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Distacco dei Lavoratori in Europa

Scopri tutti i requisiti necessari e la giurisdizione in materia di distacco dei lavoratori in Europa.

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L’art. 2 della Direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori in Europa, definisce il lavoratore distaccato come โ€œil lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmenteโ€.

Per l’esecuzione in regola della trasferta, รจ necessario comprendere la giurisdizione che verterร  sul contratto di lavoro del dipendente distaccato. Fonti primarie e secondarie del diritto dellโ€™UE hanno fornito negli anni le istruzioni adeguate a ottemperare i diversi obblighi. Tutti gli Stati Membri dellโ€™UE, i Paesi SEE e la Svizzera si sono conformati ai regolamenti e direttive sul distacco.

Giurisdizione da applicare al contratto del lavoratore distaccato in Europa

Secondo lโ€™art. 3 del Regolamento (CE) 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, le parti possono scegliere liberamente la giurisdizione del contratto. Tuttavia, la Direttiva 96/71/CE permette lโ€™applicazione delle norme piรน favorevoli al dipendente, indipendentemente dalla giurisdizione scelta. In questo modo, la Direttiva ha il potere di deformare la giurisdizione del contratto a favore del lavoratore.

Per permettere che il distacco rientri nel campo di applicazione della direttiva in questione, il dipendente deve:

  1. essere correttamente assunto dallโ€™azienda distaccante e
  2. il loro rapporto di lavoro deve essere valido e continuare per lโ€™intera durata della trasferta.

Condizioni lavorative da garantire durante il distacco in UE

Quando le condizioni sono rispettate, il lavoratore puรฒ circolare liberamente nellโ€™UE, purchรฉ vengano rispettate le norme di maggior favore. La direttiva 957/18/UE recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nellโ€™ambito di una prestazione di servizi sostituisce la dicitura โ€œtariffe minime salarialiโ€ con โ€œretribuzioneโ€.

L’art. 3 della Direttiva fornisce la lista delle condizioni che devono rispecchiare quelle di maggior favore, indipendentemente dalla giurisdizione applicata al contratto di lavoro:

  • periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
  • durata minima dei congedi annuali retribuiti;
  • retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; la presente lettera non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
  • condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
  • sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
  • provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
  • paritร  di trattamento fra uomo e donna, nonchรฉ altre disposizioni in materia di non discriminazione;
  • condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro;
  • indennitร  o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Sicurezza sociale in Europa

Il Regolamento (CE) 883/2004 permette di mantenere il regime di sicurezza sociale del Paese di provenienza del lavoratore distaccato. Questa pratica รจ possibile richiedendo il Modello A1, singolo o multistato.

Il Modello A1 รจ rilasciato in tutti i casi in cui risultino soddisfatte le condizioni previste dalla normativa comunitaria (art. 12 e 13, Regolamento CE 883/2004 e art. 14, Regolamento CE 987/2009). In particolare, lโ€™art. 12 del Reg. 883/2004 stabilisce che il lavoratore (dipendente o autonomo) distaccato resta assicurato, ai fini previdenziali, nel Paese di provenienza.

Per tutto il periodo del distacco (massimo 24 mesi con possibilitร  di proroga) i contributi previdenziali devono essere versati nel Paese di origine.

Posting 360 per sicurezza sociale nel distacco dei lavoratori

ELA, lโ€™Autoritร  Europea del Lavoro, con il supporto della Commissione Europea, ha lanciato a marzo 2023 โ€œPosting 360 Mutual Learning and Understanding Programโ€. Il progetto mira a rafforzare lo scambio di informazioni relative alla gestione della sicurezza sociale nellโ€™ambito del distacco dei lavoratori.

Obblighi amministrativi

Gli obblighi amministrativi per la corretta applicazione della direttiva 96/71/CE sono esplicitati nella direttiva 2014/67/UE. Essa fornisce una lista di adempimenti da rispettare nel distacco dei lavoratori:

  1. Dichiarazione di distacco: notifica alle autoritร  del Paese ospitante il distacco dei dipendenti, attraverso un portale online o altre modalitร . In alcuni casi, la dichiarazione di distacco รจ sempre obbligatoria, viceversa, in altri paesi รจ solo dopo un periodo minimo di distacco.
  2. Archiviazione della documentazione: la documentazione di distacco deve essere conservata dal lavoratore e presentata su richiesta allโ€™ispettorato.
  3. Prescrizione nei controlli: lโ€™autoritร  estera ha la possibilitร  di effettuare i controlli necessari pertinenti ad un determinato distacco per un periodo minimo di due anni dalla fine del distacco. Unโ€™azienda puรฒ quindi essere sanzionata, a causa di una trasferta irregolare, anche dopo la conclusione del distacco.
  4. Traduzione della documentazione: i documenti pertinenti al distacco devono essere presentati corredati dalla traduzione nella lingua ufficiale del paese ospitante.
  5. Rappresentante domiciliato nello Stato estero: fluente nella lingua locale, รจ il principale punto di contatto con le autoritร  ispettive.

Obbligo di comunicazione per il distacco dei lavoratori in UE

Infine, a seguito della Direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nellโ€™Unione europea vige lโ€™obbligo di comunicazione al lavoratore distaccato di determinati dati, quali per esempio la retribuzione e il livello salariale a cui avrร  diritto per il periodo della trasferta allโ€™estero. Tali obblighi possono essere piรน o meno stringenti in base alla trasposizione nella legislazione dello Stato Membro.

Quadro normativo

Autoritร  Fonte Numero Articolo Data Link

Atlasposting – Rischio di ritenute fiscali su servizi e consulenze estereย 

Lo Studio valuta il rischio che lโ€™azienda subisca lโ€™applicazione di ritenute fiscali da parte di alcuni Paesi sui compensi per consulenze e servizi resi allโ€™estero, in base a normative locali che potrebbero perรฒ essere in contrasto con i Trattati internazionali. Grazie a unโ€™analisi preventiva, รจ possibile richiedere la disapplicazione o il rimborso di tali ritenute, evitando cosรฌ costi non recuperabili per lโ€™azienda.ย 

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