Con l’introduzione dell’art. 1, comma 1, DL n. 13/2022 che ha disposto innanzitutto l’abrogazione dell’art. 28, è stata modificata nuovamente la normativa di riferimento in merito alle cessioni dei crediti, a seguito delle rilevanti difficoltà sorte con l’introduzione del blocco alle “cessioni a catena” dei crediti, ad opera del c.d. “Decreto Sostegni-ter”.
In particolare, se prima, per la cessione di un credito d’imposta (sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari era possibile accedere ad una sola cessione oltre la prima, ora vi è la facoltà per detti crediti di essere oggetto di ulteriori 2 cessioni, a condizione che le stesse avvengano a questi soggetti:
- Banche;
- Imprese di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti all’albo.
Con riferimento a tale nuova disposizione il Decreto in esame non prevede una specifica decorrenza e pertanto la nuova formulazione del citato art. 121 va considerata vigente a decorrere dal 26.2.2022.
L’art. 1, comma 1 del Decreto in esame introduce inoltre il nuovo comma 1-quater all’art. 121, DL n. 34/2020 ai sensi del quale:
i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.