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Ritenuta a titolo di imposta e soggetti non residenti

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Non verrebbero meno le libertà fondamentali relative alla prestazione di servizi e alla circolazione dei capitali, previste dagli articoli 43 e 56 del Trattato CE. Questa è la conclusione della sentenza 8/09/2023 N. 26204/5 – CORTE DI CASSAZIONE che ritiene quindi la disciplina relativa alla ritenuta a titolo d’imposta sui dividendi distribuiti a un soggetto non residente, prevista dall’articolo 26, co. 5, del D.p.r. n. 600/1973, conforme al diritto dell’Unione Europea.

I motivi dell’appello

La Direzione centrale Accertamento nel 2008 contesta alla società Milano assicurazioni Spa di aver omesso ritenute alla fonte su titoli distribuiti a soggetti residenti, eludendo così l’applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 5.

La società decide di fare ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accoglie l’istanza, liberando di fatto la società con le due sentenze n. 110/36/2012 e n. 111/36/2012, depositate il 17 aprile 2012.

La Direzione impugna tale decisione e si rivolge alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza n. 2839/15/2014, pronunciata il 7 aprile 2014 e depositata in segreteria il 27 maggio 2014, accoglie, confermando la legittimità di accertamento ai danni della società Milano assicurazioni Spa.

La UnipolSAI Spa, in quanto incorporante della Milano assicurazioni Spa fa ricorso in cassazione sottoponendo all’attenzione della corte 8 motivi diversi sull’infondatezza del provvedimento fra cui la violazione e la falsa applicazione di diversi articoli del D.P.R n 600 del 1973 e degli artt. 43 e 56 del Trattato sulla Comunità Europea e in particolare, sostenendo che

“l’applicazione della ritenuta sugli interessi a carico dei sostituti d’imposta residenti in Italia e corrisposti a società commerciali residente in un altro Stato membro violerebbe la libertà di prestazione dei servizi e di circolazione, sancita dalle norme comunitarie, in quando idonea a dissuadere i primi dal richiedere la concessione di finanziamenti alle seconde, non essendo previsto analogo obbligo a carico dei sostituti d’imposta sugli interessi corrisposti a società commerciali residenti in Italia”.

La sentenza della corte di cassazione

La Corte ritenendo infondati i punti posti da UnipolSAI Spa, si sofferma sull’art. 26, comma 5, D.P.R n 600 del 1973 che prevede l’applicazione di una ritenuta di pari importo (a titolo di acconto per i residenti, o a titolo di imposta per i non residenti) sugli interessi corrisposti ai soggetti residenti come ai non residenti, in conformità ai principi Europei di libera circolazione delle prestazioni di servizi e di capitali.

Essendo gli interessi corrisposti parte del reddito prodotto d’impresa non può in alcun modo essere incompatibile con la normativa UE, la corresponsione a titolo di acconto di quest’ultimi e precisando che, il metodo di prelievo fiscale mediante ritenuta (sia essa diretta o a titolo d’imposta) è meramente una particolare modalità di riscossione di uno stesso tributo, ovvero di un regime sostitutivo di quello ordinario, giustificato dalla necessità di assicurare il gettito dell’imposta in considerazione della difficoltà oggettiva di ottenere l’osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento da parte di un soggetto non residente e non un beneficio o un regime agevolativo (Cass. 27 gennaio 2001, n. 1185).

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Riferimenti Normativi

CORTE DI CASSAZIONE - 8/09/2023 N. 26204/5

D.p.r. n. 600/1973

Sentenze n. 110/36/2012 e n. 111/36/2012, depositate il 17 aprile 2012

Sentenza n. 2839/15/2014

Cass. 27 gennaio 2001, n. 1185

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