Home » Rimborso IVA sostenuta per trasferte all’estero
Sapevi che è possibile fare richiesta per recuperare l’IVA sostenuta per spese di viaggio all’estero? A&P può aiutarvi con il recupero IVA per spese relative a soggiorni in albergo, consumazioni nei ristoranti, noleggio auto e tanto altro (disciplinato dalla Direttiva 2008/9).
Studio A&P supporta aziende e privati nelle loro attività in Italia e nel mondo con assistenza personalizzata in materia di global mobility e adempimenti fiscali in Italia e all’estero.
Parliamo italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco
Questo servizio è rivolto alle aziende italiane operanti a livello internazionale che effettuano un alto numero di trasferte all’interno dell’Unione Europea, e non solo.
Lo Studio A&P può aiutarvi ad ottimizzare i costi correlati all’invio dei dipendenti all’estero attraverso il recupero dell’IVA sulle principali categorie di spesa, come per alberghi, ristoranti e noleggio auto.
e report fatture
della richiesta di rimborso
Dopo aver valutato la situazione specifica del cliente, il nostro team di consulenti fiscali vi guiderà passo per passo nella predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di rimborso IVA.
Per la buona riuscita del rimborso è fondamentale che il documento di spesa sia intestato all’azienda e che sia riportato anche il nome del dipendente che ha usufruito del servizio (art. 51 c. 5 del TUIR).
La raccolta documentale avverrà tramite una piattaforma dedicata e, successivamente, Arletti & Partners si occuperà di presentare la richiesta di rimborso tramite il canale Entratel dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa europea.
1. Limiti temporali
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di rimborso è il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. La richiesta può essere presentata per l’IVA sostenuta nell’arco di un intero anno civile, oppure per un periodo non inferiore a tre mesi.
2. Limiti di rimborso
L’importo dell’IVA richiesta a rimborso non può essere inferiore a €400,00 se il periodo di riferimento è inferiore ad un anno civile ma non inferiore a tre mesi. L’importo minimo dell’IVA rimborsabile non può invece essere inferiore a €50,00 se la richiesta è riferita ad un intero anno civile.
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