In accordo alle disposizioni del decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132, dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo di una patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il provvedimento è inteso come nuovo strumento di qualificazione delle imprese e mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.
Come funziona la nuova patente a punti per le imprese e lavoratori autonomi
A partire dal 1° ottobre 2024, la patente a punti sarà obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi (o imprese individuali senza dipendenti), sia italiane, sia con sede in paesi UE o extra-UE e che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’art. 89 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08. Nello specifico, le attività oggetto del provvedimento sono le seguenti:
- Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa, saranno esenti dall’obbligo:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- i soggetti in possesso di SOA di III classe, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
Circolare INL 4/2024: Requisiti per il rilascio della patente a punti nei cantieri
In attuazione del Decreto ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a punti nei cantieri, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024, che fornisce le prime indicazioni sui requisiti per il rilascio della patente a punti nei cantieri.
Ai fini del rilascio della patente, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- Possesso di DURC in corso di validità;
- Possesso di DVR valido, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il Decreto specifica che i requisiti di cui ai punti 1, 3 e 5 sono da comprovare mediante autocertificazione, mentre i requisiti di cui ai punti 2, 4 e 6 dovranno essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Patente a punti nei cantieri: come richiederla
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dedicato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le domande di rilascio della patente possono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure anche tramite soggetti muniti di apposita delega (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il portale sarà attivo a decorrere dal 1° ottobre 2024.
Tuttavia, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, tramite PEC.
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti, anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente, dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
- per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
Dopo la presentazione della domanda, in attesa del rilascio della patente, è consentito il lavoro.
Per maggiori informazioni sugli obblighi delle aziende straniere visita la nostra guida sul distacco dei lavoratori in Italia.
Accreditamento e revoca della patente a punti
Al momento del rilascio della patente, ad ogni azienda vengono accreditati 30 crediti. Successivamente, l’azienda potrà accumulare fino ad un massimo di 100 crediti in un arco di 40 anni sulla base di:
- Storicità dell’azienda;
- Attività, investimento e formazione dell’azienda.
Tutte le aziende dovranno avere a disposizione almeno 15 crediti per essere autorizzate ad operare all’interno dei cantieri.
In caso di inadempienza sulla base dell’art. 27, comma 6 del D.lgs. 81/2008, relativamente alle misure indicate nell’allegato I-bis del medesimo decreto, l’impresa o lavoratore autonomo riceverà una decurtazione dei relativi crediti.
In aggiunta, le competenti autorità ispettive possono procedere alla revoca e sospensione della patente nei seguenti casi:
- Dichiarazioni mendaci in fase di richiesta di rilascio della patente a punti;
- Infortunio mortale o inabilità permanente.
Nell’eventualità di operatività di aziende/lavoratori autonomi con patente con crediti inferiori a 15, l’autorità può imporre una sanzione amministrativa non inferiore al 10% del valore della commessa, e in ogni caso non inferiore a € 6.000.
Per le aziende che hanno un numero di crediti pari a 15 sarà invece possibile completare i lavori nel caso in cui il valore dei lavori eseguiti all’interno del cantiere sia pari almeno al 30% del totale della commessa.