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Visto italiano per cure mediche

Requisiti e procedure per ottenere il visto per cure mediche in Italia.

Indice dei Contenuti

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I cittadini non comunitari che necessitano di fare ingresso in Italia per cure mediche possono farlo richiedendo l’apposito visto e permesso di soggiorno.

Nello specifico, il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato ai cittadini non comunitari che sono entrati in Italia allo scopo di ricevere cure mediche, oppure a coloro che si trovano già nel paese e necessitano di cure urgenti. La procedura migratoria applicabile per ciascun caso è dettata dalla legge di immigrazione italiana, che definisce anche i requisiti di idoneità.

Ingresso per cure mediche

Come possono gli stranieri accedere alle cure mediche in Italia?

La legge italiana d’immigrazione prevede due casi di rilascio del titolo di soggiorno per cure medica: la prima per gli stranieri residenti all’estero e la seconda per coloro che si trovano già in Italia.

Innanzitutto, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione – TUI), gli stranieri residenti all’estero che intendono ricevere cure mediche in Italia e i loro eventuali accompagnatori hanno diritto a richiedere un apposito visto di ingresso presso la rappresentanza diplomatica italiana nel loro paese di origine.

Come ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche?

In secondo luogo, hanno diritto al soggiorno per cure mediche i cittadini stranieri che si trovano già in Italia ma senza titolo di soggiorno, e che versano in condizioni di salute di particolare gravità.

Possono altresì richiederlo le donne in stato di gravidanza e per i primi sei mesi successivi alla nascita del bambino. Tale permesso viene riconosciuto anche al marito convivente della donna, per effetto della sentenza n. 376 del 2000 della Corte costituzionale.

I presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, in questi casi, sono disciplinati dall’articolo 19 del TUI, che prevede il principio di inespellibilità dello straniero dal territorio italiano. Viene infatti previsto il divieto di espulsione dei confronti delle suddette categorie di cittadini.

Visto per cure mediche: procedura

La procedura di richiesta del visto e/o del permesso di soggiorno per cure mediche avviene quindi al di fuori delle quote di ingresso stabilite ogni triennio dal decreto flussi.

Visto per cure mediche in Italia

Per richiedere il visto, il cittadino straniero e l’eventuale accompagnatore dovranno rivolgersi alla rappresentanza consolare nel proprio paese di origine, presentando la documentazione necessaria ai fini della valutazione della domanda.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 36 del TUI, la domanda di rilascio del visto può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro ne abbia interesse.

Documenti necessari

I documenti necessari al rilascio del visto sono indicati da ciascuna rappresentanza diplomatica e sono generalmente quelli definiti dall’articolo 44 del Dpr 394/99.

Tali documenti comprendono:

a) Dichiarazione da parte della struttura sanitaria italiana pubblica o privata prescelta, che indichi il tipo di cura, la data di inizio, la durata e la durata presumibile della cura, la durata dell’eventuale degenza prevista e il costo stimato. In caso di strutture private, si specifica che queste devono essere accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

b) Attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto pagamento anticipato di almeno il 30% del costo presunto della prestazione. In alternativa, è possibile presentare specifica delibera regionale oppure specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell’ambito dei programmi umanitari.

c) Documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese sanitarie previste, per il vitto e alloggio al di fuori della struttura sanitaria, e per il rimpatrio dell’assistito e dell’accompagnatore.

d) Certificazione sanitaria attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Qual è la procedura in caso di intervento umanitario?

Nel caso di stranieri residenti all’estero in paesi privi di strutture sanitarie idonee, l’ingresso può essere anche autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e Sviluppo, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 502/92.

La richiesta va inoltrata al Ministero della Salute che, sulla base della valutazione tecnico-sanitaria e delle risorse finanziare stanziate ogni anno, individua i casi da autorizzare per la presa in carico.

Inoltre, anche le regioni possono usufruire della loro quota del Fondo Sanitario Nazionale per autorizzare l’erogazione di prestazioni di alta specializzazione, rientranti in appositi programmi assistenziali, a favore di:

– Cittadini di paesi non-EU nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili le competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie né vi sono accordi di reciprocità in ambito sanitario.

– Cittadini di paesi in cui, per ragioni politiche militari o di altro tipo, non sono attuabili gli accordi di reciprocità in ambito sanitario.

Permesso di soggiorno per cure mediche

Come ottenere il permesso di soggiorno?

Entro otto giorni dall’ingresso in Italia, il titolare di visto e il suo accompagnatore dovranno seguire l’apposita procedura per la richiesta del permesso di soggiorno. Ai sensi dell’articolo 36 del TUI, la domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, in questi casi, può essere presentata da un familiare o da chiunque altro ne abbia interesse.

Nei casi previsti dall’articolo 19, ovvero di stranieri già presenti sul territorio nazionale che versino in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, occorrerà accertare il proprio stato mediante idonea documentazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o da medici convenzionati con il SSN. Da tale valutazione deve infatti emergere un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di espulsione con rientro al proprio paese di origine o provenienza.

In questi casi, la domanda di permesso di soggiorno avviene tramite deposito dell’istanza presso la Questura oppure tramite PEC. In alcuni casi, inoltre, la Questura può rilasciare il permesso su segnalazione e richiesta dei medici che hanno in cura il paziente.

Permesso di soggiorno per cure mediche e tessera sanitaria

Il permesso di soggiorno rilasciato ex articolo 36 del TUI non consente l’iscrizione al SSN. Pertanto, le prestazioni sanitaria sono direttamente a carico del paziente.

Diverso è il caso delle cittadine in possesso di permesso di soggiorno per cure mediche per gravidanza, le quali devono iscriversi fino al SSN fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio. Per informazioni su come iscriversi, è possibile consultare il nostro articolo dedicato alla procedura di iscrizione al SSN.

Permesso di soggiorno per cure mediche: quanto dura?

La durata del permesso di soggiorno per cure mediche ex articolo 36 è definita dalla durata del trattamento terapeutico, attestato dalla certificazione sanitaria, comunque generalmente non superiore a un anno. Nel caso di gravidanza, invece, la durata del permesso di soggiorno ex articolo 19 va dal periodo precedente al parto fino ai sei mesi successivi.

Permesso di soggiorno per cure mediche: si può viaggiare?

Il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche è valido solo all’interno del territorio nazionale.

Rinnovo e conversione

E’ possibile rinnovare il permesso per cure mediche?

Il permesso per cure mediche può essere rinnovato e tale possibilità dipende dalla durata del trattamento terapeutico.

Permesso di soggiorno per cure mediche: si può lavorare?

La possibilità di lavorare con il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche dipende dalla tipologia di permesso richiesto. Nel caso di permesso ex articolo 36, è consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Permesso di soggiorno per cure mediche: si può convertire?

Anche questa possibilità dipende dalla categoria specifica. Infatti, in caso di permesso ex articolo 36, non è consentita la conversione in motivi di lavoro.

Invece, nel caso di permesso ex articolo 19 rilasciato alle donne straniere irregolari in stato di gravidanza, e al padre del nascituro, non è consentita la conversione in motivi di lavoro, ma è consentita la conversione in motivi familiari. Infatti, essendo un permesso di soggiorno che regolarizza sul territorio nazionale la posizione del titolare, si ritiene trovi applicabilità l’articolo 30 del TUI.

Infine, nel caso di permesso ex articolo 19 rilasciato ai cittadini che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, non è consentita la conversione in permesso di lavoro.

Il permesso per cure mediche consente l’iscrizione anagrafica?

Il permesso consente al cittadino straniero di richiedere l’iscrizione anagrafica presso il comune di residenza. Per maggiori informazioni sulle modalità, è possibile consultare il nostro articolo dedicato a come richiedere la residenza per stranieri in Italia.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Data Link

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