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Distacco dei lavoratori in Austria

Una panoramica sugli obblighi aziendali per la gestione del distacco dei lavoratori in Austria nell'ambito di prestazione di servizi temporanea.
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Indice dei Contenuti

L’Austria ha recepito nella propria legislazione nazionale le disposizioni della direttiva 96/71/CE e della direttiva di esecuzione 2014/67/UE. L’attuale quadro legislativo comprende la legge contro il dumping salariale e sociale (LSD-BG), pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale, parte I, n. 44/2016, e successive modifiche, comprese quelle volte a recepire la direttiva (UE) 2018/957.

Inoltre, le disposizioni della LSD-BG garantiscono:

  • il rispetto delle condizioni retributive e di lavoro austriache;
  • la prevenzione del dumping salariale e sociale da parte delle imprese.

Per una panoramica di tutte le direttive che disciplinano il distacco dei lavoratori, consulta la nostra guida completa alle direttive UE sui lavoratori distaccati.

Adempimenti formali per le imprese che distaccano lavoratori in Austria

Ai sensi dell’articolo 19 della LSD-BG, le imprese stabilite in uno Stato membro del SEE o in Svizzera devono notificare all’Ufficio centrale di coordinamento (ZKO), presso l’Ufficio per la lotta alle frodi (Amt für Betrugsbekämpfung), il distacco di qualsiasi lavoratore nell’ambito di una prestazione temporanea di servizi in Austria.

Pertanto, i datori di lavoro stranieri che distaccano i propri dipendenti per svolgere attività lavorative in Austria devono trasmettere la notifica allo ZKO in formato elettronico utilizzando il modulo online ZKO3. Per la somministrazione transnazionale di lavoratori, le agenzie devono invece utilizzare il modulo ZKO4. La notifica deve essere presentata prima dell’inizio delle attività lavorative in Austria.

Ai sensi del § 23 della LSD-BG, l’impresa che distacca lavoratori in Austria deve designare una persona di contatto incaricata di curare i rapporti con le autorità. In particolare, tale persona può essere uno dei dipendenti distaccati oppure un professionista abilitato alla rappresentanza giuridica stabilito in Austria. Inoltre, il datore di lavoro può incaricare la persona di contatto di tenere a disposizione i seguenti documenti, in formato cartaceo o elettronico:

  • la notifica di distacco (ZKO3);
  • il Modello A1/E101 o documenti equivalenti;
  • per i cittadini di Paesi terzi, un’autorizzazione ufficiale al lavoro nel Paese di domicilio, se richiesta;
  • i documenti retributivi e le registrazioni delle ore lavorate.

In caso di successive modifiche alla notifica originaria, le imprese devono presentare senza ritardo una comunicazione di variazione. Le circostanze che richiedono tale comunicazione comprendono qualsiasi modifica del luogo o dei luoghi effettivi di lavoro, del periodo di distacco o l’annullamento del distacco.

Eccezioni all’obbligo di notifica

In generale, alcune attività lavorative transfrontaliere non rientrano nell’ambito delle disposizioni austriache in materia di retribuzione minima, notifica e disponibilità dei documenti. Ad esempio, l’esenzione dall’obbligo di notifica si applica quando il lavoratore distaccato svolge in Austria, per un breve periodo e senza fornire prestazioni aggiuntive, le seguenti attività:

  • riunioni;
  • partecipazione a seminari, presentazioni, congressi e conferenze; attività nell’ambito di programmi internazionali di formazione avanzata e ricerca presso le università;
  • partecipazione a fiere ed eventi analoghi, esclusi il montaggio e lo smontaggio degli stand.

A seguito della modifica della legge austriaca contro il dumping salariale e sociale (LSD-BG), ulteriori esenzioni si applicano ai distacchi di lavoratori specializzati all’interno di un gruppo di imprese per una durata complessiva massima di due mesi per anno solare e per finalità di ricerca e sviluppo, erogazione di formazione, pianificazione delle attività progettuali, consulenza aziendale, controllo di gestione o collaborazione con i dipartimenti del gruppo responsabili della direzione e della pianificazione centralizzate per più Paesi.

Distacco in Austria di lavoratori di Paesi terzi impiegati da imprese del SEE

Se i dipendenti distaccati sono cittadini di Paesi terzi, lo ZKO inoltra automaticamente la notifica al Servizio pubblico per l’impiego (AMS). Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 12, della legge sull’occupazione degli stranieri (AuslBG), l’AMS è competente a rilasciare una conferma di distacco UE (EU-Entsendebestätigung), che attesta il rispetto delle condizioni previste dalla legge per il distacco. A tal fine, l’AMS verifica che il lavoratore cittadino di un Paese terzo:

  1. sia regolarmente impiegato dall’impresa distaccante e autorizzato a lavorare nel Paese in cui essa è stabilita; e
  2. sia impiegato in Austria nel rispetto delle condizioni retributive e di lavoro austriache durante il periodo di distacco, nonché delle disposizioni applicabili in materia di sicurezza sociale.

Per consentire la verifica dei requisiti sopra indicati, l’impresa distaccante deve includere nella notifica i dati relativi all’autorizzazione al lavoro e al permesso di soggiorno rilasciati nel Paese di invio.

Entro due settimane dal ricevimento della notifica, l’ufficio regionale dell’AMS deve confermare all’impresa distaccante che i requisiti previsti sono soddisfatti e rilasciare una conferma di distacco UE oppure, qualora non lo siano, vietare il distacco.

L’attività lavorativa può iniziare prima del rilascio della conferma, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge e siano stati adempiuti gli obblighi di notifica.

Obbligo di tenere a disposizione i documenti relativi al distacco

I datori di lavoro stranieri stabiliti nel SEE o in Svizzera che distaccano i propri lavoratori in Austria devono tenere i seguenti documenti a disposizione sul luogo di lavoro per l’intero periodo di distacco oppure renderli accessibili sul posto in formato elettronico:

  • una copia della notifica ZKO3 e delle eventuali comunicazioni relative a successive modifiche;
  • i documenti relativi all’iscrizione dei dipendenti alla previdenza sociale (certificato A1 o E101), oppure documenti equivalenti;
  • qualora sia richiesta un’autorizzazione ufficiale per impiegare i lavoratori distaccati nel Paese in cui il datore di lavoro è stabilito, anche tale autorizzazione, o una sua copia, deve essere tenuta a disposizione.

Inoltre, ogni impresa che distacca il proprio personale in Austria deve tenere a disposizione, in tedesco o in inglese e per l’intero periodo di distacco, tutti i documenti retributivi necessari per determinare le retribuzioni spettanti ai dipendenti secondo la legislazione austriaca, vale a dire:

  • il contratto di lavoro;
  • le buste paga e le prove del pagamento delle retribuzioni o le contabili dei bonifici bancari;
  • i registri retributivi;
  • le registrazioni delle ore lavorate; e
  • i documenti relativi all’inquadramento retributivo, al fine di verificare la retribuzione spettante al lavoratore distaccato ai sensi del diritto austriaco per la durata dell’impiego.

Condizioni lavorative e salariali austriache

Quando i lavoratori sono distaccati in Austria per una prestazione temporanea di servizi, i datori di lavoro devono garantire il rispetto delle disposizioni austriache in materia di orario di lavoro e periodi di riposo. In generale, l’orario normale di lavoro è di 8 ore al giorno e di 40 ore alla settimana, escluso il lavoro straordinario. Inoltre, l’orario di lavoro, compreso lo straordinario, non deve generalmente superare le 12 ore al giorno o le 60 ore alla settimana, con un limite medio di 48 ore settimanali su un periodo di riferimento normalmente pari a 17 settimane, fatte salve le deroghe consentite.

Inoltre, i dipendenti distaccati in Austria devono percepire almeno la retribuzione loro spettante in Austria ai sensi di una legge, di un regolamento o di un contratto collettivo.

È quindi particolarmente importante, prima di distaccare lavoratori, conoscere i livelli retributivi minimi previsti dal contratto collettivo austriaco applicabile.

Ulteriori obblighi: BUAK e Dienstleistungsanzeige

Nel settore edile, i datori di lavoro stranieri che distaccano i propri lavoratori in Austria devono rispettare una serie di disposizioni specifiche relative alla Cassa austriaca per le ferie e le indennità di fine rapporto dei lavoratori edili (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK), qualora le attività rientrino nell’ambito di applicazione della legge sulle ferie e sulle indennità di fine rapporto dei lavoratori edili (BUAG).

Pertanto, il datore di lavoro straniero deve adempiere a una serie di obblighi, vale a dire:

  • notificare il distacco per l’esecuzione di lavori edili in Austria. La notifica ZKO viene inoltrata alla BUAK e vale come comunicazione iniziale. Qualora le attività edili durino più di un mese di calendario, devono essere presentate alla BUAK comunicazioni mensili successive entro il giorno 15 del mese seguente;
  • soddisfare le condizioni relative al diritto alle ferie annuali dei dipendenti versando alla BUAK i contributi mensili calcolati sulle retribuzioni per il settore delle ferie annuali (« contributi per le ferie annuali » e « procedura della cassa ferie »);
  • corrispondere ai dipendenti almeno la retribuzione minima prevista in Austria dal contratto collettivo;
  • qualora i lavoratori edili siano somministrati a un’impresa utilizzatrice austriaca e continuino a essere coperti dalla previdenza sociale nel Paese di origine, versare tramite la BUAK il contributo applicabile al fondo sociale e per la formazione continua, in aggiunta al contributo per le ferie annuali.

La Dienstleistungsanzeige per esercitare un’attività regolamentata in Austria

Ai sensi dell’articolo 373a della legge austriaca sulle attività commerciali, artigianali e industriali del 1994 (Gewerbeordnung 1994, GewO 1994), un’impresa regolarmente stabilita in un altro Stato dell’UE o del SEE che intenda esercitare temporaneamente e occasionalmente un’attività regolamentata in Austria deve darne comunicazione all’autorità competente prima di iniziare le proprie attività. Tale dichiarazione, denominata Dienstleistungsanzeige, deve essere rinnovata una volta all’anno se l’impresa intende fornire servizi in Austria nell’anno in questione.

L’articolo 94 della GewO 1994 specifica quali sono le attività regolamentate per cui è necessario presentare una Dienstleistungsanzeige. Tra queste rientra, ad esempio, la lavorazione dei metalli per le costruzioni metalliche e meccaniche.

Per presentare la dichiarazione, l’impresa straniera deve fornire una serie di documenti, tra cui:

  • un’attestazione del regolare stabilimento nello Stato membro o contraente;
  • un’attestazione del precedente esercizio dell’attività interessata, ove richiesta;
  • la documentazione comprovante le qualifiche professionali del rappresentante responsabile;
  • per determinate attività, la prova dell’assenza di precedenti penali (ad esempio, per le attività di sicurezza) o della stipula di un’assicurazione di responsabilità civile (ad esempio, per i professionisti del settore immobiliare).
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