Con la nota 9326 del 9 dicembre 2024, l’INL ha fornito le prime indicazioni in merito al regime sanzionatorio relativo alla Patente a crediti, sulla base dell’art. 27 del Decreto Legislativo 81/2008. Gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 sono incaricati all’accertamento dell’illecito e alla definizione e successiva irrogazione della sanzione corrispondente.
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Riferimenti normativi in caso di infrazione
Il comma 11 dell’art. 27 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i trasgressori soggetti al regime sono:
- Coloro i quali operano nei cantieri privi di patente, o documento equivalente (illecito 8108/27/1);
- Coloro i quali operano possedendo una patente con meno di 15 punti (illecito 8108/27/2).
Valore e versamento della sanzione
La sanzione prevista è pari al 10% del valore dei lavori – per singolo contratto sottoscritto dal trasgressore – che si stanno effettuando e, in ogni caso, non può essere inferiore a 6.000 euro, al netto di IVA.
La sanzione andrà versata sul codice IBAN dell’INL, in quanto si tratta di importi che contribuiranno al «finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente».
Inoltre, l’art. 27 D.Lgs. 81/2008 prevede in caso di illecito:
- Al comma 11, l’esclusione, per un periodo di sei mesi, dalla partecipazione ai lavori pubblici (di cui nel D.Lgs. 36/2023);
- Al comma 10, l’allontanamento dell’impresa o del lavoratore trasgressore dal cantiere temporaneo o mobile presso il quale sta operando privo di patente o con un numero di crediti inferiore a 15.
Conclusioni
È infine importante sottolineare che, conformemente all’obbligo di sorveglianza da parte del committente o responsabile dei lavori, in caso di lavori in subappalto, la sanzione si applica indipendentemente dal numero di lavoratori autonomi ed imprese esecutrici coinvolte nei lavori oggetto di controllo.