Prima Casa: il riacquisto all’estero non fa decadere le agevolazioni

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A seguito della risposta all’interpello n.126, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni sulla prima casa e il riacquisto di un immobile all’estero.

Come sottolineato anche dalla Circolare n. 31/2010, esiste la possibilità che i benefici fiscali goduti non decadano se sussistono strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l’immobile acquistato sia adibito a dimora abituale.

I documenti che potrebbero essere utili a tal fine, sono

  • Il rogito notarile di acquisto dell’abitazione all’estero;
  • La documentazione comprovante la dimora abituale nell’immobile acquistato all’estero (es. ricevute di pagamento delle utenze).

Tutti i documenti a supporto, che dovranno essere provvisti di apostille e tradotti in italiano, dovranno essere inviati tramite PEC o tramite raccomandata A/R all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato l’atto di acquisto.

L’Agenzia delle Entrate si è anche espressa in merito al riacquisto di un’abitazione in Italia da parte di un soggetto residente all’estero.

Riferimenti Normativi

Risposta n. 126/2021

Fonte

Circolare n. 31/2010

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