Il regime speciale per lavoratori impatriati (comunemente conosciuto anche come rientro dei cervelli) fu introdotto nell’ordinamento italiano nel 2015 con l’obiettivo di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire contestualmente lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese (Art. 16 del D.L.gs. 14 settembre 2015, n. 147).
A partire dal periodo di imposta 2019, il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 ha ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo, incrementando i vantaggi fiscali concessi e ampliando l’ambito soggettivo della norma. Infatti, per gli impatriati non era più necessario rivestire ruoli direttivi, ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Il nuovo regime speciale per lavoratori impatriati
Il D.L.gs. n. 209 del 27 dicembre 2023, ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023, riscrive radicalmente la disciplina riguardante il regime agevolativo degli impatriati.
Il “Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” si applica a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024 (art. 5 D.L.gs. n. 209 del 27 dicembre 2023).
Il previgente regime di cui all’art. 16 del D.L.gs. 14 settembre 2015, n. 147 può essere invece applicato a coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.
Differenze tra il vecchio e il nuovo regime impatriati
Di seguito sono schematizzati i requisiti per richiedere l’agevolazione:
Vecchio regime impatriati Art. 16 del D.L.gs. 147/2015 In vigore dal 21/05/2022 al 29/12/2023 | Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati Art. 5 D.Lgs. 209/2023 In vigore dal 29/12/2023 | |
Anni di residenza all’estero | 2 periodi di imposta |
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Anni di residenza in Italia | 2 anni | 4 anni |
Redditi agevolabili |
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Limite del reddito annuo agevolabile | Nessuna | Limite annuo di 600.000 € |
Agevolazione |
| Reddito imponibile al 50% Reddito imponibile al 40% in presenza di un figlio minore |
Durata |
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Attività lavorativa svolta in Italia |
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Qualificazione o specializzazione | Nessuna | Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione |
Nuovi requisiti per i lavoratori impatriati
Secondo le nuove disposizioni, i redditi prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, entro il limite annuo di €600.000, concorrono alla formazione del reddito complessivo (i.e. reddito imponibile IRPEF) limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni.
Residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni
I lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente ad almeno quattro anni.
Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
Residenza fiscale all’estero nei 3 anni precedenti
I lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento.
Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
- Sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- Sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
Come nella precedente versione dell’agevolazione, anche per il “nuovo regime agevolativo” è espressamente ammesso l’accesso al beneficio per i cittadini italiani non iscritti all’AIRE che siano in grado di dimostrare la residenza estera pregressa ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni.
Attività lavorativa e tipi di reddito
- L’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato.
- I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.L.gs. 28 giugno 2012, n. 108 e dal D.L.gs. 9 novembre 2007, n. 206.
- The tax benefits are applicable to the following incomes (also included in the previous regime):
- I redditi di lavoro dipendente
- I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- I redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni
Agevolazione del 60% per i lavoratori impatriati
È prevista poi un’agevolazione rafforzata, pari al 60%, che opera solo nei seguenti casi:
- Il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- In caso di nascita di un figlio, ovvero, di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime; in tale ipotesi, la fruizione del beneficio decorre dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.
La maggiore agevolazione, si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
Durata ed estensione del regime impatriati
Il beneficio fiscale del nuovo regime impatriati si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Come in precedenza, la durata “ordinaria” dell’agevolazione è stabilita in cinque periodi di imposta.
Il nuovo regime, tuttavia, non prevede la facoltà di prolungare la durata ordinaria dell’agevolazione.
È fatta salva l’applicazione per un ulteriore triennio limitatamente ai soggetti che:
- Trasferiscono la loro residenza anagrafica nell’anno 2024 e
- Hanno acquistato, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento, un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale.
L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis”.