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Applicazione delle norme UE sui lavoratori distaccati: Report ELA sul distacco di cittadini di Paesi terzi

Il Report di ELA sul distacco di cittadini di Paesi terzi esamina pratiche, sfide e possibilità per le autorità competenti degli Stati Membri.

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Introduzione

Il quadro giuridico che disciplina il distacco di cittadini di Paesi terzi all’interno dell’Unione Europea è radicato nella libertà di fornire servizi dell’UE e nei diritti di questi cittadini di risiedere e lavorare nell’UE.

La Direttiva 96/71 definisce il “lavoratore distaccato” come una persona che lavora temporaneamente in uno Stato Membro dell’UE diverso dal luogo di lavoro abituale. La CGUE, in particolare nella causa Van Der Elst, ha affermato che i datori di lavoro possono legittimamente inviare cittadini di Paesi terzi a lavorare in un altro Stato Membro senza ulteriori permessi di lavoro. La Direttiva sul distacco dei lavoratori (PWD) funge da strumento giuridico principale e stabilisce le condizioni minime di lavoro per i lavoratori distaccati.

Maggiori informazioni sul contesto normativo europeo sui lavoratori distaccati nella nostra guida sulle Direttive UE sul distacco.

Sebbene non si occupi esplicitamente dei cittadini di Paesi terzi, la giurisprudenza della CGUE stabilisce il loro diritto a essere distaccati senza ulteriori permessi di lavoro. Decisioni come quella del caso Vander Elst garantiscono che i cittadini di Paesi terzi assunti legalmente non necessitino di permessi di lavoro nel Paese ospitante.

Le sentenze della CGUE hanno inoltre eliminato i requisiti sproporzionati, sottolineando che l'”occupazione legittima e abituale” non richiede un periodo predeterminato di residenza nello Stato Membro di invio. La Corte ha contestato misure come i permessi di lavoro individuali per il personale extracomunitario, facendo valere i principi della libertà dei servizi.

In sostanza, le decisioni della CGUE stabiliscono che i cittadini di Paesi terzi possono lavorare in uno Stato membro dell’UE senza il permesso di lavoro del Paese ospitante, se sono legittimamente impiegati nello Stato membro di invio.

L’applicazione delle norme UE sui lavoratori distaccati, in particolare sui cittadini di Paesi terzi, richiede un’applicazione efficace nei diversi quadri giuridici nazionali. Sebbene l’UE preveda requisiti fondamentali, le differenze tra le autorità ispettive, i poteri investigativi e i meccanismi di applicazione rappresentano una sfida. La Direttiva sull’applicazione mira ad armonizzare le procedure amministrative, promuovendo l’assistenza reciproca. La lotta agli abusi, come le frodi sociali, i falsi messaggi e le società di facciata, è fondamentale.

Sfide nell’applicazione delle norme sul distacco dei cittadini di Paesi terzi

Per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi distaccati, le sfide si intensificano a causa della sovrapposizione delle norme sul distacco con quelle sull’immigrazione.

Le maggiori vulnerabilità derivano da:

  • situazioni precarie;
  • timore di rappresaglie;
  • barriere linguistiche;
  • dipendenza economica.

Alcune complessità, come il falso distacco e il coinvolgimento di società di facciata, generano potenziali abusi, tra cui la disparità di retribuzione e l’elusione delle norme di sicurezza sociale. Le parti interessate sottolineano la necessità di diffondere informazioni multilingue e di migliorare l’accesso alle norme per migliorare la conformità.

Requisiti amministrativi per il distacco di cittadini di Paesi terzi

I requisiti amministrativi per il distacco di cittadini di Paesi terzi variano da uno Stato Membro all’altro e riguardano aspetti legati all’occupazione e alla sicurezza sociale.

Mentre gli obblighi relativi all’occupazione comprendono la notifica del distacco e la conservazione dei documenti, i requisiti di sicurezza sociale comportano l’ottenimento dei moduli PD A1 dallo Stato membro d’origine.

Le norme amministrative, applicabili sia ai cittadini dell’UE che a quelli di Paesi terzi, prevedono la registrazione presso le autorità. Tuttavia, si evidenziano ancora discrepanze e il mancato rispetto delle norme sulla durata del distacco.

Requisiti amministrativi per il diritto di soggiorno

I requisiti amministrativi per il diritto di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi distaccati variano tra gli Stati Membri dell’UE. La CGUE ha stabilito che i cittadini di Paesi terzi in possesso di permessi di lavoro e soggiorno rilasciati da Stati Membri UE sono coperti dalle norme sulla libera circolazione dei lavoratori e che possono essere inviati temporaneamente nel marco di prestazioni di servizio transnazionali.

La maggior parte degli Stati Membri esenta i cittadini di Paesi terzi dal richiedere un permesso/visto per distacchi inferiori a 90 giorni, mentre altri Stati li impongono indipendentemente dalla durata. Le norme specifiche sulla durata, i periodi massimi e il collegamento con i permessi nello Stato membro d’origine variano da Paese a Paese.

Procedure di applicazione a livello nazionale

Nonostante l’ampia regolamentazione, persistono alcune sfide, in particolare per categorie specifiche come i lavoratori stagionali e i tirocinanti Intra-Corporate Transferees (ICT). Le parti interessate sottolineano l’importanza di una cooperazione equilibrata tra le autorità degli Stati Membri e di una comprensione approfondita degli status dei migranti. I recenti aggiornamenti legislativi, come la Direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, mirano a migliorare i diritti di informazione di tutti i lavoratori, compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati.

Le pratiche di applicazione a livello nazionale prevedono, tra le altre cose:

  • intervento di autorità competenti che vigilano sulla conformità;
  • ispezioni in seguito a reclami o valutazioni del rischio;
  • diversi poteri investigativi, e
  • sanzioni per le violazioni.

D’altra parte, si riscontrano un basso numero di denunce, difficoltà pratiche e problemi generali di applicazione. Le parti interessate chiedono un migliore coordinamento, miglioramenti tecnologici e processi di verifica semplificati.

Cooperazione tra gli Stati Membri

La cooperazione tra gli Stati Membri è fondamentale e prevede lo scambio di dati attraverso piattaforme come il sistema IMI e l’EESSI, accordi bilaterali e contatti informali. Le sfide includono le barriere linguistiche e le diverse capacità di applicazione. Le differenze nei quadri giuridici e nei paesaggi di ispezione pongono delle complessità che richiedono sforzi di armonizzazione.

Esecuzione delle sanzioni amministrative o delle ammende

L’applicazione delle sanzioni amministrative o delle multe per i cittadini di Paesi terzi distaccati presenta alcune criticità, tra cui le limitazioni procedurali e le differenze tra le giurisdizioni dei tribunali. Le parti interessate suggeriscono, pertanto, un sistema unificato con norme procedurali armonizzate per un’applicazione efficiente.

Dal momento che lo scambio di dati attraverso piattaforme dedicate presenta molteplici difficoltà, si suggerisce l’applicazione di sanzioni per la non conformità o standard di prestazione comuni e l’ampliamento dell’ambito di applicazione del sistema IMI.

Rafforzare la cooperazione – Proposte degli stakeholder

Per migliorare la cooperazione, gli interlocutori suggeriscono lo sviluppo di capacità, la sensibilizzazione e la diffusione di buone prassi.

Le proposte riguardano:

  • strumenti a livello europeo per le ispezioni congiunte;
  • una piattaforma unificata per l’interconnessione di dati/informazioni, e
  • banche dati transnazionali accessibili agli uffici di collegamento.

Si raccomanda di coinvolgere i Paesi terzi per combattere lo sfruttamento del lavoro, informare i cittadini di Paesi terzi distaccati sui loro diritti e migliorare la cooperazione.

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Riferimenti Normativi

ELA - Report on the cooperation practices, possibilities and challenges between Member States – specifically in relation to the posting of third-country nationals

Fonte

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