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I distacchi transnazionali: la direttiva 67/2014/UE

I datori di lavoro che distaccano o inviano in trasferta i propri dipendenti in paesi UE diventano soggetti agli obblighi amministrativi previsti dalla normativa vigente in ciascuno dei paesi UE di destinazione.

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La direttiva 2014/67/UE definisce gli obblighi amministrativi e le misure di controllo che possono essere imposti dallo Stato ospitante alle aziende che distaccano/inviano in trasferta lavoratori sul suo territorio per agevolare i controlli sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati/inviati in trasferta.

La Direttiva 2014/67/UE in breve

L’obiettivo della direttiva 2014/67/UE è di promuovere l’applicazione e l’attuazione della direttiva 96/71/CE, che tutela i lavoratori inviati all’estero nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale. Il testo normativo affronta questioni quali l’abuso e l’elusione delle norme sul distacco, la responsabilità solidale nelle catene di subappalto e la condivisione di informazioni tra i paesi dell’Unione.

La normativa in materia di distacco transnazionale, inclusa la direttiva 2014/67/UE, mira a evitare il fenomeno del social dumping, a garantire tutele adeguate ai lavoratori di ciascun stato membro e a coordinare le diverse normative e autorità nazionali.

Per una panoramica di tutte le direttive UE in materia, leggi la nostra guida completa sulle direttive UE sul distacco.

Gli obblighi in capo all’azienda distaccante

In linea generale le misure imponibili dagli Stati ospitanti ai prestatori di servizi consistono nei seguenti adempimenti:

  • Presentazione di una «Dichiarazione di Distacco/Trasferta» alle autorità competenti secondo le scadenze dettate da ciascuno stato membro;
  • Obbligo di conservazione della documentazione in un luogo accessibile e nel territorio dello stato ospitante;
  • Obbligo di archiviazione dei documenti per un periodo ragionevole dopo la fine del distacco/trasferta (generalmente almeno 2 anni);
    • si introduce pertanto un periodo di prescrizione minimo di 2 anni, estendibile a 5 (e.g. Francia);
  • Designazione di una persona incaricata di tenere i contatti con le autorità locali dello Stato ospitante e inviare e ricevere documenti e/o avvisi;
  • Designazione di una persona di contatto che agisca in qualità di rappresentante legale attraverso la quale le parti sociali interessate possano cercare di impegnare il prestatore di servizi ad avviare una negoziazione collettiva all’interno dello Stato membro ospitante durante il periodo in cui sono prestati i servizi.

Le misure di controllo delle autorità estere

La direttiva 67/2014/UE stabilisce inoltre diverse misure di controllo per la verifica dell’effettivo rispetto della direttiva 96/71/CE (poi integrata dalla direttiva 957/2018/UE) e della direttiva di applicazione stessa.

Le autorità ispettive di ciascuno Stato membro possono richiedere la presentazione della documentazione di trasferta – durante una visita ispettiva on-site, ma anche in seguito alla conclusione della trasferta tramite comunicazione scritta – per verificare il corretto rispetto degli adempimenti e l’autenticità del distacco.

Cosa succede in caso di violazione della Direttiva 2014/67/UE

In caso di mancati adempimenti o infrazioni alle disposizioni previste, ciascuno stato membro ha previsto un proprio sistema sanzionatorio, che prevede sanzioni amministrative, penali, fino ad arrivare al blocco del cantiere e/o delle prestazioni sull’intero territorio.

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Riferimenti Normativi

Direttiva 2014/67/UE

Fonte

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