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Le novità introdotte dal d.l. 84/2025 

L’articolo 1, comma 1, lett. b) del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84 ha modificato varie norme del TUIR circoscrivendo il requisito della tracciabilità delle spese scomputabili dall’imponibile al territorio nazionale, non valendo tale requisito per le spese effettuate all’estero. 

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L’articolo 1(1)(b) del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 ha modificato varie norme del TUIR circoscrivendo il requisito della tracciabilità delle spese scomputabili dall’imponibile al territorio nazionale, non valendo tale requisito per le spese effettuate all’estero. 

Più nello specifico, l’Articolo 51(5)(quinto periodo) del DPR 917/1986 (TUIR), relativo ai redditi da lavoro dipendente, introduce l’incidentale “sostenute nel territorio dello stato”. Tale inserto delimita l’ambito territoriale di applicabilità della norma in parola al solo territorio nazionale e non già anche alle spese sostenute all’estero. Più in dettaglio, per ottenere il rimborso delle spese di viaggio, alloggio, viaggio e trasporto […] evitando che esse confluiscano nei redditi tassabili condizione indispensabile è che tali spese siano effettuate con mezzi tracciabili, quali versamenti bancari o postali ovvero altri pagamenti digitali riscontrabili dal fisco. Come ha avuto modo di chiarire l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 230/E/2020, “[l]’indicazione […] circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. […] si ritiene, in linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014 […] che “altri mezzi di pagamento” siano quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.  

Nello specifico, l’Agenzia affronta la questione della riferibilità a tale nozione dei pagamenti via smartphone”. Evidenziando come “[p]er l’uso del servizio occorr[a] aprire un account e collegarlo al proprio conto corrente bancario[, onde o]gni account è legato ad uno specifico utente e ad uno specifico dispositivo mobile [e che] il pagamento sia effettuato esattamente dal titolare del conto corrente”, l’Agenzia afferma che “tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dall’articolo 1, comma 679, della legge di stabilità del 2020, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria” (affermazione confortata dalla costante giurisprudenza della Cassazione che riconosce al denaro contante – c.d. “cash” – la natura per eccellenza di mezzo non tracciabile. Vedi ex multis Cass., sez. V, 3 dicembre 2024, Ord. n. 30899; Cass., sez. III, 23 giugno 2017, n. 15645). 

Tale vincolo non è invece imposto riguardo alle spese sostenute all’estero, ove i predetti pagamenti potrebbero non essere possibili per mancanza delle relative infrastrutture o tecnologie, il cui rimborso non incide sull’imponibile anche laddove le medesime siano state eseguite con mezzi non tracciabili, contante in primis. 

Come indicato dall’Articolo 1(2) del decreto in esame, “[l]e disposizioni di cui al comma 1, lettera b) [precedentemente enunciate] si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, i.e. dal 1 gennaio 2025. Detta diversamente, l’emendamento all’articolo 51(1)(quinto periodo) TUIR retroagisce coprendo tutte le spese –anche già effettuate – del corrente anno solare. 

Seguendo la medesima ratio, il decreto-legge in parola è intervenuto anche sull’Articolo 54 introducendo il comma 2-bis. La norma così novellata dispone così che, anche rispetto al reddito da lavoro autonomo, le spese “sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi” (per la definizione dei mezzi idonei vedi quanto affermato rispetto all’Articolo 51(1)(quinto periodo). 

Il medesimo principio, infine, si estende ai casi previsti dagli articoli 54-ter(5-bis), rimborsi e riaddebiti-redditi da lavoro autonomo, 54-septies(6-bis), altre spese-lavoro autonomo, 95(3-bis), spese per prestazioni di lavoro – Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti e 109(5-bis), norme generali sui componenti del reddito d’impresa.  

Fonti normative

Autorità Fonte Numero Data Link
Governo italiano Decreto legge n. 84/2025 84 17/06/2025 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 230/2020 230 29/07/2020 Leggi di più

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