Nel panorama in continua evoluzione del lavoro internazionale, il certificato A1 svolge un ruolo fondamentale nell’attestare la copertura previdenziale dei lavoratori distaccati nell’UE. Questo documento si inserisce nel quadro europeo di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, disciplinato in particolare dal Regolamento (CE) n. 883/2004 e dal relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.
Modello A1: definizioni
Il Modello A1 attesta quale legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale si applica a un lavoratore. Nel caso dei lavoratori distaccati, subordinati o autonomi, conferma che essi rimangono soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di invio, purché siano soddisfatte le condizioni applicabili. Contribuisce a evitare la doppia contribuzione e attesta il mantenimento della copertura previdenziale durante lo svolgimento temporaneo di un’attività lavorativa all’estero. Viene utilizzato anche in altre situazioni transfrontaliere, comprese le attività normalmente svolte in due o più Stati membri.
Uno degli obiettivi principali del certificato A1 è fornire la prova che i contributi previdenziali sono dovuti in un solo Paese. In assenza di questo documento, un lavoratore distaccato all’estero può trovarsi di fronte a richieste di contributi nel Paese ospitante e a difficoltà amministrative nel dimostrare la legislazione applicabile.
Regolamento 883/2004: la fonte del Modello A1
Per comprendere il Modello A1 è necessario analizzarne il quadro giuridico. Il Regolamento 883/2004 definisce le regole per determinare la legislazione di sicurezza sociale applicabile quando un lavoratore si sposta all’interno dell’UE.
Il Regolamento 883/2004 mira a coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e a tutelare i diritti previdenziali delle persone che si spostano all’interno dell’UE. Non armonizza i sistemi nazionali né garantisce prestazioni identiche in ogni Stato membro.
Il Modello A1 è rilasciato dall’istituzione competente per attestare la legislazione di sicurezza sociale applicabile, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento 987/2009. Le situazioni interessate comprendono il distacco dei lavoratori ai sensi dell’articolo 12 e le attività normalmente svolte in due o più Stati membri ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 883/2004, con ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 14 del Regolamento 987/2009.
Articolo 12 del Regolamento 883/2004
L’articolo 12 del Regolamento 883/2004 stabilisce che un lavoratore subordinato distaccato in un altro Stato membro dell’UE, o un lavoratore autonomo che vi svolge temporaneamente un’attività analoga, rimane assicurato ai fini previdenziali nello Stato di invio, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal diritto dell’UE. Per i lavoratori subordinati, tali condizioni comprendono lo svolgimento abituale delle attività del datore di lavoro nello Stato di invio e il fatto che il lavoratore non sia inviato in sostituzione di un’altra persona distaccata.
La durata prevista dell’attività non deve superare 24 mesi. Durante il periodo di distacco, i contributi previdenziali rimangono dovuti nello Stato di invio, da parte del datore di lavoro o del lavoratore autonomo, a seconda del caso. Il mantenimento della copertura oltre i 24 mesi richiede un accordo tra le autorità competenti o gli organismi designati ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento 883/2004.
Articolo 13 del Regolamento 883/2004
L’articolo 13 del Regolamento 883/2004 riguarda invece l’esercizio abituale di un’attività subordinata e/o autonoma in due o più Stati membri. Stabilisce i criteri per determinare quale legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale si applichi in tali casi.
Al lavoratore si applica una sola legislazione di sicurezza sociale e i contributi previdenziali devono essere versati in un unico Stato membro, come se tutte le attività fossero svolte in tale Stato. Il lavoratore deve informare l’istituzione di sicurezza sociale designata dello Stato di residenza, affinché possa determinare la legislazione applicabile in coordinamento con le istituzioni degli altri Stati interessati, secondo la procedura prevista dall’articolo 16 del Regolamento 987/2009.
Modello A1 – INPS in Italia
L’Italia, come gli altri Stati membri dell’UE, svolge un ruolo attivo nell’attuazione del sistema del Modello A1. Quando i lavoratori sono distaccati dall’Italia verso un altro Paese dell’UE e sono soddisfatte le condizioni previste, il Modello A1 attesta che la legislazione italiana di sicurezza sociale continua ad applicarsi. Documenta quindi la continuità della copertura previdenziale.
Per i lavoratori subordinati distaccati assicurati presso l’INPS, il datore di lavoro deve presentare la domanda di rilascio del Modello A1 in via telematica alla sede INPS territorialmente competente in base alla propria iscrizione.
Il certificato dovrebbe essere richiesto prima dell’inizio del distacco. Al momento della trasmissione della domanda devono essere forniti i dettagli dell’incarico, compresi la durata prevista e il luogo di lavoro nello Stato ospitante.
Importanza del Modello A1 per i Lavoratori Distaccati
Oltre a essere un elemento fondamentale per il rispetto delle norme sul coordinamento della sicurezza sociale, il modello A1 riveste grande importanza sia per i lavoratori sia per le imprese distaccanti. Conferma quale legislazione di sicurezza sociale si applica mentre i lavoratori svolgono la propria attività in un altro Stato membro dell’UE. Allo stesso tempo, contribuisce a semplificare le procedure amministrative delle imprese distaccanti, riducendo le complessità associate al lavoro transfrontaliero.
Il datore di lavoro e il lavoratore dovrebbero conservare una copia del documento ed essere in grado di metterla a disposizione dell’autorità competente in caso di ispezione durante il distacco all’estero.
Per maggiori informazioni sul quadro normativo dell’UE in materia di distacco dei lavoratori, consulta la nostra guida alle direttive UE sul distacco dei lavoratori.
Modello A1 Post-Brexit
A seguito della Brexit, il quadro giuridico che disciplina il certificato A1 è cambiato per il Regno Unito e l’Unione europea (UE). Il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE, ma gli accordi con l’UE mantengono il coordinamento della sicurezza sociale. L’Accordo di recesso continua a tutelare le persone che rientrano nel suo ambito di applicazione, mentre le situazioni che ne restano escluse sono generalmente disciplinate dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e dalle relative disposizioni in materia di sicurezza sociale.
Il TCA si è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021. Disciplina il coordinamento della sicurezza sociale attraverso un apposito protocollo: il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC). Il Protocollo contiene una clausola che ne prevede la cessazione dell’applicazione dopo 15 anni e disposizioni per la negoziazione di un protocollo successivo.
Le imprese con sede nel Regno Unito che distaccano lavoratori nei Paesi dell’UE dovrebbero richiedere a HMRC un certificato di copertura quando sono soddisfatte le condizioni per il mantenimento della copertura previdenziale britannica. Il certificato attesta che i dipendenti rimangono coperti dal sistema di sicurezza sociale del Regno Unito durante il loro incarico all’estero.
Analogamente, le imprese dell’UE che distaccano lavoratori nel Regno Unito dovrebbero richiedere un certificato A1 all’istituzione nazionale di sicurezza sociale competente quando sono soddisfatte le condizioni per il mantenimento della copertura nello Stato di invio.