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Direttiva UE 2019/1152: cosa cambia per i datori di lavoro che distaccano i lavoratori

La nuova normativa europea mira a rendere più trasparenti e prevedibili le condizioni di lavoro in tutta l'UE.

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La nuova direttiva per il distacco dei lavoratori introduce nuovi diritti minimi e nuove norme sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle rispettive condizioni di lavoro. La Direttiva aggiorna quanto già previsto dalla normativa 91/533/CEE.

Per maggiori informazioni su tutte le Direttive UE sui lavoratori distaccati, leggi la nostra guida sulle Direttive UE sul distacco.

Direttiva UE 2019/1152: le novità

Il nodo centrale riguarda le informazioni da fornire ai lavoratori inviati in trasferta all’estero. L’articolo 7 implementa le disposizioni previste dall’articolo 4.1 della Dir. 91/533/CEE sull’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Tra le informazioni aggiuntive che il datore deve fornire al lavoratore prima della partenza troviamo:

  • il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;
  • la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
  • le prestazioni in denaro o in natura inerenti agli incarichi;
  • se sia previsto il rimpatrio e, in caso affermativo, le condizioni che disciplinano il rimpatrio del lavoratore;
  • la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante, se del caso;
  • le indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
  • il link al sito web nazionale ufficiale unico sviluppato dallo Stato membro ospitante. Dovrà essere conforme all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sottolineiamo dunque l’obbligatorietà di comunicare ai propri dipendenti inviati all’estero per periodi superiori a un mese, tra le altre informazioni, il livello salariale previsto dal contratto applicabile nello Stato di destinazione che spetta per la loro mansione all’estero.

Tali informazioni si aggiungono a quelle essenziali che il datore di lavoro deve fornire al momento dell’inizio del rapporto di lavoro:

  • natura e durata dell’impiego,
  • organizzazione dell’orario lavorativo,
  • retribuzione,
  • contratto collettivo applicabile, ecc.

Il documento contenente le informazioni di cui all’art 7 della Direttiva UE 2019/1152 (che sostituisce la direttiva 91/533/CEE) sarà quindi considerato obbligatorio. Inoltre, potrà essere richiesto dalle autorità del Paese ospitante, poiché contiene informazioni che ai sensi della direttiva 2014/67/UE devono essere rese disponibili su richiesta.

Le esenzioni previste dalla direttiva UE

Il comma 4 dell’art 7 specifica che l’obbligo di fornire le informazioni aggiuntive ai lavoratori inviati all’estero non si applica “se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è pari o inferiore a quattro settimane consecutive”. Tuttavia, è doveroso specificare che agli Stati Membri viene data la possibilità di disporre diversamente in merito a questo punto.

Entrata in vigore

Gli Stati Membri hanno tempo fino al 1° agosto 2022 per trasporre la direttiva e introdurre le nuove regole relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

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Riferimenti Normativi

Direttiva 91/533/CEE del 14 ottobre 1991

Fonte

Direttiva 2014/67/UE del 15 maggio 2014

Fonte

Direttiva (UE) 2019/1152 del 20 giugno 2019

Fonte

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