Con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 il Governo riorganizza e amplia i sistemi di controllo e vigilanza, estendendo le competenze dell’Ispettorato del lavoro dai soli cantieri o dalle singole unità produttive a tutti i settori di attività (nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dall’art. 13 del D.L. 146/2021).
Viene inoltre riformata la misura di sospensione della singola attività imprenditoriale pericolosa per motivi di salute e sicurezza del lavoro (nuovo articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008).
Inasprimento del sistema sanzionatorio
Le circolari n. 3 e n. 4 dell’INL chiariscono le previsioni introdotte di maggior rilievo, ovvero l’Inasprimento del sistema sanzionatorio.
In caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché in caso di utilizzo di manodopera irregolare, è prevista la sospensione immediata dell’attività dell’impresa. Tale sospensione è derogabile al più tardi alle ore 12 del giorno successivo esclusivamente nel caso in cui non si riscontrino situazioni di pericolo imminente (al fine di consentire la normale cessazione dell’attività lavorativa in corso).
Il Decreto ha, inoltre, abbassato la percentuale di lavoratori irregolari tale da permettere all’ispettorato di adottare il provvedimento di sospensione, dal 20% al 10%. La percentuale è calcolata sul numero di lavoratori presenti al momento dell’ispezione. È opportuno sottolineare che la sospensione riguarda solo l’unità produttiva interessata dall’infrazione e non tutta l’impresa.
Per tutto il periodo di sospensione vige il divieto per l’impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Misure di sospensione
Il provvedimento di sospensione viene adottato ogni qual volta vengano accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Revoca della sospensione
Per la revoca della sospensione, oltre alla regolarizzazione delle inosservanze, è richiesto il pagamento di una sanzione di importo variabile, la cui misura è raddoppiata in caso di recidiva rispetto al quinquennio precedente. Il ricorso è possibile solo per i casi di lavoro irregolare e va presentato entro 30 giorni dall’accesso ispettivo. Il mancato rispetto della sospensione comporta l’arresto da 3 a 6 mesi (convertibile in ammenda pecuniaria nel caso di lavoro nero).
Estensione delle competenze di coordinamento dell’Ispettorato nazionale del Lavoro
Al pari delle AA.SS.LL., agli ispettori del lavoro viene attribuito il potere di svolgere attività di vigilanza e accertamento di eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento.
Rafforzamento della banca dati INAIL
Viene migliorato il coordinamento tra enti di prevenzione, organi di vigilanza e AA.SS.LL. al fine di consentire un monitoraggio più efficiente degli infortuni sul lavoro.
Non è da sottovalutare l’impatto che queste misure avranno, insieme alle ultime novità in materia di distacco transnazionale, sia per le aziende italiane che ricevono lavoratori distaccati dall’estero che per le aziende estere distaccanti.