Informazioni chiare e trasparenti
I nostri consulenti specializzati del Team Posting provvederanno a redare il documento contenente tutte le informazioni da comunicare obbligatoriamente al lavoratore distaccato. In particolare:
- Paese di destinazione;
- Date della trasferta;
- Valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione del dipendente;
- Ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;
- Retribuzione a cui ha diritto il dipendente sulla base del diritto applicabile nel Paese Membro in cui viene distaccato;
- Eventuali indennità di trasferta specifiche per il distacco e il metodo di rimborso per spese di vitto, viaggio e alloggio;
- Sito web istituzionale del Paese di distacco dov’è possibile ottenere informazioni sul distacco in loco.
Dov'è applicabile la Direttiva 2019/1152/UE?
La Direttiva è già trasposta in tutti i Paesi Membri dell’UE; per questo motivo, le aziende costitute in uno di questi Paesi hanno l’obbligo di redare e consegnare il documento informativo al lavoratore distaccato all’estero.
Prima dell'inizio della trasferta
In base alla Direttiva e relative trasposizioni all’interno delle legislazioni locali, il documento informativo dev’essere inviato al dipendente coinvolto nell’attività all’estero prima dell’inizio della trasferta.
In aggiunta, il documento è sempre obbligatorio per prestazioni transnazionali di servizio. Al contrario, per missioni commerciali è necessario in caso di durata superiore alle 4 settimane consecutive, sebbene le informazioni da comunicare siano inferiori.
Conformità alla mobilità globale
I dipendenti distaccati devono sempre essere chiaramente informati delle condizioni lavorative e salariali a cui hanno diritto per il periodo di permanenza all’estero.
Inoltre, presentare all’autorità competente un documento controfirmato dall’azienda dimostra la buona volontà nel conformarsi a tutti gli adempimenti applicabili ai dipendenti distaccanti.
Essere in possesso del documento è un aiuto per le aziende nell’evitare sanzioni per mancata conformità alle trasposizioni locali della Direttiva 2019/1152/UE in caso di controllo incrociato tra le autorità del Paese in cui è costituita l’azienda e quello in cui è distaccato il dipendente.
Supporto per tutte le aziende che distaccano dipendenti in UE, SEE e Svizzera.
Studio A&P support tutte le aziende che devono informare i dipendenti in distacco delle condizioni applicabili alle loro attività all’estero sulla base della Direttiva 2019/1152/UE, art. 4.