Con la risposta N.159 del 2024 l’Agenzia delle Entrate risponde positivamente al quesito se sia possibile estendere per un secondo quinquennio il regime per lavoratori impatriati, ex Art 16 del D. Legislativo N.147/2015, dopo aver usufruito del regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti, ex Art 24 bis del TUIR ed essere in seguito passati al regime impatriati.
Il caso in oggetto
Si tratta di un cittadino italiano, residente negli Stati Uniti per oltre 10 anni e rientrato in Italia il 18 aprile 2019. Al rientro ha chiesto di usufruire del regime speciale per neo-residenti, previsto dall’Art 24 bis del TUIR. Ha quindi usufruito del regime per neo-residenti per gli anni 2019, 2020 e 2021.
L’istante ha poi revocato l’adesione all’opzione ed ha applicato il regime per lavoratori impatriati per gli anni 2022 e 2023. Con il 2023 si compie dunque il quinquennio di applicazione, dapprima del regime neo-residenti (dal 2019 al 2021) e poi del regime impatriati (2022 e 2023).
L’istante chiede, attraverso l’interpello, di poter estendere a un ulteriore periodo di cinque anni il regime impatriati, in quanto in possesso dei requisiti richiesti a questo fine, come da Art 5, comma 2-bis del Decreto Crescita.
I requisiti previsti dalla normativa
Al momento della richiesta il contribuente deve soddisfare alternativamente uno di questi due requisiti:
- Avere almeno un figlio minorenne a carico (anche in affido preadottivo), oppure
- Avere acquistato un immobile residenziale, anche in comproprietà con un familiare, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione-pena la restituzione del beneficio fruito.
L’estensione si perfeziona con il pagamento, mediante Modello F24, di una somma pari al 10% dei redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo percepiti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L’istante ha, in questo caso specifico, acquistato un immobile residenziale nel novembre 2022 e soddisfa quindi i requisiti richiesti dall’Art 5 per l’estensione del regime impatriati.
Il regime per neo-residenti
Ricordiamo che il regime per neo-residenti, scelto dall’Istante al suo rientro in Italia, è in vigore dal 01/01/2017.
Prevede che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’Art.2, comma 2, possono optare per un regime fiscale agevolato per i redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri dell’Art 165 del TUIR.
Su questi redditi è dovuta una imposta sui redditi forfetaria, a prescindere dall’entità dei redditi stessi, di €100.000 per ogni periodo d’imposta. I familiari (ex Art 433 C.C.) del neo-residente sono invece tenuti a versare un’imposta forfetaria di €25.000 ciascuno, se interessati all’applicazione del regime.
I neo-residenti possono usufruire del regime a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. Si tratta del regime cosiddetto “dei super-ricchi”.
L’imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Come esercitare l’opzione
L’opzione viene esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a una specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, ed è revocabile. Tuttavia, una volta revocata, l’opzione non può più essere esercitata.
Nel caso in esame, l’Istante ha revocato l’opzione per il regime neo-residenti e ha usufruito invece del regime per lavoratori impatriati, di cui all’Art 16 del D.lgs. 147/2015, per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
Il regime impatriati
Va ricordato che la Circolare 17/2017 chiarisce poi che i regimi agevolativi in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia sono esclusivi e fra loro non cumulabili nello stesso periodo d’imposta per lo stesso contribuente. Tuttavia la stessa Circolare non esclude la possibilità di utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d’imposta differenti, in quanto un contribuente può fare affidamento su un altro regime agevolativo introdotto nell’ordinamento in un momento successivo alla scelta effettuata.
Il regime impatriati prevede che, per chi rientra in Italia dopo almeno tre anni di residenza fiscale all’estero, si applichi un regime fiscale favorevole ai soli redditi da lavoro dipendente o lavoro autonomo (in questo caso, lavoro dipendente), ma non ai redditi da capitali e da investimenti esteri, che rimangono invece soggetti a IVIE (per proprietà immobiliari) e IVAFE (investimenti finanziari).
Il regime è applicabile per un quinquennio e, al termine di questo, è rinnovabile per un ulteriore quinquennio, come indicato dall’Art 5, comma 2 bis del decreto Crescita, in vigore dal 01/01/2021. La possibilità di estensione è infatti prevista anche per chi, essendo rientrato in Italia prima del 2020, pur possedendo i requisiti per l’applicazione del regime speciale nel periodo d’imposta 2019, non ne ha usufruito, avendo esercitato l’opzione di cui all’Art 24-bis del TUIR.
Il parere dell’Agenzia
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è che ai fini dell’estensione del regime impatriati rileva la circostanza che il contribuente abbia usufruito del regime speciale (cd. impatriati) anche solo per alcune delle annualità del primo quinquennio, ma che ne sia stato potenzialmente beneficiario dal periodo d’imposta 2019, pur non avendone fruito in quell’anno.
In sintesi, l’Agenzia dà parere favorevole all’estensione del regime impatriati anche a chi non ne abbia usufruito per tutti gli anni previsti, purché al momento in cui il contribuente poteva fare la propria scelta fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dal regime stesso. Questo rimane valido, ad oggi, per chi era in possesso dei requisiti nell’anno d’imposta 2019.
Si tratta di un pronunciamento interessante, non solo per gli effetti su tutti coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2019, usufruendo di regimi diversi da quello impatriati, pure avendone i requisiti, ma in prospettiva per casi analoghi potessero presentarsi per gli anni successivi e per regimi diversi.