al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per il 2021, di cui al paragrafo 1, per coloro che sono già presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022.

A tal fine, i cittadini stranieri devono aver già:

  • fornito informazioni biometriche;
  • risiedere in Italia prima della suddetta data, in virtù della dichiarazione di presenza o di altre attestazioni consistenti in documentazione con data certa rilasciata da istituzioni pubbliche.

In questi casi dopo il rilascio del nullaosta,  il datore di lavoro può stipulare il contratto di lavoro senza la necessità di verificare le condizioni di ammissibilità (vedi paragrafo 4.).

Chi non può richiedere il Nullaosta in Italia

I cittadini non-UE non possono richiedere il Nullaosta italiano se:

  • Sono destinatari di un provvedimento di espulsione;
  • Sono stati segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  • che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per:
    • reati contro la libertà personale;
    • stupefacenti;
    • favoreggiamento dell’immigrazione o dell’emigrazione clandestina in Italia;
    • favoreggiamento della prostituzione;
    • sfruttamento minorile.
  • Sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con cui l’Italia ha sottoscritto accordi per l’abolizione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Tali condizioni devono essere verificate dall’Ufficio Immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

La successiva verifica negativa delle suddette condizioni comporta la revoca del nullaosta, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi

Dalla data di entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 e fino alla conclusione del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio nazionale, con esclusione dei reati di cui all’art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Durante il periodo di sospensione, le autorità non possono espellere il cittadino straniero. Ciò non si applica se lo straniero è già destinatario di un provvedimento di espulsione o di una condanna, anche con sentenza non definitiva.

La sospensione cessa in caso di diniego o revoca del nullaosta e del visto per qualsiasi possibile motivo, o se il cittadino straniero non riceve il nullaosta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 73 del 21 giugno 2022.

Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi, con esclusione dei reati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Riferimenti Normativi

DPCM 21 dicembre 2021

Fonte

Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73

Fonte

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Fonte

Codice di procedura penale

Fonte

Legge 28 maggio 2007, n. 68

Fonte

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