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Obblighi sorveglianza sanitaria dei lavoratori: la Commissione Interpelli fornisce nuovi chiarimenti

La Commissione Interpelli chiarisce che la sorveglianza sanitaria dei dipendenti è da ricondurre nell’alveo dell' articolo 41 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all’interpello n. 2 del 26 ottobre 2022 si occupa dell’obbligo di sorveglianza sanitaria al fine di chiarire se gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del dipendente sono connessi esclusivamente con l’applicazione del giudizio di idoneità fornito dal medico competente.

Il quesito dell’interpello n. 2 del 26 ottobre 2022

Nel quesito posto dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali si chiedeva al Ministero se l’obbligo di sorveglianza sanitaria:

  1. sia da collegare rigidamente alle previsioni dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, che la disciplina, oppure se
  2. il datore di lavoro (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) dovesse tenere conto, in generale, delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo una sorveglianza sanitaria programmata in funzione dei rischi valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni dell’articolo 41.

Premesse normative: il D.Lgs. 81/2008 o Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Come specificato nel D.Lgs. 81/2008, ovvero Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, la sorveglianza sanitaria serve a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La definizione della “sorveglianza sanitaria” si ritrova nell’art. 2, comma 1, lettera m, che la definisce come:

“insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

Il Testo Unico fornisce, inoltre, chiarimenti riguardo gli obblighi del datore di lavoro. In particolare, l’art. 18, comma 1, lettera a attribuisce ai datori di lavoro e ai dirigenti l’obbligo di

“nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria”

nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Il datore di lavoro, inoltre, deve assicurarsi che i dipendenti non svolgano particolari mansioni senza l’apposito giudizio di idoneità del medico (art. 18, comma 1, lettera c del D.lgs 81/2008).

Infine, in merito agli obblighi dei lavoratori e dei medici competenti, il Testo Unico stabilisce che le visite mediche sono obbligatorie per i lavoratori e devono essere effettuate dal medico competente, nominato dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera i). Gli obblighi del medico competente sono sanciti all’interno dell’articolo 25, comma 1, lettera a), secondo cui il medico competente:

“collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”.

La lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente ‘programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati’.

La risposta della Commissione

Alla luce della complessa e articolata normativa vigente, la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell’ambito dell’articolo 41 del Dlgs n. 81/2008 e di conseguenza gli obblighi a carico del datore di lavoro sono connessi esclusivamente con l’applicazione del giudizio di idoneità espresso dal medico e delle eventuali prescrizioni o limitazioni.

L’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, intitolato «Sorveglianza sanitaria», al comma 1, prevede che “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

  1. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
  2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

La sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica preventiva “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” e una visita medica periodica “per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno” (art. 41, comma 2).

Tale giudizio può essere di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Come precisato dal Ministero del Lavoro, è proprio all’applicazione di questi giudizi che si legano gli obblighi dei datori di lavoro previsti dall’articolo 18 del Testo Unico. Il datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai dipendenti, non può tenere conto delle loro condizioni di salute e sicurezza e capacità di svolgere una determinata mansione, garantendo una sorveglianza sanitaria programmata in funzione dei rischi valutati per il singolo compito, senza basarsi sul giudizio del medico.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero risponde al quesito posto nell’Interpello 2/2022 indicando che le disposizioni citate sopra prevedano precisi obblighi per i datori di lavoro e i medici competenti, in forza della loro specifica posizione di garanzia ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41.

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Riferimenti Normativi

Decreto Legislativo 81/2008

Fonte

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