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INL: Chiarimenti in merito al tesserino di riconoscimento

L'Ispettorato del Lavoro chiarisce in merito all'obbligo di esibire il tesserino di riconoscimento per attività in cantiere.

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In data 23 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 656, fornendo alcune precisazioni relative all’obbligo per il datore di lavoro di fornire al proprio personale il tesserino di riconoscimento e all’obbligo per il lavoratore di esporlo durante l’attività in cantiere. 

Tali chiarimenti derivano dalla modifica apportata con la Legge n. 203/2024 all’art. 304, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 81/2008. 

Cosa prevede il D.Lgs. n. 81/2008

In caso di svolgimento di attività in cantieri edili, l’obbligo di essere muniti di tesserino personale e di esporlo viene ribadito dalle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008:  

  • Articolo 26, comma 8: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
  • Articolo 20, comma 3: I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.
  • Articolo 21, comma 1, lett. c:I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”. 

Disposizioni penali 

Qualora il datore di lavoro o lo stesso lavoratore non rispettino gli obblighi sopra descritti, in caso di attività svolte in regime di appalto o subappalto, comprese quelle nei cantieri temporanei e mobili, entrambi possono essere soggetti a sanzioni, per cui è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.  

In particolar modo, il datore di lavoro dell’azienda appaltatrice o subappaltatrice inadempiente sarà sanzionato secondo l’art. 55, comma 5, lett. i), del Decreto Legislativo n. 81/2008. 

Se, invece, è il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice a non esporre la propria tessera di riconoscimento, lo stesso è passibile di sanzione ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 81/2008. 

Infine, per quanto riguarda un lavoratore autonomo che effettua la propria prestazione in un luogo di lavoro in cui vengono svolte attività in regime di appalto o subappalto, si applicheranno i medesimi obblighi, per la cui inadempienza si applicano le sanzioni previste dall’art. 60 comma 1, lett. b e comma 2 del D. Lgs. 81/2008. 

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Riferimenti Normativi

Nota INL n. 656/2025

Fonte

Legge n. 203/2024

Fonte

Decreto Legislativo n. 81/2008

Fonte

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