La direttiva (UE) 2019/1152 ha introdotto diritti minimi e norme sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle loro condizioni di lavoro. La direttiva aggiorna quanto già previsto dalla direttiva 91/533/CEE.
Per una panoramica completa di tutte le direttive UE sul distacco, consulta la nostra guida alle direttive UE sul distacco dei lavoratori.
Novità introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1152 per i lavoratori distaccati
L’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili aggiorna e amplia gli obblighi informativi precedentemente previsti dall’articolo 4 della direttiva 91/533/CEE, abrogata con effetto dal 1° agosto 2022.
I datori di lavoro devono fornire le informazioni richieste, prima della partenza, ai lavoratori inviati in uno Stato membro o in un paese terzo diverso dallo Stato membro in cui lavorano abitualmente, fatta salva l’esenzione descritta di seguito. Le informazioni aggiuntive comprendono:
- il paese o i paesi in cui il lavoratore svolgerà la propria attività e la durata prevista;
- la valuta in cui il datore di lavoro corrisponderà la retribuzione;
- le prestazioni in denaro o in natura inerenti agli incarichi;
- l’indicazione dell’eventuale rimpatrio e, se previsto, delle condizioni che lo disciplinano;
la retribuzione cui il lavoratore ha diritto conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante, ove applicabile;
- le indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
il collegamento al sito web nazionale ufficiale unico predisposto dallo Stato membro ospitante conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Sottolineiamo pertanto che, per i periodi di distacco superiori a quattro settimane consecutive, o per periodi più brevi qualora lo richieda la legislazione nazionale applicabile, il datore di lavoro deve informare il lavoratore distaccato, prima della partenza, della retribuzione cui ha diritto ai sensi del diritto applicabile dello Stato membro ospitante, comprese le pertinenti disposizioni dei contratti collettivi.
Queste informazioni si aggiungono a quelle relative alle condizioni essenziali che i datori di lavoro devono comunicare all’inizio del rapporto di lavoro:
- natura e durata del rapporto di lavoro;
- organizzazione dell’orario di lavoro;
- retribuzione;
- contratto collettivo applicabile, ecc.
Il documento contenente le informazioni di cui all’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1152, che sostituisce la direttiva 91/533/CEE, sarà pertanto considerato obbligatorio. Inoltre, le autorità del paese ospitante possono richiedere tale documento, poiché contiene informazioni che devono essere rese disponibili su richiesta ai sensi della direttiva 2014/67/UE.
Esenzioni dagli obblighi informativi previsti dalla direttiva (UE) 2019/1152
Il paragrafo 4 dell’articolo 7 stabilisce che l’obbligo di fornire le informazioni aggiuntive ai lavoratori inviati all’estero non si applica «se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a quattro settimane consecutive».
Occorre tuttavia precisare che gli Stati membri possono disporre diversamente al riguardo.
Entrata in vigore
La direttiva (UE) 2019/1152 è entrata in vigore il 31 luglio 2019. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 1° agosto 2022.