L’art. 119 del Decreto Legge 34/2020 (cd. decreto Rilancio) ha alzato la percentuale di detrazione Ecobonus dal 65% al 110%, per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti che rispettino determinate condizioni e requisiti.
Che cosa è il Superbonus 110
Il vantaggio fiscale del Superbonus
Il cd. Superbonus 110 consente di recuperare fino al 110% della spesa sostenuta per determinati interventi in edilizia. Il recupero può avvenire attraverso la detrazione dalle imposte ripartita in 5 anni (in alcuni caso 4) oppure maturando un credito di imposta cedibile a soggetti terzi.
Condizioni Superbonus
La detrazione del 110% si applica sulle spese sostenute a partire dal 01 luglio 2020 per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus 110). La condizione per ottenere l’agevolazione è che, al termine dell’intervento, si raggiunga il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario il conseguimento della classe energetica più alta.
Quali interventi rientrano nell’Ecobonus 110?
Gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione del 110% si dividono in interventi trainanti ed interventi trainati.
Interventi trainanti Ecobonus
- Interventi di isolamento termico (cappotto termico). Tali interventi devono interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
- La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione. Tali impianti devono avere efficienza almeno pari alla classe A. Inoltre devono essere eseguiti sulle parti comuni dell’edificio.
- La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione. Tali impianti devono avere efficienza almeno pari alla classe A ed essere installati in unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
In particolare, gli interventi di cui sopra sono detti TRAINANTI in quanto, se rispettata la condizione del salto delle due classi energetiche, danno diritto in ogni caso alla detrazione del 110% (art. 119, comma 1, del DL 34/2020).
Oltre a tali interventi, possono usufruire della detrazione del 110% anche tutti gli interventi rientranti nell’Ecobonus e previsti dal Decreto Legge del 04 giugno 2013 n. 63 (interventi cd. TRAINATI). La condizione è che essi vengano eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti esposti ai punti sopra (art 119, comma 2, del DL 34/2020).
Interventi trainati Ecobonus
Interventi “Ecobonus” la cui detrazione passa dal 65% al 110% della spesa sostenuta
- Coibentazione involucro (max detrazione 60.000 €)
- Collettori solari (max detrazione 60.000 €)
- Generatori ibridi (max detrazione 30.000 €)
- Pompe di calore (max detrazione 30.000 €)
- Caldaie a condensazione classe A + sistema termoregolazione evoluto (max detrazione 30.000 €)
- Generatori di aria calda a condensazione (max detrazione 30.000 €)
- Micro-cogeneratori (max detrazione 100.000 €)
- Sistemi di building automation (max detrazione 15.000 €)
- Scaldacqua a PDC (max detrazione 30.000 €)
La condizione è che sull’unità immobiliare venga eseguito congiuntamente almeno uno tra gli interventi TRAINANTI di cui al paragrafo 2.1
Interventi “Ecobonus” la cui detrazione passa dal 50% al 110% della spesa sostenuta
- Serramenti e infissi (max detrazione 60.000 €)
- Schermature solari (max detrazione 60.000 €)
- Caldaie a biomassa (max detrazione 30.000 €)
- Caldaie a condensazione classe A (max detrazione 30.000 €)
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (max detrazione 1.500 €)
La condizione è che sull’unità immobiliare venga eseguito congiuntamente almeno uno tra gli interventi TRAINANTI di cui al paragrafo 2.1
Chi può richiedere il Superbonus 110
Rientrano tra i beneficiari della detrazione del 110% i seguenti soggetti (art. 119, comma 9, del DL 34/2020):
- Condomini;
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ODV (organizzazioni di volontariato), APS (associazioni di promozione sociale);
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Quali edifici possono beneficiare del Superbonus
Sono detraibili nella misura del 110% le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle seguenti tipologie di edifici:
- Edifici unifamiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti (ad esempio le villette);
- Unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- Edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- Edifici costituiti in condominio oppure minicondomini;
- Edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Si considera funzionalmente indipendente l’unità immobiliare dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Con la dizione “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
I requisiti per ottenere la Super detrazione Ecobonus del 110%
L’ottenimento della detrazione al 110% è condizionato dalla presenza di alcuni requisiti e dall’esecuzione di alcuni adempimenti obbligatori che si riassumono di seguito:
- Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e dotati di impianto di riscaldamento.
- Gli interventi devono portare al salto di due classi energetiche dell’edificio.
- I beneficiari della detrazione devono rispettare i requisiti previsti dal Decreto Legge del 04 giugno 2013 n. 63 (Ecobonus) tra i quali: detenere l’immobile sulla base di un diritto reale di godimento, non aver ricevuto contributi per lo stesso intervento, possedere redditi imponibili in Italia, eseguire gli interventi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
- Le persone fisiche possono beneficiare della detrazione del 110% per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari. Al contrario gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio non rilevano nel calcolo del limite massimo delle due unità e godono pertanto in ogni caso dell’agevolazione fiscale.
- Al fine della detrazione è obbligatorio l’invio da parte dei tecnici abilitati della comunicazione con cui si asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (asseverazione Enea).
- Al fine della detrazione e della cessione del credito è obbligatoria l’apposizione del Visto di conformità rilasciato dai Dottori Commercialisti e dagli altri soggetti responsabili dell’ assistenza fiscale abilitati a tale rilascio.
I massimali di spesa per i lavori Ecobonus 110
L’art 119 del Decreto 34/2020 ha istituito particolari limiti di spesa per quanto riguarda gli interventi TRAINANTI che beneficiano della detrazione del 110%:
Interventi di isolamento termico (cappotto termico):
- Edifici unifamiliari: limite di spesa detraibile 50.000 €
- Unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomo all’esterno: limite di spesa detraibile 50.000 €
- Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastati posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche: limite di spesa detraibile 40.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’edificio
- Edifici costituiti in condominio o minicondomini: limite di spesa detraibile 40.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’ edificio fino a 8 unità; 30.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’ edificio eccedente le 8 unità.
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati e non:
- Edifici unifamiliari: limite di spesa detraibile 30.000 €
- Unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomo all’esterno: limite di spesa detraibile 30.000 €
- Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastati posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche: limite di spesa detraibile 20.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’ edificio
- Edifici costituiti in condominio o minicondomini: limite di spesa detraibile 20.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’edificio fino a 8 unità; 15.000 € moltiplicato per ogni unità immobiliare facente parte dell’ edificio eccedente le 8 unità.
Ai fini del calcolo del limite di spesa detraibile, per unità facenti parte dell’ edificio si intendono tutte le unità che compongono l’edifico. Nel calcolo si tiene conto anche delle pertinenze con esclusione di quelle collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.
Per gli interventi TRAINATI si fa riferimento ai limiti di spesa previsti dal Decreto Legge del 04 giugno 2013 n. 63 di cui al paragrafo 2).
Come recuperare il 110% delle spese sostenute
Ci sono tre modalità con cui ottenere il recupero del 110% delle spese sostenute per gli interventi rientranti nel Superbonus 110:
- Detrazione in dichiarazione dei redditi: al beneficiario è riconosciuta la detrazione del 110% che verrà inserita in dichiarazione dei redditi ripartita tra gli aventi diritto in 5 rate di pari importo entro il limite della sua capienza fiscale annua. Per le spese sostenute nel 2022 le rate diventano 4;
- Sconto in fattura: il beneficiario è titolare di un credito d’imposta pari al 110% della spesa totale dell’ intervento. Egli ottiene, dalle imprese che hanno eseguito le opere e dai professionisti, lo sconto totale in fattura pari al 100% del corrispettivo dovuto. A fronte di tale sconto egli cederà il suo credito ai fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura;
- Cessione del credito a terzi: il beneficiario è titolare di un credito d’ imposta pari al 110% delle spese sostenute. Egli può cedere il suo credito a soggetti terzi. Potranno acquistare il credito:
- persone fisiche,
- persone giuridiche,
- istituti di credito
- altri intermediari finanziari.
Sia nel caso di sconto in fattura che cessione del credito il beneficiario dovrà cedere il credito d’imposta ad un soggetto terzo.
Come funziona la cessione del credito
Si riepilogano in sintesi i passaggi e le condizioni necessarie ai fini della cessione del credito d’imposta (art. 121 DL 34/2020):
- La cessione del credito può essere effettuata esclusivamente per stati avanzamento lavori (SAL);
- Gli stati avanzamento lavori, ai fini della cessione, non possono essere più di due;
- Ogni stato avanzamento deve essere pari almeno al 30% dell’intervento complessivo;
- Lo stato avanzamento lavori (SAL), affinché sia valido ai fini della cessione del credito, deve essere asseverato dal tecnico abilitato. L’asseverazione avviene attraverso l’invio della comunicazione Enea nella quale dovrà essere asseverata anche la congruità delle spese all’intervento eseguito;
- Trascorsi 5 giorni lavorativi dall’invio dell’asseverazione Enea, il soggetto abilitato all’apposizione del Visto di Conformità (Dottore commercialista/professionista abilitato) potrà inviare la comunicazione di cessione all’Agenzia delle Entrate;
- L’Agenzia delle Entrate si riserva di comunicare entro 5 giorni lavorativi l’esito positivo della cessione o la sospensione della stessa per 30 giorni, trascorsi i quali la cessione può essere rifiutata oppure proseguire secondo le modalità previste;
- In caso di esito positivo il credito sarà visibile sul cassetto fiscale del cessionario entro il 10 del mese successivo a quello in cui è stata inviata la comunicazione di cessione;
- Il cessionario dovrà poi confermare il credito sul proprio cassetto fiscale per concludere la procedura di cessione.
Le scadenze del Superbonus
Le spese per gli interventi di efficientamento energetico sono detraibili all’ aliquota maggiorata del 110% solo se effettuate entro determinate scadenze. I termini variano a seconda della tipologia di beneficiario e della fattispecie dell’edificio su cui sono eseguiti gli interventi.
Scadenze Superbonus 30 giugno 2022 con proroga a dicembre 2022
- Edifici unifamiliari: a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati al 110%.
- Unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomo all’esterno: a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati al 110%.
Scadenze Superbonus 31 dicembre 2023
- Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastati posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche,
- Edifici costituiti in condominio o minicondomini;
- Istituti autonomi case popolari (IACP): se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Cosa si rischia con il Superbonus 110
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate accerti il mancato rispetto, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, essa recupererà l’importo corrispondente alla detrazione non spettante.
Il soggetto che dovrà corrispondere all’Agenzia delle Entrate tale importo è il beneficiario della detrazione. A titolo di esempio: il proprietario, il nudo proprietario, l’usufruttuario, l’inquilino, il comodatario ecc.
L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato
- degli interessi pari al quattro per cento annuo (come previsto all’ art.20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602);
- delle sanzioni fino al trenta per cento dell’ importo recuperato dall’ Agenzia delle Entrate (come previsto all’ art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario. In caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, è prevista la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi.