Consulta le novità della legge di Bilancio 2025 per i bonus edilizi.
Che cosa è l’attuale Sismabonus
L’articolo 16 bis, comma 1, lettera i), Tuir e l’articolo 16, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 septies, Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 hanno previsto una detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione scende al 36% per le seconde case o altre tipologie di destinazione degli immobili.
Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).
Quali interventi possono usufruire dell’agevolazione?
Gli interventi per i quali è prevista l’agevolazione che rientra nel Sismabonus 2025 sono:
- Interventi di adeguamento sismico;
- Interventi di miglioramento della classe di rischio sismico;
- Interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, ecc.);
- Interventi antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici;
- Interventi sulle coperture (orizzontali) o su loro porzioni, finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura.
Chi può richiedere il Sismabonus 2025?
La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari)
I requisiti per ottenere la detrazione
A differenza degli anni precedenti, per gli interventi svolti dal 1 gennaio 2025 non sarà prevista una distinzione di aliquota per gli interventi che porteranno ad una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi, ma potranno beneficiare della stessa aliquota anche con una lieve riduzione del rischio senza per forza raggiungere una determinata classe.
I lavori devono essere realizzati su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione deve essere richiesto al tecnico incaricato copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. In questi documenti vengono indicati la classe di rischio sismico pre e post lavori, l’importo complessivo della spesa sostenuta per le opere svolte e altre informazioni utili sullo stato dei lavori.
In caso di lavori su parti comuni all’interno di un condominio, verrà richiesta anche la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.
Come negli altri casi di bonus edilizi, le fatture dovranno essere impostate con le corrette informazioni a dimostrare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi e secondo le direttive imposte dal decreto su sismabonus, cosi come i pagamenti dovranno essere fatti tramite bonifico fiscale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (per i contribuenti tenuti a tale modalità di pagamento).
Sismabonus acquisti
Una variante del Sismabonus prevede che per tutti gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, l’acquirente dell’immobile ricostruito può usufruire di un sostegno fiscale per l’acquisto di abitazioni soggette a demolizione e ricostruzione situate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
L’attuale normativa ha esteso questa agevolazione anche per il periodo dal 2025 al 2027, secondo le detrazioni previste per il sismabonus.
A differenza del Sismabonus, pertanto, i beneficiari del Sismabonus Acquisti sono coloro che acquistano nuove unità abitative antisismiche e non coloro che effettuano lavori per la riduzione del rischio sismico.
La Legge di Bilancio 2025 ha rimodulato le detrazioni per il Sismabonus Acquisti prevedendo una detrazione del 50% sul prezzo di acquisto per l’abitazione principale (36% per seconde case) ma non oltre il limite di 96mila euro per unità immobiliare acquistata, con la detrazione che va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per beneficiare delle agevolazioni del Sismabonus Acquisti 2025 occorrerà comunque la riduzione di almeno una classe di rischio sismico.
I requisiti per accedere al sismabonus acquisti sono:
- Stipulare l‘atto di acquisto relativo all’immobile, oggetto dei lavori di riduzione del rischio sismico con indicazione all’interno dell’intervento svolto;
- Che al momento della stipula dell’atto di compravendita, siano stati ultimati i lavori riguardanti le parti strutturali e che assicurino il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore;
- La riduzione della classe di rischio sismico deve essere accertata tramite il rilascio delle relative asseverazioni e documenti da parte dei tecnici abilitati;
- Le opere devono essere state eseguite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
- L’immobile deve essere stato venduto entro massimo 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.
Non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale “fittizia” (ad esempio F3).
Leggi anche la nostra guida completa sui bonus edilizi.