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INL 1/2023 sulla sorveglianza sanitaria in smart working

Il Ministero del Lavoro chiarisce la possibilità o meno di nominare un medico competente in relazione ai lavoratori in smart working.

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Con l’Interpello n. 1/2023, il Ministero del Lavoro ha fornito delucidazioni in merito alla possibilità o meno di nominare un medico competente per lavoratori in smart working.

Obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Non è la prima volta che il Ministero del Lavoro si pronuncia in materia di sorveglianza sanitaria. Sulla base del D. Lgs. 81/2008 a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi del lavoro, la Confcommercio – Imprese per l’Italia ha avanzato istanza di interpello in merito alla

«possibilità, per il datore di lavoro, di continuare [..], nonostante […] (il) lavoro agile, […] le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 8 aprile 2008, n. 81.»

Ai sensi dell’articolo 18 del Decreto 81/2008, è in capo al datore di lavoro l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria”.

Tramite il presente Interpello n. 1/2023, viene chiesto il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Più precisamente, in merito alla possibilità, per il datore di lavoro, di nominare diversi medici competenti, che si possano aggiungere a quelli già nominati per la sede di lavoro principale, e che siano geograficamente vicini al luogo in cui i dipendenti in regime di smart working operano.

Definizioni necessarie ed obblighi del medico competente

Così come sancito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il medico competente è quella figura professionale

«in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali […] che collabora […] con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria […]»

In aggiunta, la sorveglianza sanitaria si definisce come l’insieme di tutte le misure sanitarie prese al fine di tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro ed ai relativi fattori di rischio professionali e alle modalità in cui viene svolta l’attività lavorativa.

Ai sensi dell’articolo 3 del presente Decreto legislativo, le misure ivi sancite trovano il proprio campo d’applicazione in tutti i lavoratori subordinati che esercitano la propria attività professionale in maniera continuativa tramite modalità di lavoro a distanza. Infatti, anche per la suddetta categoria di lavoratori vige l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di applicazione delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra queste politiche aziendali rientra anche l’attuazione, in capo al datore di lavoro, delle rappresentanze dei lavoratori e delle autorità competenti, della medesima normativa relativa all’accesso ed al controllo dei luoghi di lavoro.

Infatti, tale sorveglianza può essere svolta anche nel caso in cui la prestazione sia svolta da remoto. Nel caso specifico presso il proprio domicilio, previo preavviso e consenso del lavoratore a distanza in questione.

Interpello n. 1/2023 e relativa decisione della Commissione

Il decreto legislativo in essere, sulla base dell’articolo 39, sancisce la possibilità di nominare più medici competenti in salute e sicurezza sul lavoro solo in casi specifici, come per esempio quando:

  • L’azienda si articola in diverse unità produttive;
  • Si tratta di gruppi di imprese;
  • Richiesto e necessario in relazione alla valutazione dei rischi effettuata.

 

In virtù dei casi succitati, la nomina di più medici competenti su base territoriale, che si distinguano a seconda delle sedi in cui è svolto lo smart working, non rientra nella casistica per la quale la Commissione ritiene valida ed attuabile la nomina di diverse figure competenti.

Quindi, nel caso di smart working, resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore e di consegnare

«al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro».

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Riferimenti Normativi

Interpello n. 1/2023

Fonte

D. Lgs. 81/2008

Fonte

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