Agevolazioni ‘prima casa’ per un soggetto non residente

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Per i soggetti residenti all’estero che intendono riacquistare un’altra abitazione in Italia, non dovranno ottemperare l’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, si tratta di un obbligo che non può essere richiesto a chi vive all’estero in modo stabile.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta all’interpello n. 627, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le agevolazioni “prima casa” e riacquisto in Italia da soggetto residente all’estero.

L’acquisto della “prima casa” da impresa costruttrice viene disciplinato dalla disposizione n. 21 della Tabella, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972 in cui è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura ridotta del 4% per le cessioni di case di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9), a condizione che permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla Nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR n. 131 del 1986.

non è necessario rispettare l’obbligo secondo cui occorre adibire il nuovo immobile ad abitazione principale

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, in linea con quanto previsto per la fruizione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non è necessario rispettare l’obbligo secondo cui occorre adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. Come per il criterio della residenza, anche per la destinazione ad abitazione principale, la condizione non può essere imposta a quei soggetti che vivono stabilmente all’estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata “a propria abitazione principale”.

Benefici: validi anche nel caso di rivendita per riacquisto nuova proprietà

In conclusione, si può beneficiare degli sconti “prima casa” per l’immobile acquistato dopo aver rivenduto, l’immobile per cui si è beneficiato delle agevolazioni in esame e non occorre trasferire la propria residenza entro 18 mesi nella nuova casa né dichiararla sua dimora principale.

Inoltre, come viene precisato nella circolare n. 38/2005, la condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’AIRE, ma è sufficiente un’autocertificazione del contribuente con una dichiarazione resa nell’atto di acquisto.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche le condizioni per il riacquisto di un’immobile all’estero.

Riferimenti Normativi

Risposta n. 627/2021

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