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Corte di Giustizia: distinzione tra il diritto al riposo settimanale ed il diritto al riposo giornaliero

Sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2023, in riferimento alla Direttiva 2003/88. Distinzione tra il diritto al riposo settimanale ed il diritto al riposo giornaliero.

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La sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-477/21 mira a fornire una precisazione importante riguardo la distinzione tra il diritto al riposo giornaliero, introdotta nell’art 3 della direttiva 2003/88, ed il diritto al riposo settimanale, all’art 5 della sopramenzionata direttiva. A seguito di tale interpretazione da parte della giurisprudenza, gli Stati Membri dell’Unione Europea devono riferirsi al riposo giornaliero ed al riposo settimanale come a due diritti distinti ed autonomi, senza nessuna possibilità di unione tra di essi.

Decisione della Corte di Giustizia

I punti cardine della sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2023 sono principalmente tre:

  1. Il riposo giornaliero non fa parte del riposo settimanale, ma si deve aggiungere ad esso.
  2. Tale distinzione, espressa al punto 1, vale anche quando la normativa nazionale di uno Stato Membro stabilisce un riposo settimanale superiore rispetto al minimo previsto dall’Unione Europea nella Direttiva 2003/88: 24 ore.
  3. Il riposo giornaliero deve essere assicurato anche quando tale periodo precede direttamente il riposo settimanale.

Controversia tra MÁV-START e il macchinista dipendente.

La sentenza del 2 marzo 2023, ha risolto la controversia creatasi tra la società ferroviaria ungherese MÁV-START e un suo macchinista impiegato. Al dipendente era stato negato il riposo giornaliero ogni qualvolta quest’ultimo precedeva il risposo settimanale. La MÁV-START ha motivato le sue azioni precisando che il diritto ungherese fornisce un periodo di riposo settimanale maggiore rispetto al minimo previsto dalla direttiva dell’UE di riferimento: 32 ore consecutive di riposo contro le 24 ore minime indicate nella direttiva 2003/88; per cui, consideravano il dipendente sufficientemente tutelato. Tuttavia, la Corte di Giustizia ha appoggiato la posizione del dipendente, dichiarando che il riposo settimanale non può cancellare il riposo giornaliero, ma deve essere sommato ad esso.

Direttiva 2003/88/CE: definizione riposo giornaliero e riposo settimanale

Le definizioni che descrivono i due tipi di riposo al quale si sta facendo riferimento sono espresse nella Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. All’art 3 viene introdotto il riposo giornaliero:

“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”.

All’art 5, invece, possiamo leggere la definizione del riposo settimanale:

“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’articolo 3”.

Trasposizione della direttiva in Italia: Decreto legislativo dell’8 aprile 2003 n°66

All’interno della giurisdizione italiana, la direttiva in questione venne trasposta tramite il Decreto legislativo dell’8 aprile 2003 n°66, il quale attuava le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, ulteriore modifica non fu necessaria. Nel testo del sopramenzionato decreto, il riposo giornaliero viene introdotto all’art 7, senza alcuna modifica dalla direttiva originaria. Mentre, per quanto riguarda il riposo settimanale, questo viene esplicitato all’art 9:

“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7”.

Tramite l’utilizzo del termine cumulare, si può comprendere come alcuna modifica risulti necessaria all’interno del decreto per implementare la decisione presa dalla Corte di Giustizia. Infatti, i due diritti: riposo giornaliero e riposo settimanale, sono già identificati come autonomi.

Conseguenze della Sentenza negli Stati Membri

Le conseguenze della sentenza introdotta in questo articolo coinvolgono direttamente tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea. I contratti di lavoro di tutti i dipendenti assunti negli Stati Membri dovrebbero essere allineati con tale interpretazione: assicurando il riposo settimanale ed il riposo giornaliero, anche quando quest’ultimo precede direttamente quello settimanale ed anche quando, all’interno della relativa normativa nazionale, il riposo settimanale di un dipendente risulti superiore al minimo previsto dall’UE: 24 ore consecutive. In Italia, nel caso in cui un contratto di lavoro nazionale non risultasse in linea con quanto illustrato, quest’ultimo dovrebbe essere tempestivamente modificato, poiché contravviene il decreto legislativo dell’8 aprile 2003, sovrastato a sua volta dalla Direttiva del 2003/88 e da quest’ultima sentenza della Corte di Giustizia.

I contratti nazionali degli altri Stati Membri si dovrebbero a loro volta allineare con tale decisione: laddove la normativa nazionale non esplicitasse la distinzione e conseguente autonomia dei due diritti, ogni dipendente si potrà avvalere di tale decisione della corte di giustizia come precedente.

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Riferimenti Normativi

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023

Fonte

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003

Fonte

Decreto legislativo dell’8 aprile 2003 n°66

Fonte

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