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Nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate: compatibilità tra regime impatriati e incentivi per ricercatori e docenti

L'Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di usufruire contemporaneamente del regime impatriati e degli incentivi per il rientro di ricercatori e docenti.
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Indice dei Contenuti

Consulenza sul Regime impatriati: requisiti e vantaggi

Con interpello n. 16 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della compatibilità fra il nuovo regime per lavoratori impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) e gli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all’estero (art. 44 del DL 78/2010).

In merito, l’Agenzia ha fornito un’interessante apertura interpretativa, affermando che i due regimi agevolativi possono essere fruiti contemporaneamente per redditi che derivano da attività diverse, fermo restando che debbano essere rispettati i requisiti previsti da ciascuna norma. 

Scopri di più sul regime speciale per lavoratori impatriati.

Il caso esaminato

La richiesta d’interpello all’Agenzia riguarda un soggetto che, dopo aver vissuto e lavorato in Spagna, torna in Italia trasferendo nel nostro Paese la propria residenza fiscale. L’interpello è quindi incentrato sulla situazione di un contribuente che, nel periodo d’imposta 2025, eserciterà in Italia due distinte attività: 

  • Lavoratore autonomo in campo medico-odontoiatrico. 
  • Incarico di professore associato in un’università italiana. 

L’agenzia ha confermato che, nel rispetto dei requisiti normativi, il contribuente avrà la possibilità di: 

  • Trarre vantaggio dal nuovo regime per i lavoratori impatriati per quanto concerne i redditi derivanti dall’attività di medico odontoiatra, e quindi in questo caso godere di una detassazione del 50% del reddito imponibile
  • Applicare gli incentivi per docenti e ricercatori sui redditi derivanti dall’attività accademica, che prevede un’esenzione del 90% del reddito imponibile

Cosa prevedeva la normativa in passato

Questa visione rappresenta un’importante evoluzione rispetto a quanto osservato in passato, poiché essa amplia le opportunità per i contribuenti che si reinsediano in Italia e che svolgono multiple attività. 

In passato, la cumulabilità tra diversi regimi agevolativi era esplicitamente esclusa dalle seguenti disposizioni normative: 

Tali disposizioni riflettevano un approccio restrittivo, ribadito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, come nella circolare n. 17/2017, che chiariva l’impossibilità di beneficiare contemporaneamente di più agevolazioni per lo stesso periodo d’imposta. Tuttavia, era consentito fruire di un’agevolazione per alcune annualità e di un’altra per le annualità rimanenti, purché rispettati i requisiti richiesti. 

L’assenza di qualsiasi richiamo a condizioni di incompatibilità tra più regimi agevolativi nel nuovo regime impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023), l’Agenzia ha rivisto il proprio approccio, adottando una posizione più favorevole ai contribuenti. 

Implicazioni pratiche

L’interpretazione fornita dall’Agenzia può avere ampie implicazioni, sia per i contribuenti in procinto di rientrare in Italia sia per coloro che hanno già trasferito la residenza fiscale. In particolare: 

  • I contribuenti già rientrati nel 2024, che svolgono più attività e hanno richiesto un solo regime agevolativo, potrebbero ora valutare l’applicazione del secondo beneficio, integrando il modello REDDITI 2025. 
  • L’approccio estensivo potrebbe applicarsi anche al rapporto tra il regime impatriati e quello per neo-residenti (art. 24-bis del TUIR), purché i redditi agevolati siano di diversa fonte (italiana per gli impatriati ed estera per i neo-residenti). 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

Regime Impatriati: le agevolazioni fiscali

Studio A&P fornisce un’assistenza completa per l’accesso al regime fiscale degli impatriati in Italia, tra cui preparazione della domanda, supporto durante la negoziazione del contratto di lavoro, eventuale consulenza con l’Agenzia delle Entrate e l’applicazione del beneficio attraverso la dichiarazione dei redditi.

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