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Distacco dei lavoratori in Austria

Una panoramica sugli obblighi aziendali per la gestione del distacco dei lavoratori in Austria nell'ambito di prestazione di servizi temporanea.

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In Austria, le disposizioni della Direttiva sul distacco dei lavoratori (Direttiva 96/71/CE) e della Direttiva 2014/67/UE sono state recepite nella legislazione nazionale attraverso la Legge contro il dumping salariale e sociale (LSD-BG), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Federale Parte I № 44/2016. Inoltre, le disposizioni della LSD-BG garantiscono il rispetto delle condizioni salariali e lavorative austriache e impediscono il dumping salariale e sociale da parte di aziende straniere.

Per una visione completa delle Direttive in materia di distacco, consulta la nostra guida sulle Direttive UE sul distacco dei lavoratori.

Requisiti formali che le aziende devono soddisfare quando distaccano lavoratori in Austria

Ai sensi dell’articolo 19 della LSD-BG, le imprese con sede in uno Stato membro UE devono notificare all’Agenzia centrale di coordinamento (ZKO) del Ministero federale delle Finanze (BMF) il distacco dei propri lavoratori nell’ambito di una prestazione transnazionale temporanea di servizi in Austria.

Pertanto, i datori di lavoro e le agenzie interinali straniere che distaccano i propri dipendenti in Austria devono notificare la ZKO in forma elettronica utilizzando il modulo web ZKO3. La notifica deve essere presentata al più tardi prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Austria.

Ai sensi del § 23 LSD-BG, quando si distaccano lavoratori in Austria, l’azienda distaccante deve designare una persona di contatto per mantenere i contatti con le autorità. In particolare, la persona di contatto può essere sia uno dei lavoratori distaccati o un professionista domiciliato in Austria. Inoltre, la persona di contatto deve conservare copia dei seguenti documenti:

  • notifica di distacco (ZKO3),
  • il documento di sicurezza sociale A1/E101 o documenti equivalenti,
  • nel caso di cittadini di Paesi terzi, un permesso di lavoro ufficiale nel Paese di domicilio, se richiesto,
  • documenti relativi alla retribuzione e registri delle ore lavorate.

In caso di modifiche successive alla notifica originaria, le aziende devono presentare senza ritardo una successiva notifica riguardo la modifica in oggetto. Tra le circostanze che richiedono la trasmissione di tale comunicazione vi sono le modifiche del luogo o dei luoghi di lavoro, del periodo di distacco o l’annullamento del distacco.

Eccezioni all’obbligo di notifica

In generale, alcune attività lavorative transfrontaliere non sono soggette alle norme austriache che regolano la retribuzione minima, o l’obbligo di notifica. Ad esempio, l’eccezione all’obbligo di notifica si applica se il lavoratore distaccato svolge le seguenti attività in Austria:

  • riunioni commerciali;
  • partecipazione a seminari, presentazioni, convegni e conferenze;
  • attività nell’ambito di programmi internazionali di formazione avanzata e ricerca presso le università;
  • partecipazione a fiere ed eventi simili, ecc.

A seguito dell’emendamento alla legge austriaca contro il dumping salariale e sociale (LSD-BG), altre esenzioni si applicano nei casi di distacco di lavoratori qualificati all’interno di un gruppo aziendale per un massimo di due mesi per anno solare e/o a scopo di ricerca e sviluppo, formazione, pianificazione di attività di progetto, consulenza aziendale, controllo o collaborazione con i dipartimenti del gruppo aziendale che sono responsabili della gestione centrale e della pianificazione per più di un paese.

Distacco di lavoratori di Paesi terzi in Austria

Nel caso in cui i dipendenti distaccati provengano da Paesi terzi, lo ZKO inoltra automaticamente la notifica al Servizio pubblico per l’impiego (AMS). Ai sensi dell’art. 18, par. 12 della legge sull’occupazione degli stranieri (AuslBG), l’AMS è l’autorità competente a rilasciare una conferma di distacco UE e ad autorizzare il distacco di un lavoratore extracomunitario. A tal fine, l’AMS verifica che il lavoratore cittadino di un Paese terzo:

  1. sia regolarmente occupato nel Paese di distacco, e
  2. sia impiegato in Austria in conformità alle condizioni salariali e lavorative austriache durante il periodo di distacco.

Per consentire la verifica dei requisiti di cui sopra, l’azienda distaccante deve includere nella notifica ZKO3 i dettagli del permesso di lavoro e/o del permesso di soggiorno rilasciati nel Paese distaccante.

L’ufficio regionale dell’AMS competente, entro due settimane dalla ricezione della notifica, conferma all’azienda distaccante che le condizioni richieste sono soddisfatte e rilascia una conferma di distacco UE o, se non sono soddisfatte, vieta il distacco.

Obbligo di messa a disposizione dei documenti relativi al distacco

I datori di lavoro stranieri che distaccano i propri lavoratori in Austria devono tenere a disposizione sul luogo di lavoro i seguenti documenti per tutto il periodo del distacco o renderli accessibili elettronicamente in loco:

  • copia della notifica ZKO3 e delle eventuali notifiche di modifiche successive, nonché
  • i documenti relativi alla previdenza sociale (certificato A1 o E 101), o documenti equivalenti, e
  • nel caso di distacco di lavoratori di Paesi terzi, il permesso di soggiorno/lavoro o una sua copia.

Inoltre, ogni azienda che distacca il proprio personale in Austria deve tenere a disposizione tutti i documenti necessari per determinare i salari dovuti ai dipendenti secondo la legislazione austriaca, in lingua tedesca, per tutto il periodo del distacco:

  • Documenti salariali in tedesco
  • Contratto di lavoro
  • Buste paga e prove di pagamento del salario o estratti conto bancari
  • Registri dei salari o degli stipendi
  • Registri delle ore lavorate e
  • Documenti relativi alla categorizzazione della retribuzione al fine di verificare la retribuzione spettante al lavoratore distaccato ai sensi della legge austriaca per la durata del rapporto di lavoro.

Condizioni di lavoro e salariali austriache

Ai lavoratori distaccati in Austria per effettuare una prestazione di servizi temporanea, dovranno essere garantite le disposizioni della normativa austriaca sull’orario di lavoro e sui periodi di riposo. In generale, in Austria, l’orario di lavoro giornaliero standard è di 8 ore, mentre l’orario di lavoro settimanale è di 40 ore, esclusi gli straordinari. Inoltre, il numero massimo di ore di straordinario consentite a settimana è di 20 ore. Infine, il periodo minimo di riposo previsto dalla legge austriaca è di undici ore consecutive dopo l’orario di lavoro giornaliero.

Inoltre, i dipendenti distaccati in Austria devono ricevere almeno l’importo della retribuzione che è loro dovuta in Austria in base a uno statuto, un’ordinanza o un contratto collettivo.

È quindi particolarmente importante per l’azienda distaccante essere a conoscenza dei livelli salariali minimi previsti dal contratto collettivo austriaco applicabile ai propri dipendenti.

Ulteriori adempimenti: BUAK e Dienstleistungsanzeige

Nel settore edile, i datori di lavoro stranieri, che distaccano i propri lavoratori in Austria, devono osservare una serie di norme speciali relative al Fondo austriaco per le ferie e l’indennità di licenziamento dei lavoratori edili (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK).

Pertanto, il datore di lavoro straniero deve rispettare una serie di requisiti, in particolare:

  • segnalare il distacco ai fini di lavori edili in Austria;
  • soddisfare le condizioni relative al diritto alle ferie annuali dei dipendenti, versando alla BUAK le integrazioni salariali mensili per la categoria delle ferie annuali (“integrazioni per le ferie annuali” e “procedura per il fondo ferie”);
  • pagare ai dipendenti almeno il salario minimo in Austria, come stabilito dal contratto collettivo;
  • nel caso in cui i lavoratori edili vengano ceduti a un’impresa utilizzatrice austriaca e i lavoratori continuino a essere coperti dall’assicurazione sociale nel loro paese d’origine, un contributo all’AÜG-Fonds-Service del BUAK per il fondo sociale e di formazione continua (SO-Beitrag), in aggiunta al supplemento per le ferie annuali.

La Dienstleistungsanzeige per esercitare attività commerciale regolamentata in Austria

Ai sensi dell’articolo 373a della Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), se un’azienda straniera desidera esercitare un’attività commerciale regolamentata in Austria, deve notificarlo all’autorità competente prima di iniziare la propria attività. Tale notifica è la cosiddetta Dienstleistungsanzeige e deve essere rinnovata una volta all’anno se l’azienda intende fornire servizi in Austria durante l’anno in questione.

La Sezione 94 del GewO 1994 specifica quali sono le attività commerciali regolamentate per le quali è necessario richiedere una Dienstleistungsanzeige. Esse comprendono, ad esempio, la tecnologia dei metalli per l’ingegneria metallurgica e meccanica.

L’autorità competente per il rilascio della Dienstleistungsanzeige è il Ministero federale del Lavoro e dell’Economia (BMAW). Per presentare la domanda, l’azienda straniera deve fornire una serie di documenti, tra cui:

  • Attestazione circa lo stabilimento legale dell’azienda nello Stato membro o contraente;
  • Attestato relativo alle attività precedentemente svolte nell’esercizio dell’attività in questione;
  • Qualifica professionale del rappresentante legale responsabile;
  • Per alcuni mestieri, la prova dell’assenza di precedenti penali (ad es. commercio di titoli) o della stipula di un’assicurazione di responsabilità civile (ad es. fiduciario immobiliare).

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Riferimenti Normativi

Direttiva 96/71/CE

Fonte

Direttiva 2014/67/UE

Fonte

Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG)

Fonte

Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG)

Fonte

Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994)

Fonte

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