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Trattamento del rimborso IVA per le stabili organizzazioni

L'Agenzia delle Entrate chiarisce una serie di interrogativi sul rimborso del credito IVA per stabili organizzazioni in Italia.

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L’istanza di interpello 87/2024, sollevata da una società di diritto inglese con stabile organizzazione in Italia, ha portato alla luce una serie di domande cruciali riguardo al rimborso del credito IVA.

In particolare, l’azienda chiedeva chiarimenti sulle procedure da seguire, considerando le recenti modifiche legislative e le disposizioni interpretative dell’Agenzia delle Entrate. Secondo tali disposizioni, a partire dal 1° gennaio 2021, e a seguito della Brexit, i gruppi IVA UK non producono più effetti da un punto di vista IVA italiano.

Proprio a seguito di queste novità l’azienda inglese pone diverse domande. 

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Il quesito dell’istante

Le domande poste dall’istante riguardavano principalmente tre aspetti: 

  • Applicabilità dell’art. 38­ter del DPR 633/72. La società aveva dubbi sull’applicabilità di questo articolo per il recupero del credito IVA maturato in Italia. Tali dubbi riguardavano il fatto che la richiesta dovesse essere fatta dalla casa madre, soggetto estero stabilito al di fuori dell’UE, presentando richiesta di rimborso IVA. 
  • Applicabilità dell’art. 30, comma 2, lett. e) del DPR 633/72. In caso di impossibilità di recupero del credito tramite richiesta di rimborso, l’azienda chiede se il recupero del credito IVA maturato in Italia possa essere richiesto attraverso la dichiarazione IVA annuale. La domanda nasce a seguito dell’interpello 314/2023.
  • Richiesta di rimborso IVA con riferimento all’anno 2023. L’istante desiderava sapere se potesse richiedere il rimborso del credito IVA per l’anno 2023 attraverso la dichiarazione IVA annuale. 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nonostante le recenti modifiche normative e interpretative, alcune procedure per il recupero del credito IVA restano invariate.

Rimane possibile, infatti, la richiesta di rimborso IVA prevista dall’Art. 38­ter del DPR 633/72, in quanto la stabile organizzazione realizza operazioni attive senza alcuna applicazione dell’IVA, venendo meno, quindi, la possibilità di compensare eventuale IVA a credito con l’IVA a debito (in quanto non vi è alcuna IVA a debito).

Applicabilità dell’art. 38ter del DPR 633/72

Riferendosi alla domanda n. 1, la risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in base alla normativa vigente, il soggetto in questione non può ottenere il rimborso dell’IVA per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi direttamente associati alla sua attività.

L’articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, stabilisce le condizioni per l’applicazione della reciprocità nell’ambito delle transazioni con soggetti non appartenenti alla Comunità Europea. Tuttavia, nel caso specifico descritto, le operazioni riguardanti servizi come deposito, manutenzione e formazione riguardano direttamente la struttura stabile all’estero del soggetto in questione, e non possono quindi rientrare nelle disposizioni dell’articolo 38-ter.

Di conseguenza, il soggetto deve richiedere il rimborso dell’eccedenza a credito IVA seguendo le disposizioni ordinarie contenute nell’articolo 38-bis, applicando i criteri stabiliti dagli articoli 30 o 34, comma 9, del decreto IVA. 

Applicabilità dell’art. 30, comma 2, lett. e) del DPR 633/72

Passando alla domanda n. 2, la risposta dell’Agenzia delle Entrate spiega che, in base alla normativa fiscale, il soggetto non può ottenere il rimborso del credito IVA in base al presupposto dell’articolo 30, comma 2, lettera e) del decreto IVA.

Questo articolo stabilisce i criteri per richiedere il rimborso dell’eccedenza del credito IVA, e la lettera e) si riferisce a situazioni specifiche descritte nell’articolo 17 del medesimo decreto, che riguardano i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25685 del 4 settembre 2023, ha chiarito che i soggetti non residenti con una stabile organizzazione in Italia non possono beneficiare del rimborso agevolato previsto dall’articolo 30, comma 2, lettera e).

Questo perché, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la posizione fiscale del soggetto non residente è totalmente connessa a quella della stabile organizzazione. Quindi il diritto al rimborso dell’IVA deve avvenire attraverso il meccanismo della detrazione.

Pertanto, nel caso descritto, l’eccedenza del credito IVA può essere riportata in detrazione o compensazione nell’anno successivo, o richiesta a rimborso solo se si verificano i presupposti previsti dagli articoli 30, comma 2 (esclusa la lettera e)), o 34, comma 9, del decreto IVA.

Richiesta di rimborso IVA con riferimento all’anno 2023

Affrontando la domanda n. 3, la risposta dell’Agenzia delle Entrate spiega che, in merito alla richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA maturata nel periodo d’imposta 2023, non è possibile applicare il presupposto previsto dall’articolo 30, comma 2, lettera d) del decreto IVA.

Questo articolo permette il rimborso dell’eccedenza detraibile al momento della presentazione della dichiarazione, quando il contribuente svolge principalmente operazioni non soggette all’IVA. Tuttavia, con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate dall’istante (la struttura stabile in Italia) alla Casa Madre (nel Regno Unito), la risposta ad interpello n. 314/2023 chiarisce che, a seguito della Brexit, queste prestazioni di servizi non rientrano più nel campo di applicazione dell’IVA, poiché il Regno Unito non è più un Paese membro dell’Unione Europea.

Di conseguenza, l’istante non può recuperare il credito IVA invocando il presupposto dell’articolo 30, comma 2, lettera d). Tuttavia, l’eccedenza del credito IVA può essere richiesta a rimborso se si verifica il presupposto dell’articolo 30, comma 3, del decreto IVA, che riguarda una minor eccedenza del triennio.

Si precisa che per i rimborsi erogati a partire dal periodo d’imposta 2021, non sarà necessario restituire quanto percepito, né saranno applicate sanzioni o interessi moratori, in conformità all’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che stabilisce che non saranno applicate sanzioni o interessi moratori se il contribuente si è attenuto alle indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria, anche se successivamente modificate. 

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Riferimenti Normativi

Risposta all'Interpello 87/2024

Fonte

Art. 38­ter del DPR 633/72

Fonte

Risposta all'Interpello 314/2023

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