Il D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione) definisce le modalità e le procedure applicabili ai datori di lavoro italiani che intendono assumere un lavoratore straniero, attraverso l’ottenimento dell’apposito visto di lavoro. Tuttavia, quali regole si applicano qualora si voglia assumere un lavoratore non comunitario con contratto di apprendistato?
Il contratto di apprendistato
In Italia, il contratto di apprendistato è regolato dal D.lgs. n. 2015/81, che lo definisce come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (Art 41, c. 1).
Il contratto di apprendistato di articola in tre diverse tipologie:
- L’apprendistato per l’ottenimento di qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore
- L’apprendistato professionalizzante;
- L’apprendistato per formazione o ricerca.
In ogni caso, la caratteristica principale del contratto di apprendistato, rispetto alle altre diverse tipologie contrattuali, è l’obbligo del datore di lavoro non solo di corrispondere la relativa retribuzione e contribuzione, ma anche di erogare al dipendente la formazione necessaria per l’ottenimento delle relative competenze professionali.
Il dipendente inquadrato come apprendista ha solitamente una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori aventi le stesse mansioni. Infatti, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria corrispondente da CCNL e spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualifiche corrispondenti a quelle che il lavoratore apprendista dovrebbe conseguire attraverso il suo periodo di apprendistato.
Il contratto di apprendistato, che deve essere sempre in forma scritta, prevede anche la redazione di un piano formativo individuale che può essere inserito in forma sintetica all’interno del contratto stesso.
L’ingresso di lavoratori non-EU con contratto di apprendistato
L’articolo 22 del Testo Unico Immigrazione stabilisce le regole per l’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero. Esso stabilisce che sia possibile instaurare con un lavoratore non comunitario qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, previo ottenimento del relativo nullaosta al lavoro e visto di ingresso e, di fatto, sancisce la possibilità di applicare anche un contratto di apprendistato.
Infatti, poiché il contratto di apprendistato è a tutti gli effetti un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il Testo Unico Immigrazione non prevede canali di ingresso separati per gli apprendisti, questi possono considerarsi compresi nella definizione dei rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 22.
A conferma di tale interpretazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda come vi sia oltretutto la possibilità, per i lavoratori stranieri già in Italia con contratti di apprendistato, di convertire in permesso di soggiorno per lavoro i loro permessi di soggiorno rilasciati con altre motivazioni (es. studio).
Tuttavia, è bene tenere in considerazione che una proposta di contratto di apprendistato potrebbe non consentire al candidato di poter accedere ai percorsi di immigrazione fuori quota, come ad esempio la Carta Blu, regolata dall’art. 27-quater del Testo Unico Immigrazione, per la quale viene richiesto che il lavoratore sia già in possesso di determinate qualificazioni professionali e dunque possa ricoprire una mansione altamente qualificata.
In conclusione, la procedura di ingresso di lavoratori non-EU da assumere con contratto di apprendistato appare limitata all’ottenimento di alcune tipologie di permessi di lavoro, escludendo di fatto i principali permessi di lavoro fuori quota finalizzati all’assunzione diretta di lavoratori già in possesso di determinate qualifiche professionali.