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Direttiva 2014/67/UE sui distacchi transnazionali dei lavoratori

I datori di lavoro che distaccano o inviano in trasferta i propri dipendenti in paesi UE diventano soggetti agli obblighi amministrativi previsti dalla normativa vigente in ciascuno dei paesi UE di destinazione.
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Indice dei Contenuti

La direttiva 2014/67/UE definisce gli obblighi amministrativi e le misure di controllo che lo Stato ospitante può imporre alle imprese che distaccano o inviano lavoratori nel proprio territorio, al fine di agevolare il monitoraggio delle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati o inviati.

Breve sintesi della direttiva 2014/67/UE

L’obiettivo della direttiva 2014/67/UE è promuovere l’applicazione e l’attuazione della direttiva 96/71/CE. Essa tutela i lavoratori distaccati all’estero nell’ambito della prestazione transnazionale di servizi. Il testo normativo affronta questioni quali:

  • abuso e elusione delle regole di pubblicazione;
  • responsabilità solidale nelle catene di subappalto e
  • cooperazione tra i paesi dell’UE.

La normativa in materia di distacco transnazionale, compresa la direttiva 2014/67/UE, mira a:

  • per evitare il dumping sociale;
  • per garantire un’adeguata tutela dei lavoratori in ciascuno Stato membro e
  • per coordinare le diverse normative e autorità nazionali.

Per una panoramica completa di tutte le direttive UE in materia di distacco, consulta la nostra guida sulle direttive UE relative ai lavoratori distaccati.

Gli obblighi dell’impresa distaccante

In linea generale, le misure applicabili dagli Stati ospitanti nei confronti dei prestatori di servizi consistono nei seguenti adempimenti:

  • Presentazione di una «dichiarazione di distacco» alle autorità competenti, entro i termini indicati da ciascuno Stato membro;
  • Obbligo di conservare i documenti in un luogo accessibile e nel territorio del paese ospitante;
  • Obbligo di conservare i documenti per un periodo ragionevole dopo la conclusione del distacco/incarico (di norma almeno 2 anni);
    • viene quindi introdotto un termine di prescrizione minimo di 2 anni, prorogabile fino a 5 (ad esempio in Francia);
  • Designazione di una persona incaricata di mantenere i contatti con le autorità locali dello Stato ospitante. Tale persona si occuperà inoltre dell’invio e della ricezione di documenti e/o comunicazioni;
  • Designazione di un referente che agisca in qualità di rappresentante legale. Attraverso tale referente, le parti sociali interessate possono cercare di coinvolgere il prestatore di servizi nella contrattazione collettiva nello Stato membro ospitante durante il periodo in cui vengono prestati i servizi.

Le misure di controllo adottate dalle autorità straniere

La direttiva 67/2014/UE stabilisce inoltre diverse misure di monitoraggio volte a verificare il rispetto della direttiva 96/71/CE (successivamente recepita dalla direttiva 957/2018/UE) e della stessa direttiva sull’applicazione.

Le autorità di controllo di ciascuno Stato membro possono richiedere la presentazione della documentazione relativa al distacco. Ciò avviene al fine di verificare il corretto adempimento dei requisiti e l’autenticità del distacco. I controlli possono essere effettuati sia nel corso di una visita in loco, sia dopo la conclusione del distacco tramite comunicazione scritta.

Cosa succede in caso di violazione della direttiva 2014/67/UE

In caso di inadempienza o violazione delle disposizioni, ogni Stato membro dispone di un proprio sistema sanzionatorio. Tale sistema prevede sanzioni amministrative e penali, che possono arrivare fino al divieto di accesso al cantiere e/o di prestazione di servizi su tutto il territorio.

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Quadro normativo

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