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Stabile organizzazione in Italia

Guida sulla stabile organizzazione in Italia: definizione, cosa costituisce stabile organizzazione, tassazione in Italia.

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Cosa si intende per stabile organizzazione?

Per stabile organizzazione si intende una sede fissa di affari attraverso la quale un’impresa non residente esercita in tutto o in parte la propria attività nel territorio dello Stato.

In Italia, la stabile organizzazione è una delle soluzioni disponibili per svolgere un’attività nel Paese (attraverso quella che si definirebbe una filiale in Italia). In questo articolo forniremo la definizione di stabile organizzazione in Italia, cosa costituisce una stabile organizzazione (e cosa no) e come funziona la tassazione.

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Definizione di stabile organizzazione in Italia

La definizione italiana di stabile organizzazione, contenuta nell’articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è sostanzialmente allineata all’articolo 5 della Convenzione OCSE che delinea la definizione di stabile organizzazione a livello internazionale.

Il diritto tributario italiano considera due scenari distinti:

  • l’attività svolta in Italia da un operatore economico straniero attraverso una serie di beni materiali organizzati dall’operatore straniero (Stabile Organizzazione Materiale o Diretta);
  • la presenza di una persona, fisica o legale, che abitualmente negozia, definisce e conclude contratti in nome dell’impresa estera (Stabile Organizzazione Personale o Indiretta).

Nell’ambito della Legge di Bilancio 2018, è stata introdotta una nuova ipotesi di stabile organizzazione che può essere definita Stabile Organizzazione Immateriale o Digitale, ovvero una presenza economica significativa e continuativa dell’impresa estera sul territorio, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Stabile Organizzazione Personale e Digitale

I commi 2 e 3 dell’articolo 162 del TUIR elencano una serie di ipotesi idonee a costituire una stabile organizzazione (c.d. positive list).

Tuttavia, è bene sottolineare che l’elenco non è esaustivo, in quanto è sempre possibile per le autorità fiscali dimostrare che una sede fissa d’affari non compresa tra quelle espressamente indicate costituisce una stabile organizzazione.

Che cosa costituisce una stabile organizzazione materiale o digitale?

  • Una sede di direzione;
  • Una succursale;
  • Un ufficio;
  • Un’officina;
  • Un laboratorio;
  • Una miniera, un deposito, una cava e altri luoghi di estrazione di risorse naturali;
  • Una presenza economica significativa e continuativa senza struttura fisica;
  • Cantieri di costruzione o assemblaggio con durata superiore a tre mesi.

Che cosa non costituisce una stabile organizzazione materiale o digitale?

Il comma 4 dell’art. 162 prevede un elenco di ipotesi che, analogamente al modello OCSE, sono considerate irrilevanti ai fini dell’esistenza di una stabile organizzazione (c.d. negative list):

  • l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  • la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  • la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello o svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
  • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività appena menzionate.

La caratteristica comune delle varie ipotesi elencate è la loro funzione preparatoria o ausiliaria rispetto all’attività principale dell’impresa, sul presupposto che solo quest’ultima è suscettibile di configurare una stabile organizzazione.

Anti-fragmentation rule

Queste attività non sono più considerate escluse se una base fissa utilizzata da un’impresa o da un’impresa “strettamente collegata”:

  • svolge la propria attività nello stesso luogo o in un altro luogo che costituisce una stabile organizzazione;
  • se l’attività risultante dalla combinazione delle attività delle due imprese nello stesso luogo o in due luoghi diversi non risulta di natura preparatoria o ausiliaria.

Questa regola è generalmente chiamata anti-fragmentation rule e mira a prevenire qualsiasi tentativo da parte di un’impresa multinazionale di evitare lo status di stabile organizzazione attraverso la frammentazione di un’attività unitaria in diverse unità più piccole le cui attività potrebbero essere considerate ausiliarie se considerate singolarmente.

Stabile Organizzazione Personale

Oltre alla “presenza materiale”, una stabile organizzazione può, se sono soddisfatti alcuni elementi, anche essere individuata nella presenza di una sola persona (fisica o giuridica). Ciò avviene in presenza di soggetti che hanno ed esercitano abitualmente il potere di rappresentare l’impresa estera nel Paese.

Che cosa costituisce una stabile organizzazione personale?

Il paragrafo 6 dell’articolo 162 fornisce la definizione di agente dipendente, che costituisce stabile organizzazione se:

  • agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente;
  • conclude abitualmente contratti o agisce al fine di concludere contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa;
  • i contratti sono: 
    • conclusi in nome dell’impresa, o
    • relativi al trasferimento della proprietà, o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, o
    • relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa.

Che cosa non costituisce una stabile organizzazione personale?

L’agente dipendente non costituisce una stabile organizzazione se l’attività svolta si limita allo svolgimento delle attività elencate nella negative list (comma 4 dell’articolo 162) e che hanno carattere preparatorio o ausiliario.

Inoltre, il comma 7 dell’articolo 162 fornisce la definizione di agente indipendente, che non costituisce una stabile organizzazione di un’impresa non residente se:

  • è indipendente dall’impresa non residente committente, e
  • agisce per conto dell’impresa estera nell’ambito delle sue attività ordinarie.

Come viene tassata la stabile organizzazione in Italia

La presenza di una stabile organizzazione costituisce il presupposto per la tassazione dell’attività economica produttiva di reddito svolta dall’impresa estera in Italia.

Quale reddito è attribuibile alla stabile organizzazione?

L’articolo 152 del TUIR stabilisce che il reddito imponibile realizzato da un’impresa estera nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione è determinato sulla base degli utili e delle perdite ad essa attribuibili.

Questa definizione riflette l’approccio della functionally separate entity sviluppato dall’OCSE, che mira a determinare il reddito prodotto dalla stabile organizzazione come se fosse stata un’entità separata e indipendente dalla sede principale.

Imposta sui redditi delle società in Italia

Il regime fiscale applicabile alle stabili organizzazioni è lo stesso delle società italiane.

Di conseguenza, una stabile organizzazione è soggetta all’IRES e all’IRAP. Entrambe le imposte sono determinate sulla base del bilancio redatto secondo i principi contabili applicabili alle imprese residenti.

Le aliquote standard sono le seguenti:

  • 24% per l’IRES
  • 3,9% per l’IRAP

Cosa succede se una società estera costituisce stabile organizzazione in Italia

Se l’attività svolta dalla società estera costituisce una stabile organizzazione in Italia, ci sono 2 soluzioni:

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Riferimenti Normativi

Articolo 5 della Convenzione OCSE

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Articolo 162 del TUIR

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Articolo 152 del TUIR

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