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Il Ministero del Lavoro sulla presenza del preposto nel cantiere

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha risposto ad alcuni quesiti in merito alla figura del preposto in cantiere, ribadendone l'obbligatorietà.

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Con l’ultimo interpello pubblicato dalla Commissione per gli interpelli, si è finalmente fatta chiarezza su un tema di difficile definizione, riguardante l’obbligo della presenza di un preposto in cantiere. 

L’interpello n. 4 del 30 settembre 2024

Il 30 settembre 2024 è stato pubblicato l’interpello n. 4 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro per rispondere ad alcuni quesiti, posti dalla Camera di Commercio di Modena, in merito alla figura del preposto in cantiere. In particolare, ci si interrogava in merito a: 

  • Obbligatorietà della nomina di un preposto in un’attività in appalto; 
  • Obbligatorietà della presenza fisica di un preposto in cantiere; 
  • Obbligatorietà di un preposto in caso di attività svolta da un unico lavoratore. 

La base giuridica d’analisi

La risposta fornita dal Ministero del Lavoro trova le sue fondamenta all’interno del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), nello specifico negli artt. 2, 18, 19, 26, 55, e nell’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, che aveva precedentemente affrontato la tematica. 

La Commissione per gli Interpelli ha stabilito che, in merito all’obbligatorietà di nominare un preposto per le attività in appalto – tanto di un singolo lavoratore quanto in caso di intervento di più elementi – debbano ritenersi sempre valide le condizioni che sanciscono tale obbligo, in virtù della stessa definizione che viene fornita della figura del preposto, ossia una figura di garanzia di obbligatoria individuazione, il cui compito è quello di: 

sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. 

Il responso del Ministero

È dunque da ritenersi sempre obbligatorio nominare, ed indicare agli altri datori di lavoro (sub)appaltatori coinvolti, la figura incaricata per tale funzione, che dovrà necessariamente essere presente presso il luogo in cui si svolgono le attività, in virtù delle proprie funzioni e dei propri obblighi di sorveglianza. 

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