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Superbonus 2025: il Superbonus 110% passa al 65%

La detrazione del 110% sulle spese sostenute a partire dal 1 Gennaio 2025 viene ridotta al 65%.

Indice dei Contenuti

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L’art. 119 del Decreto Legge 34/2020 (cd. decreto Rilancio) che aveva alzato la percentuale di detrazione Ecobonus dal 65% al 110%, per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti che rispettino determinate condizioni e requisiti, è stata sostituita prima dal Decreto-legge n. 11 del 2023 e infine dalla legge di Bilancio 2025 che hanno progressivamente ridotto la percentuale di detrazione fino a riportarla al 65% per l’anno 2025. 

Il Superbonus  è un’agevolazione fiscale prevista dallo Stato italiano che consente di recuperare il 65% delle spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attraverso una detrazione Irpef o Ires. Pur non essendo più parte del “Superbonus 110%”, rimane attivo come Ecobonus ordinario anche nel 2025. 

Consulta le novità della legge di Bilancio 2025 per i bonus edilizi. 

Superbonus 2025: ultime notizie

Il cd. Superbonus è una misura di incentivo fiscale che consente di recuperare fino al 65% della spesa sostenuta per determinati interventi in edilizia. Il recupero può avvenire attraverso la detrazione dalle imposte ripartita in 10 anni ed è applicabile sia alle abitazioni private che a condomini e immobili aziendali.  

Condizioni Superbonus 65% 2025

La detrazione del 65% si applica sulle spese sostenute a partire dal 01 Gennaio 2025 per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus). La condizione per ottenere l’agevolazione è che, al termine dell’intervento, si raggiunga il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. 

Nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario il conseguimento della classe energetica più alta. 

Quali interventi rientrano nel Superbonus?

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione si dividono in interventi trainanti ed interventi trainati

Interventi trainanti  

  1. Interventi di isolamento termico (cappotto termico). Tali interventi devono interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. 
  2. La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione. Tali impianti devono avere efficienza almeno pari alla classe A. Inoltre devono essere eseguiti sulle parti comuni dell’edificio. 
  3. La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione. Tali impianti devono avere efficienza almeno pari alla classe A ed essere installati in unità immobiliari funzionalmente indipendenti. 

In particolare, gli interventi di cui sopra sono detti TRAINANTI in quanto, se rispettata la condizione del salto delle due classi energetiche, danno diritto in ogni caso alla detrazione (art. 119, comma 1, del DL 34/2020). 

Oltre a tali interventi, possono usufruire della agevolazione  anche tutti gli interventi rientranti nell’Ecobonus e previsti dal Decreto Legge del 4 giugno 2013 n. 63 (interventi cd. TRAINATI). La condizione è che essi vengano eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti esposti ai punti sopra (art 119, comma 2, del DL 34/2020). 

Interventi trainati  

  • Coibentazione involucro (max detrazione 60.000 €) 
  • Collettori solari (max detrazione 60.000 €) 
  • Generatori ibridi (max detrazione 30.000 €) 
  • Pompe di calore (max detrazione 30.000 €) 
  • Caldaie a condensazione classe A + sistema termoregolazione evoluto (max detrazione 30.000 €) 
  • Generatori di aria calda a condensazione (max detrazione 30.000 €) 
  • Micro-cogeneratori (max detrazione 100.000 €) 
  • Sistemi di building automation (max detrazione 15.000 €) 
  • Scaldacqua a PDC (max detrazione 30.000 €) 
  • Serramenti e infissi (max detrazione 60.000 €) 
  • Schermature solari (max detrazione 60.000 €) 
  • Caldaie a biomassa (max detrazione 30.000 €) 
  • Caldaie a condensazione classe A (max detrazione 30.000 €) 

La condizione è che sull’unità immobiliare venga eseguito congiuntamente almeno uno tra gli interventi TRAINANTI di cui al paragrafo 2.1 

Chi può richiedere il Superbonus

Rientrano tra i beneficiari della detrazione i seguenti soggetti (art. 119, comma 9, del DL 34/2020): 

  • Persone fisiche (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari) 
  • Condomìni 
  • Imprese e società 
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale 
  • Associazioni e cooperative 
  • Quali edifici possono beneficiare del Superbonus 

L’incentivo è valido per edifici esistenti, regolarmente accatastati e in regola con i pagamenti di IMU e altri tributi locali. Non si applica a edifici in costruzione. Gli immobili devono essere dotati di impianto di riscaldamento esistente nel caso di interventi sull’impianto termico. 

Sono detraibili le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle seguenti tipologie di edifici: 

  • Edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; 
  • Edifici costituiti in condominio oppure mini condomini; 
  • Edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Superbonus 2025: Requisiti

L’ottenimento della detrazione è condizionato dalla presenza di alcuni requisiti e dall’esecuzione di alcuni adempimenti obbligatori che si riassumono di seguito: 

  • Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e dotati di impianto di riscaldamento. 
  • Gli interventi devono portare al salto di due classi energetiche dell’edificio. 
  • I beneficiari della detrazione devono rispettare i requisiti previsti dal Decreto Legge del 04 giugno 2013 n. 63 (Ecobonus) tra i quali: detenere l’immobile sulla base di un diritto reale di godimento, non aver ricevuto contributi per lo stesso intervento, possedere redditi imponibili in Italia, eseguire gli interventi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. 
  • Le persone fisiche possono beneficiare della detrazione del 110% per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari. Al contrario gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio non rilevano nel calcolo del limite massimo delle due unità e godono pertanto in ogni caso dell’agevolazione fiscale. 
  • Al fine della detrazione è obbligatorio l’invio da parte dei tecnici abilitati della comunicazione con cui si asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (asseverazione Enea). 
  • Al fine della detrazione e della cessione del credito è obbligatoria l’apposizione del Visto di conformità rilasciato dai Dottori Commercialisti e dagli altri soggetti responsabili dell’ assistenza fiscale abilitati a tale rilascio. 

Oltre a questi, la Legge di Bilancio 2025 limita ulteriormente la possibilità di accedere al bonus con un altro requisito.  

Il nuovo ordinamento conferma per le spese sostenute nell’anno 2025 la detrazione del 65% limitatamente ai Condomini, ma solo per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:  

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)  
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;  
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.  

Inoltre, si riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 

I massimali di spesa

L’art 119 del Decreto 34/2020 ha istituito particolari limiti di spesa per quanto riguarda gli interventi TRAINANTI: 

Interventi di isolamento termico (cappotto termico)

  • Edifici unifamiliari: limite di spesa detraibile 50.000 € 
  • Unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomo all’esterno: limite di spesa detraibile 50.000 € 
  • Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastati posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche: limite di spesa detraibile 40.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’edificio 
  • Edifici costituiti in condominio o minicondomini: limite di spesa detraibile 40.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’ edificio fino a 8 unità; 30.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’ edificio eccedente le 8 unità. 

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati e non

  • Edifici unifamiliari: limite di spesa detraibile 30.000 € 
  • Unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomo all’esterno: limite di spesa detraibile 30.000 € 
  • Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastati posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche: limite di spesa detraibile 20.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’ edificio 
  • Edifici costituiti in condominio o minicondomini: limite di spesa detraibile 20.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’edificio fino a 8 unità; 15.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’ edificio eccedente le 8 unità. 

Ai fini del calcolo del limite di spesa detraibile, per unità facenti parte dell’ edificio si intendono tutte le unità che compongono l’edifico. Nel calcolo si tiene conto anche delle pertinenze con esclusione di quelle collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi. 

Per gli interventi TRAINATI si fa riferimento ai limiti di spesa previsti dal Decreto Legge del 04 giugno 2013 n. 63 di cui al paragrafo 2). 

Come recuperare il 65% delle spese sostenute

Ci sono tre modalità con cui ottenere il recupero del 65% delle spese sostenute per gli interventi rientranti nel Superbonus. 

  1. Detrazione in dichiarazione dei redditi: al beneficiario è riconosciuta la detrazione del 65% che verrà inserita in dichiarazione dei redditi ripartita tra gli aventi diritto in 10 rate di pari importo entro il limite della sua capienza fiscale annua.  
  2. Sconto in fattura e cessione del credito: il beneficiario è titolare di un credito d’ imposta delle spese sostenute. Egli può cedere il suo credito a soggetti terzi. Potranno acquistare il credito: 
    • persone fisiche, 
    • persone giuridiche, 
    • istituti di credito 
    • altri intermediari finanziari. 

Sia nel caso di sconto in fattura che cessione del credito il beneficiario dovrà cedere il credito d’imposta ad un soggetto terzo.  

Come è noto, il D.L. 39/2024 ha introdotto un ulteriore blocco a quello già previsto dal D.L 11/2023 in materia di cessione del credito, stabilendo come condizioni necessarie per continuare a usufruire di sconto in fattura o cessione del credito dopo tale termine: 

  • aver presentato CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023; 
  • aver sostenute spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati entro il 30 marzo 2024. 

Cessione credito Superbonus: Come funziona

Si riepilogano in sintesi i passaggi e le condizioni necessarie ai fini della cessione del credito d’imposta (art. 121 DL 34/2020): 

  • La cessione del credito può essere effettuata esclusivamente per stati avanzamento lavori (SAL); 
  • Gli stati avanzamento lavori, ai fini della cessione, non possono essere più di due; 
  • Ogni stato avanzamento deve essere pari almeno al 30% dell’intervento complessivo
  • Lo stato avanzamento lavori (SAL), affinché sia valido ai fini della cessione del credito, deve essere asseverato dal tecnico abilitato. L’asseverazione avviene attraverso l’invio della comunicazione Enea nella quale dovrà essere asseverata anche la congruità delle spese all’intervento eseguito; 
  • Trascorsi 5 giorni lavorativi dall’invio dell’asseverazione Enea, il soggetto abilitato all’apposizione del Visto di Conformità (Dottore commercialista/professionista abilitato) potrà inviare la comunicazione di cessione all’Agenzia delle Entrate; 
  • L’Agenzia delle Entrate si riserva di comunicare entro 5 giorni lavorativi l’esito positivo della cessione o la sospensione della stessa per 30 giorni, trascorsi i quali la cessione può essere rifiutata oppure proseguire secondo le modalità previste; 
  • In caso di esito positivo il credito sarà visibile sul cassetto fiscale del cessionario entro il 10 del mese successivo a quello in cui è stata inviata la comunicazione di cessione; 
  • Il cessionario dovrà poi confermare il credito sul proprio cassetto fiscale per concludere la procedura di cessione. 

Cosa si rischia con il Superbonus 2025

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate accerti il mancato rispetto, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, essa recupererà l’importo corrispondente alla detrazione non spettante. 

Il soggetto che dovrà corrispondere all’Agenzia delle Entrate tale importo è il beneficiario della detrazione. A titolo di esempio: il proprietario, il nudo proprietario, l’usufruttuario, l’inquilino, il comodatario ecc. 

L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato:

Il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario. In caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, è prevista la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi. 

Leggi anche la nostra guida completa sui bonus edilizi.

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