Decreto flussi 2021

mobility of workers abroad

Indice dei Contenuti

È stato emanato il decreto che, ai sensi decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, il “testo unico dell’immigrazione”, stabilisce il numero di cittadini stranieri provenienti da paesi extra-europei che potranno fare ingresso in Italia per svolgere determinate mansioni lavorative. Il decreto entrerà in vigore dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

** Il Governo ha pubblicato le modalità di presentazione della domanda online: nel nostro nuovo articolo ti spieghiamo come fare **

Quote e suddivisioni

La quota massima di lavoratori in ingresso è fissata a 69.700 unità, di cui 27.700 per lavoratori subordinati nei settori degli autotrasporti per conto terzi, edilizia e turistico-alberghiero (art. 2), e 42.000 per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (art. 6)

Articolo 2 e successivi

All’interno della quota di 27.000 unità stabilita nell’Articolo 2 sono ammessi 17.000 lavoratori da paesi con cui l’Italia ha sottoscritto specifici accordi – ovvero Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 3, comma 1 lett. a) e 3.000 da paesi con cui verranno sottoscritti specifici accordi nel 2022 (art. 3, comma 1 lett. b).

La quota comprende inoltre 100 lavoratori che hanno completato programmi di formazione e istruzione all’estero e 100 cittadini residenti in Venezuela aventi almeno 1 genitore di origine italiana, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo.
È inoltre consentita la conversione di 7.000 permessi in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo così ripartiti:

  • 4.400 permessi per lavoratori subordinati stagionali
  • 2.370 permessi per studio, tirocinio e/o formazione professionale
  • 230 permessi UE per soggiornanti di lungo periodo

Infine, è consentito l’ingresso di 500 cittadini non comunitari residenti all’estero impegnati in attività imprenditoriali o di libera professione, titolari di cariche societarie di amministrazione e controllo, artisti ingaggiati da enti pubblici o privati, cittadini che intendano costituire start-up.

Articolo 6

Sono ammessi 42.000 cittadini stranieri residenti provenienti dai paesi sopraindicati, per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori turistico-alberghiero e agricolo. Tra questi, 1.000 permessi sono riservati a cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale subordinato almeno una volta nei precedenti 5 anni, ove il datore di lavoro presenti la richiesta di nulla osta pluriennale. 14.000 unità sono invece riservate ai lavoratori stagionali agricoli le cui istanze di nulla osta siano presentate da organizzazioni professionali di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative.

Termini per la presentazione

I termini per la presentazione sono fissati a partire da 10 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale per i permessi indicati all’art. 3, comma 1, lettera a), e a 15 giorni per i permessi indicati nell’art. 3, comma 1, lettera b) e articolo 6.

Riferimenti Normativi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2021

Reference (Italian only)

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