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Nuovo Regime Impatriati: Continuità del rapporto di lavoro nei trasferimenti infragruppo

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L'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito ai requisiti temporali in caso di continuità del rapporto di lavoro nei trasferimenti infragruppo.

Indice dei Contenuti

Consulenza sul Regime impatriati: requisiti e vantaggi

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L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 41/2025, ha fornito nuovi dettagli in merito al regime agevolativo previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, destinato ai lavoratori impatriati.

E’ stata chiarita l’estensione del periodo minimo di residenza estera per chi rientra a lavorare nello stesso gruppo italiano.

Scopri di più sul nuovo regime impatriati.

Il quesito posto

Un contribuente italiano, residente in Francia, ha lavorato in Italia dal 2015 al 2018 per due diverse aziende. Nel 2018 si trasferì in Francia, lavorando per società dello stesso gruppo già impiegato in Italia 2015‑2016.. Il contribuente prevede di rientrare in Italia nel 2025 per lavorare nuovamente presso la stessa società italiana.  

Il cittadino richiede se può beneficiare regime agevolato dal 2025 e per quattro anni, avendo sei anni estero. Inoltre, si chiedono chiarimenti sul prolungamento periodo minimo estero previsto per chi rientra nella stessa azienda o gruppo.

La normativa di riferimento

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023 regola il nuovo regime fiscale agevolato dedicato ai lavoratori impatriati, applicabile a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2024 in poi.

Questo prevede che i redditi da lavoro dipendente, assimilati e i redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni siano tassati solo sul 50% del loro ammontare fino a un tetto massimo annuo di €600.000, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: 

  • Il contribuente si impegni a mantenere la residenza fiscale italiana per almeno 4 periodi d’imposta;  
  • Non sia stato fiscalmente residente in Italia nei 3 periodi precedenti al trasferimento; 
  • L’attività lavorativa venga svolta prevalentemente in Italia;  
  • Il lavoratore possieda i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Norma specifica riguarda chi rientra in Italia per lavorare con stesso datore o società del gruppo. Nel caso in cui quindi ci sia continuità tra il datore di lavoro estero e quello di rientro in Italia, il periodo minimo di permanenza all’estero rispetto ai tre aumenta a:  

  • 6 anni per chi non era stato precedentemente impiegato in Italia dalla stessa società o da società dello stesso gruppo;  
  • 7 anni se il soggetto aveva già lavorato per lo stesso datore di lavoro o per una società del gruppo prima dell’espatrio.  

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Riguardo al caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il periodo minimo di permanenza all’estero applicabile è di 6 anni dato che il contribuente, pur tornando a lavorare per una società facente parte dello stesso gruppo, non era stato impiegato dalla stessa nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all’estero, avendo lavorato per lo stesso datore di lavoro (società/gruppo) solo nel periodo 2015-2016.  

Avendo trascorso sei anni continuativi in Francia, il contribuente soddisfa requisito temporale per agevolazione al rientro 2025. Occorre rispettare due condizioni normative: residenza fiscale continuativa in Italia per 4 periodi di imposta e attività svolta sul territorio.

Conclusioni

La risposta dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento significativo sui requisiti temporali per accedere al regime agevolato, ponendo particolare attenzione alla continuità tra il datore di lavoro prima e dopo il rientro in Italia. 

L’Agenzia specifica come la valutazione del requisito della residenza estera debba essere effettuata in relazione al “periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia”, verificando se, al rientro in Italia, la persona continui a lavorare presso lo stesso datore di lavoro (società/gruppo) per il quale ha lavorato all’estero “durante il periodo di imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento”. 

Allo stesso modo, per la valutazione dell’estensione del periodo di residenza estera a sette anni, è necessario verificare la coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato in Italia nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all’estero e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia. 

Quadro normativo

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