L’ INPS, tramite Circolare 897 del 2 marzo 2023, ha posto l’attenzione sulla trasmissione dei certificati di malattia prevalentemente a mezzo telematico. Tale principio era già stato definito con il D.P.C.M. 26 marzo 2008 e, successivamente, con il D.M. 26 febbraio 2010, come modificato dal D.M. 18 aprile 2012.
In particolare, la certificazione medica dev’essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Il caso dei lavoratori marittimi
Per il settore dei lavoratori marittimi, data la particolarità, la ripartizione degli enti competenti al rilascio dei certificati è tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell’assicurato.
Anche nel caso di questi lavoratori, l’invio della certificazione medica deve avvenire in principio per via telematica per ottemperare alle linee guida della Circolare menzionata in precedenza. Ad ogni modo, su base eccezionale vengono accettati anche i certificati originali cartacei. Sebbene sia presente questa eccezione, l’invio deve avvenire entro e non oltre 2 giorni dall’emissione del documento, pena la perdita delle relative indennità mediche.
In aggiunta, come da prescrizione del Messaggio numero 4010 del 14 novembre 2023 dell’INPS, è dovere del lavoratore indicare all’interno di suddetti certificati un indirizzo di reperibilità per le visite mediche domiciliari di controllo (per le visite all’estero ci si basi sulle istruzioni fornite all’interno della circolare n. 87 del 2 luglio 2010).
Trasferte all’estero di lavoratori marittimi in malattia
Per ciò che riguarda le trasferte all’estero di lavoratori marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia, infine, è fatto obbligo porsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia (messaggio 4271/2018).
In caso di partenza anche a seguito di parere negativo/mancata autorizzazione, l’interessato perderà il diritto alla relativa indennità (come da circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, al paragrafo 14.2, che è applicabile alla generalità degli assicurati).