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Nuovo Regime agevolato per i Lavoratori Impatriati: Continuità del rapporto di lavoro nei trasferimenti infragruppo

L'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito ai requisiti temporali in caso di continuità del rapporto di lavoro nei trasferimenti infragruppo.

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Consulenza per Regime Impatriati

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 41/2025, ha fornito nuovi dettagli in merito al regime agevolativo previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, destinato ai lavoratori impatriati.

In particolare, sono stati chiariti gli aspetti legati all’estensione del periodo minimo di residenza all’estero per chi rientra a lavorare per una società appartenente allo stesso gruppo presso cui aveva già prestato servizio in Italia prima dell’espatrio.  

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Il quesito posto

Un contribuente italiano, residente in Francia, ha lavorato in Italia dal 2015 al 2018 per due diverse aziende. Nel 2018 si è trasferito in Francia per lavorare presso una società appartenente allo stesso gruppo della società italiana in cui era stato impiegato nel biennio 2015-2016. Il contribuente prevede di rientrare in Italia nel 2025 per lavorare nuovamente presso la stessa società italiana.  

Il cittadino richiede quindi se possa beneficiare del regime agevolato per il periodo d’imposta 2025 e per i successivi quattro anni, avendo trascorso sei anni all’estero. Inoltre, chiede chiarimenti sull’eventuale prolungamento del periodo minimo di permanenza all’estero applicabile per chi rientra a lavorare nella stessa azienda o in una società del gruppo. 

La normativa di riferimento

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023 regola il nuovo regime fiscale agevolato dedicato ai lavoratori impatriati, applicabile a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2024 in poi.

Questo prevede che i redditi da lavoro dipendente, assimilati e i redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni siano tassati solo sul 50% del loro ammontare fino a un tetto massimo annuo di €600.000, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: 

  • Il contribuente si impegni a mantenere la residenza fiscale italiana per almeno 4 periodi d’imposta;  
  • Non sia stato fiscalmente residente in Italia nei 3 periodi precedenti al trasferimento; 
  • L’attività lavorativa venga svolta prevalentemente in Italia;  
  • Il lavoratore possieda i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Una specifica norma riguarda chi si trasferisce in Italia per lavorare in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero, o in una società dello stesso gruppo.  Nel caso in cui quindi ci sia continuità tra il datore di lavoro estero e quello di rientro in Italia, il periodo minimo di permanenza all’estero rispetto ai tre aumenta a:  

  • 6 anni per chi non era stato precedentemente impiegato in Italia dalla stessa società o da società dello stesso gruppo;  
  • 7 anni se il soggetto aveva già lavorato per lo stesso datore di lavoro o per una società del gruppo prima dell’espatrio.  

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Riguardo al caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il periodo minimo di permanenza all’estero applicabile è di 6 anni dato che il contribuente, pur tornando a lavorare per una società facente parte dello stesso gruppo, non era stato impiegato dalla stessa nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all’estero, avendo lavorato per lo stesso datore di lavoro (società/gruppo) solo nel periodo 2015-2016.  

Poiché il contribuente ha trascorso effettivamente 6 anni continuativi in Francia prima di pianificare il rientro nel 2025, soddisfa il requisito temporale richiesto per accedere all’agevolazione. Tuttavia, è essenziale che vengano rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dalla normativa, tra cui la residenza fiscale continuativa in Italia per un minimo di 4 periodi di imposta e lo svolgimento dell’attività principalmente sul territorio nazionale.  

Conclusioni

La risposta dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento significativo sui requisiti temporali per accedere al regime agevolato, ponendo particolare attenzione alla continuità tra il datore di lavoro prima e dopo il rientro in Italia. 

L’Agenzia specifica come la valutazione del requisito della residenza estera debba essere effettuata in relazione al “periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia”, verificando se, al rientro in Italia, la persona continui a lavorare presso lo stesso datore di lavoro (società/gruppo) per il quale ha lavorato all’estero “durante il periodo di imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento”. 

Allo stesso modo, per la valutazione dell’estensione del periodo di residenza estera a sette anni, è necessario verificare la coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato in Italia nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all’estero e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia. 

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