Insight

Rientro dei Cervelli: la nuova disciplina per lavoratori impatriati

Il Decreto Legge n. 209/2023 ha ridefinito le norme relative al regime speciale per lavoratori impatriati. Scopri i nuovi requisiti e agevolazioni.
Condividi:

Indice dei Contenuti

Il regime speciale per lavoratori impatriati (comunemente conosciuto anche come rientro dei cervelli) fu introdotto nell’ordinamento italiano nel 2015 con l’obiettivo di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire contestualmente lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese (Art. 16 del D.L.gs. 14 settembre 2015, n. 147).

A partire dal periodo di imposta 2019, il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 ha ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo, incrementando i vantaggi fiscali concessi e ampliando l’ambito soggettivo della norma. Infatti, per gli impatriati non era più necessario rivestire ruoli direttivi, ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Il nuovo regime speciale per lavoratori impatriati

Il D.L.gs. n. 209 del 27 dicembre 2023, ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023, riscrive radicalmente la disciplina riguardante il cosiddetto “rientro dei cervelli”.

Il “Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” si applica a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024 (art. 5 D.L.gs. n. 209 del 27 dicembre 2023).

Il previgente regime di cui all’art. 16 del D.L.gs. 14 settembre 2015, n. 147 continua invece ad applicarsi, nel rispetto dei relativi requisiti, a coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023. Per i rapporti di lavoro sportivo, la disciplina transitoria si applica se il relativo contratto è stato stipulato entro tale data.

A partire dal 1° gennaio 2027, le regole oggi contenute nell’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 confluiranno nell’art. 225 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.Lgs. n. 117/2026. Il decreto è entrato in vigore il 4 luglio 2026, ma le nuove disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 2027. I requisiti descritti di seguito continuano pertanto a essere valutati in base alle disposizioni applicabili al periodo d’imposta di riferimento.

Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2027, la nuova agevolazione per i lavoratori impatriati non è cumulabile con il regime opzionale di imposta sostitutiva sui redditi esteri (c.d. flat tax), oggi disciplinato dall’art. 24-bis del TUIR. La norma sulla decorrenza fa riferimento espressamente ai trasferimenti dal 2027: questa nuova limitazione non si applica automaticamente ai lavoratori che si sono trasferiti in Italia in precedenza.

Differenze tra il vecchio e il nuovo regime impatriati

Di seguito sono schematizzati i requisiti per richiedere l’agevolazione per il rientro dei cervelli:

Vecchio regime impatriati Art. 16 del D.L.gs. 147/2015 In vigore dal 21/05/2022 al 29/12/2023 Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati Art. 5 D.Lgs. 209/2023 In vigore dal 29/12/2023
Anni di residenza all’estero 2 periodi di imposta
  • 3 periodi di imposta
  • 6 o 7 periodi di imposta se la prestazione è svolta in favore del medesimo datore di lavoro, residente in Italia o all’estero, ovvero di un altro soggetto appartenente allo stesso gruppo ai sensi dell’art. 5, comma 2. Il requisito di sei o sette periodi di imposta dipende dalla storia lavorativa pregressa del lavoratore in Italia.
Anni di residenza in Italia 2 anni 4 anni
Redditi agevolabili
  • Reddito di lavoro dipendente e assimilato,
  • Reddito da lavoro autonomo,
  • Reddito d’impresa dell’imprenditore individuale
  • Reddito di lavoro dipendente e assimilato,
  • Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
Limite del reddito annuo agevolabile Nessuna Limite annuo di 600.000 € di reddito agevolabile. L’eccedenza resta tassata secondo le regole ordinarie; il superamento del limite non comporta, di per sé, la perdita del regime.
Agevolazione
  • Reddito imponibile al 30%
  • Reddito imponibile al 10% per i trasferimenti al sud Italia
  • Reddito imponibile al 50% per gli sportivi
  • Reddito imponibile al 50%
  • Reddito imponibile al 40% se il lavoratore si trasferisce con un figlio minorenne, ovvero se nasce o viene adottato un minore durante il periodo agevolato, purché residente in Italia. Non è richiesto che il figlio sia fiscalmente a carico.
Durata
  • 5 periodi di imposta
  • 5 + 5 periodi di imposta con almeno un figlio minorenne o a carico, o acquisto di un immobile nei dodici mesi precedenti al trasferimento in Italia o successivamente al trasferimento purché entro e non oltre i primi cinque periodi di imposta.
  • 5 periodi di imposta
  • 5 + 3 periodi di imposta con iscrizione anagrafica nel 2024 e acquisto di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale entro il 31.12.2023)
Attività lavorativa svolta in Italia
  • Non necessaria la discontinuità con l’attività svolta prima del trasferimento (eccezione dell’ipotesi di distacco)
  • L’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano.
  • La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
  • L’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano.
Qualificazione o specializzazione Nessuna Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, oppure precedente attività di ricerca, anche applicata, nelle tecnologie di intelligenza artificiale, in base alla modifica in vigore dal 10 ottobre 2025.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i soggetti in possesso dei requisiti che si sono trasferiti in Italia tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019 possono accedere anche al quinquennio aggiuntivo previsto dal vecchio regime. L’estensione decorre subito dopo il primo quinquennio.

Nuovi requisiti per i lavoratori impatriati

Secondo le nuove disposizioni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del Tuir concorrono alla formazione del reddito complessivo (i.e. reddito imponibile IRPEF) limitatamente al 50% del loro ammontare, fino a un importo complessivo annuo di €600.000, al ricorrere delle seguenti condizioni. L’eventuale reddito agevolabile eccedente tale limite resta interamente tassato secondo le regole ordinarie. La quota imponibile ridotta al 40% può applicarsi nei casi che coinvolgono figli, descritti di seguito.

Residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni

I lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente ad almeno quattro anni.

Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Residenza fiscale all’estero nei 3 anni precedenti

I lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento.

Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

  • Sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • Sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Il requisito dei sei o sette periodi d’imposta può applicarsi anche quando il lavoratore rientra come lavoratore autonomo e presta servizi all’ex datore di lavoro o al suo gruppo. Il cambio della qualificazione contrattuale non comporta, di per sé, il venir meno del requisito esteso di residenza all’estero.

Come nella precedente versione dell’agevolazione, anche per il “nuovo regime agevolativo” è espressamente ammesso l’accesso al beneficio per i cittadini italiani non iscritti all’AIRE che siano in grado di dimostrare la residenza estera pregressa ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Attività lavorativa e tipi di reddito

  1. L’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. Può rilevare anche il lavoro da remoto svolto dall’Italia per un datore di lavoro estero, purché l’attività sia svolta in modo prevalente in Italia e siano soddisfatti tutti gli altri requisiti, compreso il periodo di residenza all’estero applicabile.
  2. I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.L.gs. 28 giugno 2012, n. 108 e dal D.L.gs. 9 novembre 2007, n. 206.
  3. L’agevolazione si applica ai seguenti redditi (agevolabili anche nel precedente regime):
    • I redditi di lavoro dipendente
    • I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
    • I redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni

Agevolazione del 60% per i lavoratori impatriati

È prevista poi un’agevolazione rafforzata, pari al 60%, che opera solo nei seguenti casi:

  1. Il lavoratore si trasferisce in Italia con almeno un figlio minorenne. Non è necessario che il figlio sia fiscalmente a carico;
  2. In caso di nascita di un figlio, ovvero, di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime; in tale ipotesi, la fruizione del beneficio decorre dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

La maggiore agevolazione, si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che entrambi i genitori possono fruire dell’agevolazione rafforzata se ciascuno soddisfa le condizioni richieste. Il compimento dei 18 anni da parte del figlio dopo il trasferimento del lavoratore non determina, di per sé, la cessazione dell’agevolazione rafforzata. La quota imponibile del 40% può applicarsi anche quando i figli minorenni si sono trasferiti in Italia prima del lavoratore, purché risiedano in Italia durante il periodo di fruizione dell’agevolazione.

Durata ed estensione del rientro dei cervelli

Il beneficio fiscale del nuovo regime impatriati si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Come in precedenza, la durata “ordinaria” dell’agevolazione è stabilita in cinque periodi di imposta.

Il nuovo regime, tuttavia, non prevede la facoltà di prolungare la durata ordinaria dell’agevolazione.

È fatta salva l’applicazione per un ulteriore triennio limitatamente ai soggetti che:

  • Trasferiscono la loro residenza anagrafica nell’anno 2024 e
  • Hanno acquistato, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento, un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale.

L’agevolazione è soggetta alla disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis”. Tali limiti sono rilevanti soprattutto per i lavoratori autonomi e i professionisti, più che per i lavoratori dipendenti. Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a una medesima impresa unica non può superare €300.000 in un periodo di tre anni. Tale soglia è riferita al valore del beneficio fiscale e degli altri aiuti rilevanti, non al tetto annuo di €600.000 di reddito agevolabile previsto dal regime impatriati. Per i settori dell’agricoltura e della pesca si applicano regole distinte.

Consulenza sul Regime impatriati: requisiti e vantaggi

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 209 5 Leggi di più
Governo italiano D.Lgs. n. 147/2015 147/2015 / Leggi di più
Agenzia delle Entrate Circolare N.33/E del 2020 33 / Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 08/2026 08 / 23/02/2026 Leggi di più
Governo italiano D.L. n. 21/2022 21/2022 12-quater (1, 3) 21/03/2022 Leggi di più
Governo italiano Legge n. 132/2025 132/2025 22 (1) 23/09/2025 Leggi di più
Governo italiano D.L. n. 38/2026 38/2026 2 27/03/2026 Leggi di più
Governo italiano D.Lgs. n. 117/2026 117/2026 225, 246 (7), 376, 377 19/06/2026 Leggi di più
Commissione Europea Regolamento (UE) 2023/2831 2023/2831 3, 5 13/12/2023 Leggi di più
Governo italiano D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019 34/2019 5 30/04/2019 Leggi di più
A&P servizio correlato:

Regime Impatriati: le agevolazioni fiscali

Studio A&P fornisce un’assistenza completa per l’accesso al regime fiscale degli impatriati in Italia, tra cui preparazione della domanda, supporto durante la negoziazione del contratto di lavoro, eventuale consulenza con l’Agenzia delle Entrate e l’applicazione del beneficio attraverso la dichiarazione dei redditi.

Contattaci per questo servizio

308

Compila il form per ottenere una risposta dai nostri esperti

Insights Correlati

Income Tax Law
L'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito ai requisiti temporali in caso di continuità del rapporto di lavoro nei trasferimenti infragruppo....
Income Tax Law
Risposta dell'Agenzia delle Entrate riguardo la richiesta di estensione per un secondo quinquennio del regime per i lavoratori impatriati....
Income Tax Law

Nuove misure fiscali per attirare i pensionati stranieri in Italia La Legge di Bilancio Italiana del 2019 ha introdotto un nuovo regime fiscale speciale, per attirare i pensionati stranieri in...

Loading...

News Correlate

Income Tax Law
L'Agenzia delle Entrate ha ribadito l’incompatibilità tra regime per lavoratori impatriati e l’apertura di una posizione IVA con regime forfettario...
Taxes Covered Art 3 OECD
Scopri quali categorie di lavoratori possono accedere all'estensione dell'agevolazione del regime impatriati....
Income Tax Law
Quattro risposte ad interpelli da parte dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito importanti aspetti riguardo requisiti di qualificazione, durata minima di residenza all'estero e condizioni per chi si trasferisce in italia...

Servizi Correlati