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Il Decreto Legislativo 104/2022: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Decreto 104/2022, recante la trasposizione in Italia della Direttiva UE 2019/1152, mira a rendere più trasparenti le condizioni di lavoro, tramite l’introduzione di nuovi diritti minimi e nuovi obblighi informativi da fornire ai lavoratori in merito alle condizioni di lavoro, aggiornando quindi quanto già previsto dalla normativa 91/533/CEE.

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea“.

L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 13 agosto 2022, sebbene le disposizioni del Decreto 104/2022 si applichino a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022 (art.16).

Le novità in ambito del distacco dei lavoratori all’estero

La novità sostanziale introdotta dal Decreto Legislativo No. 104 del 27 giugno 2022 riguarda le informazioni che il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori inviati in trasferta all’estero nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi.
L’articolo 4 del Decreto 104/2022 ha modificato le disposizioni del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 152, relativo alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore.

Al lavoratore che è distaccato nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi o inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro comunica per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro, nonché le ulteriori informazioni di cui di seguito potete trovare una panoramica:

  • il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;
  • la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
  • le prestazioni in denaro o in natura inerenti agli incarichi; se sia previsto il rimpatrio e, in caso affermativo, le condizioni che disciplinano il rimpatrio del lavoratore;
  • la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante, se del caso;
  • le indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
  • l’indirizzo del sito internet istituzionale sviluppato dallo Stato membro ospitante a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Perchè è importante che il datore di lavoro si allinei al nuovo decreto

Tali informazioni sono supplementari e si aggiungono a quelle essenziali che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore al momento dell’inizio del rapporto di lavoro (natura e durata dell’impiego, organizzazione dell’orario lavorativo, retribuzione, contratto collettivo applicabile, il titolo, il livello, la natura o la categoria dell’impiego attribuito al lavoratore, ecc.).

Riteniamo necessario sottolineare dunque l’obbligatorietà di comunicare ai propri dipendenti inviati all’estero per periodi superiori a 4 settimane consecutive, tra le altre informazioni, la retribuzione spettante al lavoratore distaccato prevista dal contratto applicabile nello Stato di destinazione.

Il documento contenente le informazioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, che in Italia recepisce la Direttiva UE 1152/2019, sarà quindi considerato obbligatorio e dovrà essere reso disponibile alle autorità del Paese ospitante su richiesta.

Esenzioni dal Decreto 104/2022

L’obbligo informativo non si applica al personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero, né ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca.

Sanzioni in caso di inadempienza

Il comma 4 dell’art 5 del nuovo Decreto 104/2022 specifica che, in caso di mancata comunicazione o nel caso in cui la stessa sia effettuata in ritardo o in modo incompleto, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

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Riferimenti Normativi

Direttiva UE 2019/1152

Fonte

Direttiva UE 2014/67

Fonte

Direttiva CE 91/553

Fonte

Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104

Fonte

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152

Fonte

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